Cassazione Penale, Sentenza n. 34650/2024 del 13/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Maltese impugna l'ordinanza che aveva sostituito il divieto di dimora con il divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali per dieci mesi, contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati (truffa aggravata, illecita concessione di subappalto e trasferimento fraudolento di valori). Denuncia omissione e carenza di motivazione del giudice sul punto centrale: mancata indicazione e valorizzazione degli "artifici o raggiri", dell'atto di disposizione e del danno patrimoniale richiesti per la configurabilità della truffa; insufficiente motivazione circa il dolo specifico richiesto dall'art. 512-bis (trasferimento fraudolento di valori) e mancanza di elementi concreti che dimostrino l'intento di eludere misure di prevenzione; mancata considerazione delle deduzioni difensive, delle intercettazioni chiarite in interrogatorio e di documenti (es. nota del Comune) che, secondo la difesa, dimostravano buona fede e inesistenza del danno per il Comune. Inoltre la difesa ha fatto presente un motivo sopravvenuto relativo all'art. 105, comma 3, lett. c) d.lgs. 50/2016, tesi non valutata perché tardiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata in relazione al capo 1) (truffa aggravata) e al capo 5) (art. 512-bis) per carenza di motivazione: il provvedimento impugnato non ha adeguatamente indicato e motivato gli "artifici o raggiri", l'induzione in errore, l'atto di disposizione patrimoniale, l'ingiusto profitto e il danno richiesti per la truffa, né ha fornito elementi concreti e cronologicamente precisati sul dolo specifico richiesto per il trasferimento fraudolento di valori. In relazione alle esigenze cautelari le deduzioni sono state assorbite. La deduzione difensiva relativa all'art. 105 d.lgs. 50/2016 non è stata esaminata perché tardiva e comunque richiederebbe ricostruzione di fatto. Disposta la rimessione al tribunale per nuovo giudizio su quanto annullato.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
art. 640 cod. pen. (truffa), anche nella forma aggravata del comma secondo n. 1
La corte richiama la sequenza fattuale necessaria per la truffa: artifici o raggiri; induzione in errore; atto di disposizione patrimoniale; danno patrimoniale; ingiusto profitto. Per la truffa aggravata l'intera sequenza deve essere riferita all'ente pubblico vittima. L'assenza di motivazione su questi elementi comporta l'annullamento.
art. 21 Legge n. 646/1982
art. 21 L. 646/1982 (illecita concessione di subappalto)
Norma richiamata per la contestazione del subappalto non autorizzato; la corte non decide in merito al profilo applicativo della norma ma rileva che la questione relativa all'eventuale esclusione dell'obbligo di autorizzazione per talune attività non può essere esaminata se dedotta tardivamente.
art. 512-bis cod. pen.
art. 512-bis cod. pen. (trasferimento fraudolento di valori)
Il delitto richiede il dolo specifico di eludere le disposizioni sulle misure di prevenzione patrimoniali; può integrarsi anche prima che sia iniziato un procedimento di prevenzione se l'agente fondatamente può presumere l'avvio di tale procedimento. Tuttavia la corte ha rilevato la carenza di motivazione specifica e cronologicamente precisa sul dolo per gli atti contestati.
art. 416-bis cod. pen.
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La corte osserva che l'assoluzione o il rigetto di una proposta di misura di prevenzione non sono automaticamente decisivi nel giudizio sul dolo specifico di art. 512-bis: l'esito dei procedimenti può influenzare la valutazione della pericolosità ma l'accertamento del dolo specifico rimane autonoma e richiede elementi oggettivi.
art. 105, comma 3, lett. c) d.lgs. 50/2016
art. 105, comma 3, lett. c) decreto legislativo n. 50/2016
La difesa ha richiamato la norma per sostenere che non costituiscono subappalto talune affidamenti a imprenditori agricoli in isole minori o comuni montani per importi inferiori a 20.000 euro. La Corte non ha esaminato il profilo per difetto di tempestività dell'eccezione nel ricorso e perché richiede ricostruzione di fatto.
Massime di principio
- Per configurare la truffa (anche aggravata) occorre motivare espressamente e specificamente la presenza di artifici o raggiri, l'induzione in errore della vittima, l'atto di disposizione patrimoniale e il danno economico: la sola esecuzione di lavori da parte di terzi e l'accordo tra appaltatore e subappaltatore, senza evidenza di un pregiudizio o di falsa rappresentazione all'ente pubblico, non bastano.
- Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) richiede il dolo specifico di eludere misure di prevenzione: il giudizio richiede elementi oggettivi e cronologicamente pertinenti che mostrino il timore fondato dell'agente di subire misure preventive al momento delle intestazioni o trasferimenti.
- L'omessa o insufficiente motivazione sui requisiti essenziali del reato determina annullamento del provvedimento e rinvio per nuovo esame: nelle misure cautelari il giudice deve collegare le esigenze cautelari a elementi concreti e specifici relativi all'indagato, non solo a fatti altrui o generici riferimenti.
- Documenti o norme evocati tardivamente (memorie sopravvenute) possono essere esclusi per inammissibilità: le eccezioni di diritto rilevanti ai fini della decisione devono essere dedotte tempestivamente nel ricorso principale.
- L'assenza di prova della provenienza illecita dei beni non esclude automaticamente il reato di trasferimento fraudolento di valori, ma non solleva il giudice dall'obbligo di motivare in modo circostanziato il presunto dolo elusivo.
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