Cassazione Penale, Ordinanza n. 40348/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 23/04/2024. Dal testo emerge soltanto che era stato dedotto un unico primo motivo di ricorso, il quale riproponeva doglianze già formulate in appello e già puntualmente disattese dal giudice di merito. La censura mirava, in sostanza, a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e della ricostruzione fattuale, senza indicare vizi sindacabili in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non consentito perché meramente reiterativo di doglianze già prospettate in appello e già respinte, oltre che diretto a sollecitare una rivalutazione del merito. Ha inoltre osservato che la decisione di appello era sorretta da argomentazioni logiche e coerenti, non affette da vizi censurabili in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile un motivo che si limiti a reiterare censure già dedotte in appello e già esaminate e respinte dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito o in una proposta di lettura alternativa dei fatti rispetto a quella adottata dalla sentenza impugnata.
- La manifesta infondatezza del motivo ricorre quando la ricostruzione del giudice di merito risulti logicamente coerente e non affetta da specifici vizi denunciabili in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, di regola, della somma in favore della Cassa delle ammende.
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