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Circolare

Circolare numero 152 del 08-08-2016

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e CONFSAL FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI STRANIERI (CONFSAL F.I.S.A.L.S.), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 7 giugno 2016 con la CONFSAL F.I.S.A.L.S. per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni, valida fino al 31 dicembre 2017 e rinnovabile con richiesta almeno 90 giorni prima della scadenza. Sono indicati i soggetti pensionati che possono rilasciare la delega, le modalità di rilascio, la decorrenza della trattenuta e della revoca, la misura percentuale del contributo, i costi del servizio, le clausole di esonero da responsabilità e le istruzioni contabili con i relativi conti da utilizzare.

Convenzione INPS-CONFSAL F.I.S.A.L.S. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-CONFSAL F.I.S.A.L.S. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 7 giugno 2016 con la CONFSAL FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI STRANIERI (CONFSAL F.I.S.A.L.S.), approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e l’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti che possono rilasciare la delega

L’articolo 1 della convenzione individua i pensionati che possono aderire al servizio di trattenuta sindacale. In base all’articolo 23 octies della legge n. 485/72, possono rilasciare la delega i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. La possibilità è estesa anche ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, in forza del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364.

La circolare precisa che la disposizione non trova applicazione nei confronti dei titolari di pensione o assegno sociale, poiché il riferimento normativo riguarda esclusivamente pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere compilata sul modulo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicati sia la misura del contributo sia le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. La delega deve risultare sottoscritta dal titolare della pensione e deve riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Per la trasmissione all’INPS, l’Organizzazione sindacale deve utilizzare modalità telematiche secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto e deve trasmettere in formato digitale la delega acquisita, conservando comunque l’originale firmato.

Decorrenza della delega

L’articolo 4 disciplina la decorrenza della delega alla riscossione della quota associativa. Quando la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetto dalla data di decorrenza della pensione stessa. I dati della delega sono inviati all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.

Se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, essa produce effetto dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, l’efficacia decorre dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

Revoca della delega

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa; l’Istituto provvede nel più breve tempo possibile all’elaborazione della domanda. Qualora pervenga una nuova delega su una prestazione sulla quale sia già attiva una delega a favore di altra Organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e allegazione di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La revoca della delega ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

L’ammontare del contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono le seguenti:

  • 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Gli articoli 6 e 7 della convenzione disciplinano i rapporti finanziari, mentre gli adempimenti sono svolti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale. I costi del servizio di riscossione sono stati fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014 e, per la convenzione in esame, risultano i seguenti:

  • nuova delega su domanda di pensione: euro 0,04;
  • nuova delega su pensione esistente: euro 0,74;
  • revoca delega telematizzata: euro 0,74;
  • variazione (revoca + acquisizione nuova delega): euro 1,48;
  • gestione delega: euro 0,04.

La circolare evidenzia che dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione sindacale.

Esonero da responsabilità e facoltà dell’Istituto

L’INPS è sollevato da ogni responsabilità connessa all’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Associazione risulta soccombente nel giudizio, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Associazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute nelle controversie giudiziarie relative ai rapporti tra gli associati e l’associazione, dietro presentazione di nota specifica.

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora emergano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti prescritti per la stipula o in presenza di nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno l’adozione di un nuovo testo. È inoltre prevista la facoltà di recesso unilaterale in tutti i casi di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è assegnato il codice INPS AV. Sul piano contabile vengono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25572, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27572, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
  • GPA11572, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi trattenuti e per l’imputazione del pagamento.

Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato restano imputati al conto GPA35041, già in uso. I conti indicati sono movimentabili dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate e dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi trattenuti sulle pensioni. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sono definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale.

Punti principali

Ambito soggettivo e diritto alla delega

Possono versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza gestito dall’INPS. Il diritto si estende anche alle pensioni amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma richiama solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio, trasmissione e decorrenza della delega

La delega deve essere rilasciata sul modulo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03, firmata dal pensionato e corredata dagli estremi di un documento di identità valido. Se presentata con la domanda di pensione, la delega decorre dalla data di decorrenza della pensione; se rilasciata da un pensionato già titolare, produce effetti dalla prima rata non estratta alla data di ricezione, o, per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente. L’Organizzazione deve inviare i dati e la delega in formato digitale con modalità telematiche e conservare l’originale firmato.

Revoca della delega

L’associato può revocare direttamente presso l’INPS la delega alla riscossione della quota associativa. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, questa produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e allegazione di un documento di identità valido. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% sulla quota entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% sulla quota eccedente tale importo e fino al doppio del trattamento minimo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo.

Rapporti finanziari, costi ed esonero da responsabilità

Gli adempimenti economico-finanziari sono regolati centralmente tra Direzione Generale e Organizzazione sindacale. I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: 0,04 euro per nuova delega su domanda di pensione; 0,74 euro per nuova delega su pensione esistente; 0,74 euro per revoca telematizzata; 1,48 euro per variazione (revoca più nuova delega); 0,04 euro per gestione delega. L’INPS non deve sopportare oneri aggiuntivi ed è estraneo al rapporto associativo. È inoltre sollevato da responsabilità, anche in caso di pignoramenti presso terzi o controversie sulla validità del rilascio della delega; in caso di soccombenza dell’Associazione, questa deve rimborsare all’interessato la ritenuta e ristorare l’INPS delle spese sostenute. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione per contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari, perdita dei requisiti o sopravvenute esigenze normative, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è assegnato il codice INPS AV. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25572 per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, GPA27572 per quelli relativi alle pensioni pagate negli anni precedenti, e GPA11572 per il debito verso l’Organizzazione e l’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti a favore del sindacato restano imputati al conto GPA35041. I conti sono movimentati dalle procedure di ripartizione dei flussi telematici e dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali.

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