Circolare numero 153 del 08-08-2016
L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati (CONF.E.L.P.) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e CONF.E.L.P. per la riscossione, tramite flusso UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese iscritte all’associazione. Sono chiarite modalità di riscossione, misura del contributo, costi del servizio, tempi di versamento e rendicontazione, nonché clausole di salvaguardia, durata, recesso e obblighi in materia di dati personali. La circolare fornisce inoltre istruzioni operative e contabili con l’istituzione di un apposito codice causale e di nuovi conti contabili.
Convenzione INPS-CONF.E.L.P. per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale e relative istruzioni operative
Convenzione INPS-CONF.E.L.P. per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
La circolare illustra la disciplina applicativa della convenzione stipulata tra INPS e Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati (CONF.E.L.P.) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Il documento chiarisce il quadro convenzionale, le modalità di incasso tramite UNIEMENS, i rapporti economici tra INPS e associazione, nonché le istruzioni operative e contabili per la gestione delle somme riscosse.
Quadro normativo e natura dell’operazione
La convenzione è stata stipulata il 6 luglio 2016 ed è richiamata come approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, nell’ambito della legge 4 giugno 1973, n. 311. La riscossione dei contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro avviene unitamente a quella dei contributi obbligatori dovuti all’INPS, con le stesse modalità e periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modifiche.
La circolare precisa tuttavia che la riscossione congiunta non trasforma il contributo associativo in un prelievo obbligatorio: il contributo mantiene natura volontaria e l’INPS resta escluso da qualsiasi obbligo di esazione coattiva.
Misura del contributo e criterio di imputazione
Ai fini della convenzione, l’INPS considera versato soltanto l’importo indicato dal datore di lavoro nel flusso UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze previste, la quota destinata all’assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali e dei relativi oneri accessori.
L’Istituto non effettua controlli o interventi diretti nei confronti dei datori di lavoro in relazione ai versamenti oggetto della convenzione.
Corrispettivo del servizio e oneri a carico dell’associazione
Per il servizio di riscossione è previsto un costo di euro 0,17 per ciascun UNIEMENS. La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto all’associazione; da tale comunicazione decorre la facoltà di recesso dell’associazione entro 60 giorni.
Tutti gli ulteriori oneri, compresi quelli fiscali, restano a carico dell’associazione.
Modalità di riversamento delle somme alla CONF.E.L.P.
L’INPS versa alla sede nazionale dell’associazione le somme riscosse a titolo di contributo di assistenza contrattuale, al netto dei costi di servizio, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Non sono riconosciuti interessi né altri titoli aggiuntivi.
Le strutture periferiche devono mettere a disposizione dell’associazione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’importo versato. Se l’acconto periodico risulta inferiore a euro 50,00, le somme vengono accantonate fino al raggiungimento di un importo almeno pari a euro 50,00.
Clausole di salvaguardia e rapporti di responsabilità
La circolare contiene un’articolata clausola di esonero da responsabilità a favore dell’INPS. L’Istituto non risponde verso le imprese aderenti, verso terzi o verso chiunque per effetti derivanti dall’applicazione della convenzione. In particolare, è esonerato da responsabilità anche in caso di pignoramenti presso terzi promossi da creditori dell’associazione o di strutture ad essa collegate, compresi quelli già in corso alla data di stipula.
L’INPS è inoltre dichiarato estraneo ai rapporti tra associati e associazione, inclusa l’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese. L’associazione si impegna a rimborsare all’Istituto le spese sostenute qualora l’INPS sia convenuto o chiamato in giudizio in controversie collegate a tali rapporti, con quantificazione secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
L’Istituto si riserva inoltre la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative. Resta anche salva la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2016. Il rinnovo deve essere richiesto all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla data di scadenza senza ulteriori atti o comunicazioni.
Resta ferma la facoltà di recesso di ciascuna parte, esercitabile con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza.
Protezione dei dati personali
Le parti sono tenute all’osservanza del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati e agli adempimenti verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.
Istruzioni operative e contabili
Alle imprese aderenti alla CONF.E.L.P. viene attribuito il codice di nuova istituzione "W439". Nel flusso UNIEMENS deve essere valorizzato il codice causale "W439", avente significato "Ass. Contr. Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati (CONF.E.L.P.)", con il relativo elemento informativo previsto dalle procedure INPS.
I contributi esposti con tale codice sono imputati al conto di nuova istituzione GPA25568. Contestualmente, la procedura rileva il debito verso l’associazione con la scrittura in partita doppia GPA35568 a GPA11568, per un importo corrispondente a quello registrato in avere sul conto GPA25568. I saldi dei conti GPA25568 e GPA35568 devono sempre coincidere e possono essere movimentati con codice documento "95" solo tramite la procedura automatizzata di ripartizione.
Le sedi devono produrre la reportistica in triplice copia: una per le imprese che hanno versato il contributo, una per l’ufficio contabilità e una per l’archivio dell’ufficio amministrativo.
