Ordinanza n. 9009/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'ottemperanza della sentenza Tar Lazio, Sezione V bis, n. 6422/2025 del 31 marzo 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o inesatta esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 6422/2025, relativa al riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l'esatta e integrale esecuzione della sentenza del TAR Lazio, Sezione V bis, n. 6422 del 31 marzo 2025. La sentenza aveva accolto il ricorso avverso il silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007, avente a oggetto il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Il giudicato aveva inoltre ordinato all'amministrazione di provvedere e condannato il Ministero al pagamento di 500 euro, oltre accessori e interessi legali. Il Ministero si è costituito con atto definito di mera forma, senza che dal testo risultino specifiche attività esecutive compiute.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Ha disposto incombenti istruttori, ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., chiedendo al Ministero di fornire informazioni sulle eventuali azioni intraprese per dare esecuzione alla sentenza n. 6422/2025. L'amministrazione dovrà adempiere entro quarantacinque giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 15 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
La disposizione è richiamata quale base dell'istanza per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna.
art. 65 c.p.a.
"artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm."
Richiamato quale fondamento degli incombenti istruttori disposti nel giudizio di ottemperanza.
art. 66 c.p.a.
"artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm."
Richiamato quale fondamento degli incombenti istruttori disposti nel giudizio di ottemperanza.
art. 67 c.p.a.
"artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm."
Richiamato quale fondamento degli incombenti istruttori disposti nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione si costituisce senza fornire elementi concreti sull'esecuzione del giudicato, il giudice può disporre incombenti istruttori per acquisire informazioni sulle attività eventualmente compiute in adempimento della decisione.
- La definizione della domanda di ottemperanza può essere rinviata quando sia necessario verificare previamente, mediante informazioni dell'amministrazione intimata, se e in quale misura il giudicato sia stato eseguito.
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