Sentenza n. 774/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’esecuzione, - del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1934/2023 pubblicata il 21.09.2023 emessa dal Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito il 10.03.2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “dichiara il diritto della parte ricorrente all'attribuzione del beneficio economico della “CARTA ELETTRONICA PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE”, nella misura di euro 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso”; e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro n. 1934/2023, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente nella misura di 500 euro annui per ciascuno degli anni scolastici indicati. Ha chiesto anche, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato notificato alle amministrazioni l’8 luglio 2025, ma depositato soltanto il 19 novembre 2025. Il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile tardività del deposito. Nella memoria successiva, il ricorrente ha riconosciuto l’errore tecnico nella notificazione e nel deposito e ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché nel dicembre 2025 l’amministrazione aveva liquidato la Carta elettronica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardivo deposito, ritenendo applicabile al giudizio di ottemperanza il termine dimidiato di quindici giorni previsto dagli artt. 45, comma 1, e 87, commi 2, lett. d), e 3, c.p.a. Il termine decorre dal perfezionamento dell’ultima notificazione del ricorso e, nel caso concreto, il deposito del 19 novembre 2025 era largamente successivo alla notificazione dell’8 luglio 2025, oltre sia al termine dimidiato di quindici giorni sia al termine ordinario di trenta giorni. Il Collegio ha esaminato preliminarmente la questione di ricevibilità, nonostante la sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse, richiamando il principio secondo cui le questioni pregiudiziali di rito devono essere decise prima di quelle relative alla procedibilità e al merito. Il richiamo all’art. 276, comma 2, c.p.c. è stato ritenuto applicabile al processo amministrativo tramite l’art. 39, comma 1, c.p.a. La mancata costituzione delle amministrazioni ha comportato la compensazione di fatto delle spese, con statuizione di nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 87, commi 2, lett. d), e 3, c.p.a.
nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell’ipotesi di cui alla lettera a), e fatto salvo quanto disposto dall’articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti
Il giudizio di ottemperanza rientra tra i giudizi soggetti alla disciplina dei termini processuali dimezzati; l’eccezione relativa alla notificazione del ricorso introduttivo non si estende al termine per il deposito.
art. 45, comma 1, c.p.a.
il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario
Il termine ordinario per il deposito del ricorso è perentorio e, nel giudizio di ottemperanza, è ridotto a quindici giorni per effetto del dimezzamento previsto dall’art. 87, comma 3, c.p.a.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui il principio dell’ordine di esame delle questioni processuali previsto dall’art. 276, comma 2, c.p.c.
art. 276, comma 2, c.p.c.
il Collegio decide gradatamente le questioni pregiudiziali (di rito) proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della causa
Le questioni pregiudiziali di rito, come ricevibilità e ammissibilità, devono essere esaminate prima delle questioni di procedibilità e di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il termine per il deposito del ricorso introduttivo è dimezzato a quindici giorni rispetto al termine ordinario di trenta giorni previsto dall’art. 45, comma 1, c.p.a.; l’eccezione prevista dall’art. 87, comma 3, c.p.a. per la notificazione del ricorso introduttivo non riguarda il successivo termine di deposito.
- Il termine per il deposito del ricorso di ottemperanza decorre dal perfezionamento dell’ultima notificazione dell’atto, anche nei confronti del destinatario, ed è perentorio; il deposito oltre il termine dimidiato comporta l’irricevibilità del ricorso.
- Nel processo amministrativo, le questioni pregiudiziali di rito rilevabili d’ufficio, comprese ricevibilità e ammissibilità, devono essere esaminate prima della procedibilità e del merito, anche quando il ricorrente dichiari sopravvenuta carenza di interesse per l’avvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale.
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