Circolare numero 150 del 08-08-2016
L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla Sindacato Nazionale Autonomo Disoccupati Agricoltori Pensionati Invalidi (SNADAPI) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e SNADAPI per la riscossione, tramite flusso UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Sono disciplinate modalità di riscossione, misura del contributo, costi del servizio, versamento delle somme all’associazione, clausole di salvaguardia, protezione dei dati, durata e recesso, oltre alle istruzioni operative e contabili con l’istituzione del codice causale W440 e dei relativi conti di contabilizzazione.
Convenzione INPS-SNADAPI per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
Convenzione INPS-SNADAPI per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
La circolare illustra l’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e SNADAPI per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono disciplinati il meccanismo di incasso tramite UNIEMENS, i costi del servizio, le modalità di riversamento all’associazione, le clausole di tutela dell’Istituto, la durata del rapporto e le istruzioni operative e contabili.
Oggetto e quadro normativo
La convenzione è stata stipulata il 6 luglio 2016 tra INPS e Sindacato Nazionale Autonomo Disoccupati Agricoltori Pensionati Invalidi (SNADAPI), ed è richiamata come approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014. Essa riguarda la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Modalità di riscossione
I contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro e dovuti dalle imprese iscritte all’associazione sono riscossi dall’INPS insieme ai contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro, secondo quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni. La riscossione avviene con le medesime modalità e periodicità dei contributi obbligatori.
La circolare precisa che il prelievo congiunto non modifica la natura volontaria del contributo associativo. Ne consegue che l’INPS non ha alcun obbligo di esazione coattiva del contributo stesso.
Misura del contributo e regole di imputazione
L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale esclusivamente l’importo indicato dai datori di lavoro nel flusso UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze previste dalla normativa vigente, la quota versata per assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori.
È inoltre specificato che l’INPS non effettua interventi diretti o attività di controllo nei confronti dei datori di lavoro con riferimento al versamento dei contributi oggetto della convenzione.
Costi del servizio e oneri accessori
I costi del servizio di riscossione sono stati attualizzati per l’anno 2015 con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione in esame è previsto un costo di 0,17 euro per ogni UNIEMENS.
La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto all’associazione, che potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano inoltre a carico dell’associazione tutti gli ulteriori oneri, anche fiscali, inerenti alla convenzione.
Versamento delle somme all’associazione
L’INPS corrisponde alla sede nazionale dell’associazione le somme riscosse per contributi di assistenza contrattuale, al netto dei costi del servizio e senza riconoscimento di interessi o di altre somme a qualsiasi titolo. Il versamento deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS.
Contestualmente, le strutture periferiche dell’Istituto mettono a disposizione dell’associazione, per ciascun mese di elaborazione, i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’importo versato. Se l’acconto periodico dovuto all’associazione è inferiore a 50 euro, l’Istituto accantona le somme fino al raggiungimento di un importo almeno pari a tale soglia.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità nei confronti delle imprese aderenti, dei terzi e di chiunque altro per effetto dell’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, compresi quelli in corso o già eseguiti alla data di stipula.
L’INPS resta estraneo ai rapporti tra gli associati e l’associazione di appartenenza, e l’associazione esonera l’Istituto da ogni responsabilità anche in relazione all’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese. Se l’INPS è convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti a tali rapporti, l’associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’Istituto, quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
L’Istituto si riserva inoltre di sospendere l’efficacia del negozio giuridico in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute disposizioni normative e regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo. È anche prevista la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti nei confronti degli interessati e dei terzi, nonché nei confronti del Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2016. Il rinnovo deve essere richiesto con almeno 90 giorni di anticipo tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC; in assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza.
Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte, con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità identificative e ai poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto. È indicata anche la sede del SNADAPI, in Via Calamandrei n. 2/B, Taranto (TA).
Istruzioni operative e contabili
Per la gestione nel flusso UNIEMENS delle imprese aderenti al SNADAPI viene istituito il codice causale W440, con significato di "Ass. Contr. Sindacato Nazionale Autonomo Disoccupati Agricoltori Pensionati Invalidi (SNADAPI)". I contributi evidenziati con tale codice sono imputati al conto GPA25569 di nuova istituzione; contestualmente la procedura registra la scrittura GPA35569 a GPA11569 per importo pari a quello rilevato in AVERE sul conto GPA25569.
La circolare precisa che i saldi dei conti GPA25569 e GPA35569 devono concordare costantemente. Per garantire tale concordanza, e quella tra contabilità e somme derivanti dalle ripartizioni delle denunce contributive UNIEMENS, i conti GPA25569 e GPA35569 devono essere movimentati, con codice documento 95, esclusivamente mediante la procedura automatizzata di ripartizione.
