Cassazione Civile, Ordinanza n. 33220/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
Un proprietario di terreni aveva impugnato un’ingiunzione emessa da una società concessionaria per conto del consorzio di bonifica, relativa al contributo consortile per l’anno 2014. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello il consorzio aveva ottenuto la riforma della decisione. La corte tributaria regionale aveva ritenuto, da un lato, che il piano di classifica approvato fosse lo strumento rilevante per individuare i benefici e quantificare il contributo e, dall’altro, che la mancata impugnazione di tale piano precludesse la contestazione del quantum; nel merito aveva inoltre ritenuto provato il beneficio irriguo o comunque la fruibilità dei vantaggi derivanti dalle opere di bonifica, valorizzando la documentazione del consorzio e reputando inconferente quella del contribuente, riferita ad annualità successive. Con il primo motivo di ricorso per cassazione il contribuente denunciava la violazione dell’art. 1 r.d. 215/1933 e dell’art. 860 c.c., sostenendo che la sola inclusione degli immobili nel perimetro consortile non bastasse a presumere il beneficio diretto o indiretto e che egli avesse dimostrato, con consulenza tecnica di parte, l’assenza di vantaggio. Con il secondo motivo riproponeva la violazione delle medesime norme e dell’art. 2697 c.c., insistendo sul fatto che l’onere della prova gravasse sul consorzio, che non aveva dimostrato la debenza del contributo, e censurando anche l’affermazione della corte di merito sulla mancata impugnazione del piano di classifica. Il consorzio resisteva con controricorso, eccependo anche l’inammissibilità globale del ricorso perché volto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità globale, ma ha poi dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il primo motivo e inammissibile il secondo, perché le censure tendevano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito. La Corte ha ribadito che, ai fini della debenza del contributo consortile, non occorre un rapporto sinallagmatico con l’attività del consorzio, essendo sufficiente la fruizione o fruibilità dei benefici derivanti dalle opere di bonifica; ha inoltre affermato che il nuovo art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 non ha invertito l’onere della prova né escluso il ricorso alle presunzioni semplici. Quanto alla mancata impugnazione del piano di classifica, la Corte ha precisato che essa non impedisce la contestazione dell’an della pretesa, ma ha rilevato che nel caso concreto la sentenza impugnata non aveva fondato la decisione su tale aspetto, richiamandolo solo incidentalmente in relazione al quantum. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi del d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 r.d. 215/1933
Definisce il presupposto dei contributi consortili in relazione ai benefici derivanti dalle opere di bonifica; la Corte richiama il principio per cui non è necessario un rapporto sinallagmatico, essendo sufficiente la fruizione o fruibilità del beneficio.
art. 860 c.c.
È richiamato come base normativa dell’obbligo contributivo dei proprietari inclusi nel comprensorio consortile, in presenza del beneficio fondiario.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale invocato per denunciare la violazione di legge; la Corte osserva però che le censure si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio.
art. 2697 c.c.
È richiamato dal ricorrente sull’onere della prova; la Corte afferma che la motivazione di merito ha correttamente valutato le prove e che non vi è stata inversione dell’onere probatorio.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992
La Corte esclude che la norma abbia modificato la regola del riparto dell’onere della prova o impedito l’uso delle presunzioni semplici; inoltre ne limita l’applicazione ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.
artt. 2727 e ss. c.c.
Sono richiamati per affermare la persistente ammissibilità delle presunzioni semplici nel processo tributario.
art. 11 preleggi
Viene richiamato per affermare che, in assenza di disposizioni transitorie, la nuova disciplina processuale si applica ai soli giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato in relazione alla misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto.
art. 6 l. 130/2022
È la disposizione che ha introdotto il comma 5-bis dell’art. 7 d.lgs. 546/1992; la Corte ne dà lettura non innovativa rispetto al regime probatorio previgente.
art. 1 l. 228/2012
È richiamato solo per il collegamento con l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in tema di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi ai contributi consortili, l’obbligo di contribuzione non presuppone un rapporto sinallagmatico tra contributo e specifica attività svolta dall’ente, essendo sufficiente che il fondo tragga o possa trarre beneficio dalle opere di bonifica.
- L’inclusione del terreno nel perimetro consortile e l’esistenza di un piano di classifica approvato possono fondare una presunzione di beneficio, ma la controversia resta risolvibile sul piano probatorio con valutazione delle prove contrapposte da parte del giudice di merito.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o della maggiore attendibilità delle consulenze di parte, perché tale attività è riservata al giudice di merito.
- La mancata impugnazione del piano di classifica non preclude, di regola, la contestazione dell’an della pretesa contributiva; può incidere, semmai, su profili diversi secondo la concreta motivazione della decisione impugnata.
- L’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 non ha alterato la ripartizione ordinaria dell’onere della prova nel processo tributario né ha escluso il ricorso alle presunzioni semplici, restando applicabile solo ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, in assenza di norme transitorie.
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