Trattamento contabile delle somme e rendicontazione annuale
Le somme riscosse vanno accreditate alla CONF.E.L.P. al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I pagamenti sono registrati in dare del conto GPA11568; le somme trattenute a titolo di rimborso spese sono registrate in avere del conto GPA24042, mentre l’eventuale imposta di bollo è registrata in avere del conto GPA25228.
L’eventuale saldo del conto GPA11568 risultante alla chiusura dell’esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio tramite la specifica procedura automatizzata.
Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento delle elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono trasmettere alla CONF.E.L.P. un rendiconto contenente: l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento, le somme corrisposte, le spese trattenute e l’imposta di bollo trattenuta.
Nell’allegato n. 2 sono indicati i conti di nuova istituzione GPA25568, GPA35568 e GPA11568.
Punti principali
Oggetto della convenzione e base normativa
L’INPS e la Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati (CONF.E.L.P.) hanno stipulato in data 6 luglio 2016 una convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. La convenzione disciplina sia la gestione della riscossione sia i rapporti economici e contabili connessi.
Modalità di riscossione e natura del contributo
La riscossione avviene con le medesime modalità e periodicità previste per i contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, ai sensi del D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni. Tuttavia, la riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo: l’INPS non ha obblighi di esazione coattiva del contributo di assistenza contrattuale.
Determinazione dell’importo versato
L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale esclusivamente l’importo indicato dal datore di lavoro nel flusso UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze di legge, la quota destinata all’assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali e degli eventuali oneri accessori. L’Istituto non svolge interventi diretti o di controllo sui datori di lavoro per tali versamenti.
Costi del servizio e facoltà di recesso dell’associazione
Per il servizio di riscossione è previsto, per ciascun UNIEMENS, un costo di euro 0,17. La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto all’associazione, che potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano inoltre a carico dell’associazione tutti gli altri oneri, anche fiscali, inerenti alla convenzione.
Versamento delle somme alla CONF.E.L.P.
L’INPS corrisponde alla sede nazionale dell’associazione gli importi riscossi, al netto dei costi del servizio, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS, senza riconoscere interessi o altri titoli. Le strutture periferiche forniscono anche i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare versato. Se l’acconto periodico è inferiore a euro 50,00, le somme sono accantonate fino al raggiungimento di tale importo minimo.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso le imprese aderenti, verso terzi e in generale verso chiunque, per gli effetti derivanti dall’applicazione della convenzione. L’Istituto è sollevato anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, compresi quelli già in corso o eseguiti alla data di stipula. L’INPS è inoltre estraneo ai rapporti tra associati e associazione, compresa l’eventuale restituzione delle somme versate, e l’associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’Istituto se questo sia coinvolto in controversie relative a tali rapporti. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2016. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite raccomandata A/R o PEC; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. È comunque prevista la facoltà di recesso di ciascuna parte con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a osservare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Istruzioni operative UNIEMENS e codice causale
Alle imprese aderenti è attribuito il nuovo codice di nuova istituzione "W439". Nel flusso UNIEMENS le imprese devono validare il codice causale "W439", con significato "Ass. Contr. Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati (CONF.E.L.P.)", e il relativo elemento informativo previsto dalle procedure INPS. I contributi esposti con tale codice vengono imputati al nuovo conto GPA25568.
Scritture contabili e procedure di ripartizione
A fronte dell’imputazione al conto GPA25568, la procedura rileva il debito verso la CONF.E.L.P. con la scrittura in partita doppia GPA35568 a GPA11568, per un importo pari a quello evidenziato in avere nel conto GPA25568. I saldi dei conti GPA25568 e GPA35568 devono concordare costantemente e possono essere movimentati con codice documento "95" solo tramite la procedura automatizzata di ripartizione. Le sedi devono stampare la reportistica in triplice copia: una per l’impresa, una per l’ufficio contabilità e una per gli atti dell’ufficio amministrativo.
Accreditamento somme e rendiconto annuale
Le somme riscosse sono accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I pagamenti sono registrati in dare del conto GPA11568, mentre le somme trattenute per rimborso spese e bollo sono registrate rispettivamente in avere dei conti GPA24042 e GPA25228. L’eventuale saldo del conto GPA11568 a fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio dalla procedura automatizzata. Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento, le strutture territoriali devono trasmettere alla CONF.E.L.P. un rendiconto con: contributi riscossi, somme corrisposte, spese trattenute e imposta di bollo trattenuta. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti di nuova istituzione GPA25568, GPA35568 e GPA11568.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 8 ago 2016Circolare numero 147 del 08-08-2016
- Circolare · 8 ago 2016Circolare numero 148 del 08-08-2016
- Circolare · 8 ago 2016Circolare numero 149 del 08-08-2016
- Circolare · 8 ago 2016Circolare numero 150 del 08-08-2016
- Circolare · 8 ago 2016Circolare numero 151 del 08-08-2016
- Circolare · 8 ago 2016Circolare numero 152 del 08-08-2016
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →