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Sentenza

Sentenza n. 1902/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di autorizzazione unica per un impianto agrivoltaico di 61,49 MW

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha presentato il 10 gennaio 2024 un’istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto agrivoltaico nel Comune di Paceco, di potenza pari a 61,49 MW. L’istanza è stata acquisita il 18 gennaio 2024; il procedimento è stato affiancato dalla procedura di VIA presso il MASE, conclusasi con decreto del 16 settembre 2025. Il progetto ricade in aree qualificate come idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. 199/2021. Dopo una richiesta di integrazione documentale dell’amministrazione e il relativo riscontro della società, si è verificata una prolungata inerzia dell’Assessorato, nonostante la diffida del 31 ottobre 2025. La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine di convocare la conferenza di servizi e di concludere il procedimento, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il giudice ha ritenuto applicabile il termine massimo di sessanta giorni previsto per la conclusione del procedimento unico, al netto dei tempi della valutazione ambientale, con ulteriore riduzione di un terzo per gli impianti localizzati in aree idonee. Ha inoltre rilevato che, anche applicando la disciplina sopravvenuta, il termine procedimentale sarebbe comunque decorso senza una conclusione espressa.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha dichiarato illegittimo il silenzio serbato dall’Assessorato sull’istanza di autorizzazione unica e ha affermato l’obbligo dell’amministrazione di adottare un provvedimento espresso e conclusivo. L’obbligo permane anche quando siano necessari pareri di altre amministrazioni: l’inerzia o il mancato rilascio dei pareri non esonera l’amministrazione procedente dal definire il procedimento, eventualmente mediante l’esercizio dei poteri sostitutivi. È stato assegnato all’Assessorato il termine di quindici giorni per riattivare il procedimento e di ulteriori novanta giorni per concluderlo. Per il caso di persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega, da attivare su istanza della ricorrente entro i successivi sessanta giorni. L’amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto. La sentenza dispone inoltre la trasmissione telematica alla Corte dei conti dopo il passaggio in giudicato.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

    L’amministrazione ha l’obbligo generale di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge; il suo superamento consente l’azione avverso il silenzio e può rilevare sul piano della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale, se occorrenti.

    Per il procedimento di autorizzazione unica relativo agli impianti energetici, il termine di conclusione è di sessanta giorni, escluso il tempo impiegato per la VIA; nel caso esaminato il termine era comunque decorso prima dell’instaurazione del giudizio.

  • art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. 199/2021

    La qualificazione dell’area come idonea per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili rileva ai fini dell’applicazione della disciplina acceleratoria.

  • art. 22 d.lgs. 199/2021

    Per i progetti localizzati in aree idonee opera la riduzione di un terzo dei termini procedimentali, secondo la disciplina vigente al momento considerato dal giudice.

  • art. 15 d.lgs. 190/2024

    Restano regolate dal diritto previgente le procedure in corso, intendendosi quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    La disciplina transitoria conserva il regime previgente per le procedure già in corso secondo il criterio della verifica di completezza documentale; nel caso concreto tale verifica non risultava compiuta e il giudice ha comunque ritenuto che l’inerzia fosse illegittima anche applicando la disciplina sopravvenuta.

  • art. 4, comma 2, d.P.Reg. 48/2012

    In combinato disposto con l’art. 14.4 del d.m. 10 settembre 2010, consente di individuare l’avvio del procedimento decorsi quindici giorni senza iniziative dell’amministrazione.

  • art. 14.4 d.m. 10 settembre 2010

    Concorre a determinare la data di avvio del procedimento di autorizzazione unica in mancanza di iniziative dell’amministrazione entro il termine previsto.

  • art. 9, comma 9, d.lgs. 190/2024

    La disciplina sopravvenuta prevede, per gli impianti soggetti ad autorizzazione unica, un termine di conclusione decorrente dalla prima riunione della conferenza di servizi; anche tale termine risultava decorso senza definizione del procedimento.

  • art. 2, comma 8, l. 241/1990

    Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

    La sentenza di accoglimento del ricorso avverso il silenzio deve essere trasmessa alla Corte dei conti dopo il passaggio in giudicato per le valutazioni di competenza.

Massime di principio

  • Nel procedimento di autorizzazione unica per impianti alimentati da fonti rinnovabili, il termine legale di conclusione decorre al netto del tempo impiegato per le procedure di valutazione ambientale, ma l’amministrazione competente resta comunque tenuta ad adottare un provvedimento espresso entro il termine residuo.
  • La qualificazione del sito come area idonea per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili comporta l’applicazione delle specifiche riduzioni dei termini procedimentali previste dalla legge.
  • Il mancato rilascio o il ritardo nell’acquisizione dei pareri di altre amministrazioni non elimina l’obbligo dell’amministrazione procedente di concludere il procedimento; ove necessario, essa deve attivare i poteri sostitutivi previsti dall’ordinamento.
  • Quando l’amministrazione permane inerte dopo la scadenza del termine procedimentale, il giudice amministrativo può dichiarare l’illegittimità del silenzio, ordinare la riattivazione e conclusione del procedimento entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza.
  • La disciplina transitoria sopravvenuta in materia di autorizzazioni energetiche non impedisce l’accertamento del silenzio-inadempimento quando, sia applicando il regime previgente sia quello nuovo, il termine per la definizione del procedimento risulti comunque decorso.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTermini del procedimento e silenzioConferenza di serviziGiudizio di ottemperanza
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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