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Circolare

Circolare numero 149 del 08-08-2016

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO DISOCCUPATI AGRICOLTORI PENSIONATI INVALIDI (S.N.A.D.A.P.I), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 6 luglio 2016 tra INPS e il S.N.A.D.A.P.I. per la trattenuta in pensione dei contributi sindacali, con validità fino al 31 dicembre 2017 e richiesta di rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza. Vengono indicati i pensionati che possono rilasciare la delega, le modalità di compilazione e trasmissione, la decorrenza della trattenuta e della revoca, la misura del contributo, i costi del servizio e le clausole di esonero da responsabilità. Sono inoltre riportate le istruzioni contabili con i conti dedicati alle rilevazioni e ai pagamenti.

Convenzione INPS-S.N.A.D.A.P.I. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-S.N.A.D.A.P.I. per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare dà conto della convenzione sottoscritta tra INPS e il Sindacato Nazionale Autonomo Disoccupati Agricoltori Pensionati Invalidi (S.N.A.D.A.P.I.) per la riscossione, tramite trattenuta sulla pensione, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti. Il documento disciplina durata, soggetti legittimati, modalità operative della delega, decorrenza della trattenuta e della revoca, misura del contributo, costi del servizio, profili di responsabilità ed evidenze contabili.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione è stata sottoscritta il 6 luglio 2016 ed è stata approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. La sua validità è fissata fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve essere trasmessa almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti che possono rilasciare la delega

L’articolo 1 della convenzione individua i pensionati che possono avvalersi del servizio di trattenuta. Possono rilasciare la delega:

  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
  • i titolari di pensione amministrata dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, in forza del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364.

Resta esclusa l’applicazione dell’art. 23 octies della legge n. 485/72 ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma fa espresso riferimento a pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere rilasciata utilizzando il testo predisposto dall’Istituto. Nel modulo devono essere indicati:

  • la misura del contributo sindacale;
  • le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03.

La delega deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e deve riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Decorrenza della delega e trasmissione dei dati

L’articolo 4 distingue due ipotesi:

  • se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione;
  • se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti della Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

I dati della delega devono essere trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione. L’Organizzazione deve inoltre inviare la delega in formato digitale e conservare sempre l’originale firmato.

Revoca della delega

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega. L’Istituto provvede all’elaborazione della domanda nel più breve tempo possibile.

Se perviene una nuova delega su una prestazione sulla quale è già attiva una delega verso altra Organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se è stata preceduta dalla revoca della precedente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, tredicesima compresa, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono le seguenti:

  • 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • 0,40% sulla parte eccedente la misura di cui al punto precedente e non eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD;
  • 0,35% sulla parte eccedente il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Gli articoli 6 e 7 disciplinano i rapporti finanziari e gli adempimenti, che sono gestiti a livello centrale tra la Direzione generale dell’Istituto e l’Organizzazione sindacale.

I costi del servizio di riscossione, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:

  • nuova delega su domanda di pensione: euro 0,04;
  • nuova delega su pensione esistente: euro 0,74;
  • revoca delega telematizzata: euro 0,74;
  • variazione (revoca + acquisizione nuova delega): euro 1,48;
  • gestione delega: euro 0,04.

Esonero da responsabilità, sospensione e recesso

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto rimane estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione sindacale e alle vicende connesse.

La convenzione prevede un ampio esonero da responsabilità dell’INPS, anche per eventuali pignoramenti presso terzi eseguiti sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sul valido rilascio della delega, se l’associazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie relative ai rapporti tra gli associati e l’organizzazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge o qualora sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. L’Istituto può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’ente.

Codice INPS e istruzioni contabili

Il codice INPS assegnato alla convenzione è B0.

Per la rilevazione contabile delle trattenute sulle pensioni per conto del S.N.A.D.A.P.I. sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25571, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27571, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
  • GPA11571, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale e l’imputazione del pagamento.

I primi due conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate. Il conto GPA11571 e gli accrediti al sindacato sul conto GPA35041 sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi trattenuti sulle pensioni. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale saranno comunque definiti dalla Direzione generale.

Punti principali

Oggetto e durata della convenzione

La convenzione riguarda la riscossione dei contributi sindacali su pensioni a favore del S.N.A.D.A.P.I. ed è stata sottoscritta il 6 luglio 2016. Ha efficacia fino al 31 dicembre 2017; l’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

Possono aderire i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. Sono compresi anche i titolari di pensione amministrata dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.

Modalità di rilascio e trasmissione della delega

La delega deve essere compilata sul modulo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e accompagnata dagli estremi di un documento di identità valido. L’Organizzazione deve trasmettere i dati in via telematica secondo le specifiche tecniche INPS e inviare anche la delega in formato digitale, conservando l’originale firmato.

Decorrenza della delega e della revoca

Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, produce effetto dalla decorrenza della pensione. Se è rilasciata da un pensionato già titolare di trattamento, produce effetti dalla prima rata non estratta alla data di ricezione, oppure, per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente. La revoca può essere comunicata direttamente all’INPS e ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento; se su una prestazione è già attiva una delega ad altra organizzazione, la nuova vale solo dopo la revoca della precedente, con indicazione dell’organizzazione revocata e documento valido del revocante.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% sulla quota entro il trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla quota eccedente tale limite e non oltre il doppio del trattamento minimo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo.

Costi del servizio e rapporti finanziari

I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: nuova delega su domanda di pensione 0,04 euro; nuova delega su pensione esistente 0,74 euro; revoca delega telematizzata 0,74 euro; variazione (revoca + acquisizione nuova delega) 1,48 euro; gestione delega 0,04 euro. I rapporti finanziari e gli adempimenti sono gestiti a livello centrale tra Direzione Generale e Organizzazione sindacale.

Esonero da responsabilità e facoltà dell’INPS

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e organizzazione. L’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sul valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione deve inoltre ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie con gli associati. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari, perdita dei requisiti di legge o sopravvenute esigenze normative; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse.

Codice INPS e istruzioni contabili

Il codice INPS assegnato alla convenzione è B0. Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25571 per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso e GPA27571 per quelli relativi a pensioni pagate negli anni precedenti, entrambi movimentabili dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici. È inoltre istituito il conto GPA11571 per il debito verso l’organizzazione e l’imputazione del pagamento; gli accrediti al sindacato restano imputati al conto GPA35041. I rapporti finanziari saranno definiti dalla Direzione generale.

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