Le sedi devono stampare la reportistica prodotta dalla procedura in triplice copia: una per le imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento; una da inviare all’ufficio competente per la contabilità della sede; una da conservare agli atti dell’ufficio amministrativo.
Le somme riscosse devono essere accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I pagamenti vanno imputati in DARE del conto GPA11569, con contestuale addebito in AVERE del conto GPA24042 per il rimborso spese e del conto GPA25228 per l’imposta di bollo, se dovuta. L’eventuale saldo del conto GPA11569 a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio tramite la procedura automatizzata.
Infine, entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento delle elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono predisporre e trasmettere un rendiconto contenente: l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento, per le quali sono state emesse le distinte delle imprese; l’ammontare delle somme corrisposte; l’ammontare delle spese e dell’imposta di bollo trattenute sui contributi riscossi. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA25569, GPA35569 e GPA11569 di nuova istituzione.
Punti principali
Oggetto e base normativa della convenzione
Il 6 luglio 2016 l’INPS e il Sindacato Nazionale Autonomo Disoccupati Agricoltori Pensionati Invalidi (SNADAPI) hanno stipulato una convenzione, approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Modalità di riscossione tramite UNIEMENS
La riscossione dei contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro e dovuti dalle imprese iscritte all’associazione avviene dall’INPS congiuntamente ai contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro, secondo il D.M. 5 febbraio 1969 e successive modifiche. La riscossione segue le medesime modalità e periodicità dei contributi obbligatori, ma resta ferma la natura volontaria del contributo associativo, con esclusione di qualsiasi obbligo dell’Istituto di esazione coattiva.
Misura del contributo e imputazione delle somme
L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale solo l’importo indicato dai datori di lavoro nell’UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro i termini di legge, la quota destinata al contributo associativo viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori. L’INPS non svolge interventi diretti o di controllo sul versamento di tali contributi.
Costi del servizio e oneri a carico dell’associazione
Il costo del servizio di riscossione è stato attualizzato per l’anno 2015 con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014 e, per la convenzione in esame, è pari a 0,17 euro per ogni UNIEMENS. L’eventuale variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e l’associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano a carico dell’associazione anche ogni altro onere, incluso quello fiscale, connesso alla convenzione.
Versamento delle quote all’associazione e soglia minima
L’INPS versa alla sede nazionale del SNADAPI le somme riscosse, al netto dei costi del servizio, senza interessi o altri oneri, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Le strutture periferiche mettono inoltre a disposizione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con periodo contributivo e importo. Se l’acconto periodico è inferiore a 50 euro, le somme sono accantonate fino al raggiungimento di almeno 50 euro.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso imprese, terzi e chiunque altro per effetto dell’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. L’Istituto è estraneo ai rapporti tra associati e associazione, anche per eventuali restituzioni delle somme versate. L’associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS in eventuali controversie giudiziarie connesse a tali rapporti. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, del logo o dei poteri statutari, perdita dei requisiti di legge o sopravvenienze normative; può anche recedere unilateralmente in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a suo danno.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a osservare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2016. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza con raccomandata A/R o PEC; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. È comunque previsto il recesso di ciascuna parte con preavviso di almeno 60 giorni, tramite raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente le variazioni delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza. È inoltre indicata la sede del SNADAPI in Via Calamandrei n. 2/B, Taranto.
Istruzioni operative UNIEMENS e codice W440
Per le imprese aderenti al SNADAPI viene istituito il codice causale W440, da validare nel flusso UNIEMENS con il significato di "Ass. Contr. Sindacato Nazionale Autonomo Disoccupati Agricoltori Pensionati Invalidi (SNADAPI)". I contributi evidenziati con tale codice sono imputati al conto GPA25569; contestualmente la procedura genera la scrittura GPA35569 a GPA11569 per il medesimo importo. I saldi dei conti GPA25569 e GPA35569 devono coincidere costantemente e possono essere movimentati, con codice documento 95, soltanto tramite la procedura automatizzata di ripartizione.
Adempimenti contabili e rendicontazione
Le sedi devono stampare la reportistica in triplice copia: una per le imprese che hanno versato il contributo, una per l’ufficio contabilità della sede e una da conservare agli atti dell’ufficio amministrativo. Le somme riscosse vanno accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo, con imputazione in DARE del conto GPA11569 e addebito in AVERE dei conti GPA24042 per il rimborso spese e GPA25228 per l’imposta di bollo, se dovuta. L’eventuale saldo del conto GPA11569 a fine esercizio va ripreso nel nuovo esercizio dalla procedura automatizzata. Entro il 31 maggio dell’anno successivo le strutture territoriali devono trasmettere un rendiconto con importi riscossi, somme corrisposte, spese e bollo trattenuti. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti di nuova istituzione GPA25569, GPA35569 e GPA11569.
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