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Ordinanza

Ordinanza n. 73/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia -della nota del Comune di Venezia assunta al prot. n. -OMISSIS- del 15.10.2025, di comunicazione dell’esclusione dalla graduatoria; -della disposizione assunta al prot comunale n. -OMISSIS- del 15.10.2025, di esclusione del ricorrente e di assunzione degli altri candidati; -del verbale di accertamento negativo dei requisiti di idoneità fisico-funzionale e psico-attitudinale del ricorrente datato 10.10.2025; -della nota del Collegio Sanitario assunta al prot. P.G. -OMISSIS-; -della determinazione del dirigente della Direzione Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Servizi Educativi del Comune di Venezia assunta al prot. n. -OMISSIS- del 04.07.2025, di approvazione della graduatoria provvisoria e assunzione dei vincitori.

Giustizia amministrativa202502544

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione dalla graduatoria e dalla procedura selettiva per accertata inidoneità fisico-funzionale e psico-attitudinale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente, classificatosi al 26° posto nella selezione pubblica per la stipulazione di dieci contratti di formazione e lavoro per il profilo di agente di polizia locale, ha impugnato la comunicazione di esclusione, il provvedimento di esclusione e assunzione degli altri candidati, il verbale di accertamento negativo dei requisiti e gli atti presupposti. Ha contestato la valutazione psico-attitudinale sostenendo che fosse errata, illogica, immotivata e carente sotto il profilo istruttorio. In particolare, ha censurato la valutazione secondo cui non sarebbe stato possibile prevedere un proficuo adattamento al ruolo e ha prodotto una relazione psicodiagnostica favorevole redatta da altro psicologo. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso. Il TAR ha rilevato che la valutazione psicologica depositata dall'Amministrazione riportava soltanto i giudizi dell'esaminatore, senza indicare, neppure sinteticamente, le domande rivolte al candidato e le relative risposte.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda cautelare né il merito, ma ha disposto una verificazione istruttoria. Ha incaricato il Centro Selezione Esercito di -OMISSIS-, mediante un Collegio sanitario nominato dal Comandante del Centro o da un suo delegato e comprendente uno psicologo, di accertare il possesso del requisito psico-attitudinale previsto dall'art. 27 del Regolamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Venezia, richiamato dal bando. La verificazione dovrà esaminare i requisiti relativi a integrazione della personalità e livello evolutivo, controllo emotivo, capacità intellettiva e socializzazione; dovrà inoltre valutare i risultati dei test MMPI-2 e BFQ-2 svolti in sede concorsuale e sottoporre il ricorrente a colloquio. Le parti dovranno essere avvisate almeno cinque giorni prima delle operazioni e la relazione motivata dovrà essere depositata entro il 24 marzo 2026. La trattazione del prosieguo della domanda cautelare è stata fissata al 26 marzo 2026; la regolazione delle spese della verificazione e della fase cautelare è stata rinviata alla definizione della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, il cui prosieguo è stato rinviato dopo lo svolgimento della verificazione.

  • art. 27 del Regolamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Venezia

    Individua i requisiti psico-attitudinali richiesti per il profilo di agente di polizia locale, oggetto dell'accertamento demandato al verificatore.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando una valutazione psico-attitudinale concorsuale è contestata con elementi tecnici contrari e l'atto valutativo non espone neppure sinteticamente le domande rivolte al candidato e le risposte rese, il giudice può disporre una verificazione per accertare, con metodo tecnico, l'effettivo possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalla disciplina regolamentare.
  • La verificazione su un giudizio psico-attitudinale può comprendere l'esame degli atti e dei test già svolti in sede concorsuale, nonché un nuovo colloquio volto ad approfondire i risultati degli accertamenti precedenti.
  • Quando il giudizio cautelare richiede un approfondimento tecnico incompatibile con la decisione immediata, il giudice può disporre incombenti istruttori, rinviare la trattazione della domanda cautelare e riservare a tale fase la regolazione delle relative spese.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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