Sentenza n. 267/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 1270 del 26 gennaio 2021, con cui il Funzionario Responsabile dell'Area Gestione del Territorio del Comune di Pianella ha opposto al ricorrente il diniego di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. 380/2001, con contestuale ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi “mediante la demolizione a propria cure e spese delle opere oggetto di istanza sanatoria edilizia”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, con contestuale ingiunzione di demolizione delle opere
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo alla sanatoria di un muro a secco di contenimento di una scarpata, realizzato con elementi prefabbricati in cemento. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 10 e 36 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 87 del regolamento edilizio comunale, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto verificare esclusivamente la conformità urbanistico-edilizia dell’intervento e che il regolamento consentirebbe la realizzazione di muri di contenimento sul confine tra proprietà diverse. Con il secondo motivo ha contestato la ritenuta violazione degli artt. 873 e 905 c.c., deducendo che l’opera non violerebbe le distanze legali e richiamando la pendenza di giudizi civili sulla medesima questione, nonché una domanda di usucapione del diritto al mantenimento dell’opera. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione e carenza istruttoria, lamentando che il Comune non avrebbe adeguatamente spiegato la violazione delle norme civilistiche, non avrebbe controdedotto alle osservazioni presentate, non avrebbe motivato sulla doppia conformità e sul rispetto dell’art. 87 del regolamento edilizio e avrebbe immotivatamente richiesto l’autorizzazione sismica. Il ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione del giudizio ex artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. in attesa della definizione dei giudizi civili e, successivamente, la fissazione di una nuova udienza, sostenendo di non essere stato ammesso al collegamento da remoto.
La decisione
Il Collegio ha respinto l’istanza di nuova udienza, sulla base delle attestazioni del personale di segreteria secondo cui il difensore non era presente nella sala d’attesa della piattaforma Teams nella fascia oraria dell’udienza di smaltimento. Ha respinto anche la richiesta di sospensione del giudizio, ritenendo possibile definire la controversia senza attendere l’esito dei giudizi civili. Nel merito, ha rilevato che il diniego era fondato su due motivazioni autonome: la violazione delle distanze civilistiche e la mancata produzione dell’autorizzazione sismica in sanatoria. Poiché l’atto era plurimotivato, la fondatezza anche di una sola ragione era sufficiente a sorreggerlo. Il Collegio ha ritenuto legittimo e autonomamente ostativo il rilievo relativo all’autorizzazione sismica. La mancata presentazione dell’autorizzazione non era contestata dal ricorrente, il quale si era limitato a lamentare che il Comune non avesse adeguatamente motivato sulla sua necessità. Tuttavia, la necessità dell’autorizzazione era stata già indicata nel preavviso di rigetto, nel quale si faceva riferimento alla pre-verifica formale dell’ufficio tecnico e alla necessità di integrare l’autorizzazione sismica a sanatoria. Il ricorrente, pur posto nella condizione di conoscere e contestare le ragioni della richiesta, non aveva approfondito la questione, non aveva richiesto il titolo all’ente competente e non lo aveva prodotto a corredo dell’istanza. La censura di difetto di istruttoria e motivazione è stata quindi ritenuta infondata e pretestuosa. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
La sanatoria edilizia richiede la verifica dei presupposti normativi, tra cui la conformità dell’intervento e la documentazione necessaria; la mancanza di un’autorizzazione sismica richiesta per l’opera può costituire ragione autonoma ostativa al rilascio.
art. 94 d.P.R. 380/2001
Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.
Nelle zone sismiche, l’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale è necessaria prima dell’inizio dei lavori nei casi previsti dalla disciplina sismica; la sua mancata acquisizione può impedire la sanatoria dell’intervento.
art. 94-bis d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata dalla normativa regionale per individuare gli interventi rilevanti ai fini della preventiva autorizzazione sismica.
art. 7 l.r. Abruzzo 28/2011
Nelle zone sismiche definite dagli atti di cui all'articolo 83, commi 2 e 3 del d.p.r. 380/2001, gli interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'elenco dell'articolo 94-bis, comma 1, lettera a), del medesimo d.p.r. 380/2001 non iniziano senza la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dagli uffici regionali competenti per territorio.
Gli interventi rilevanti per la pubblica incolumità non possono iniziare senza preventiva autorizzazione sismica regionale; nel caso concreto la mancata produzione dell’autorizzazione è stata ritenuta ostativa alla sanatoria.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del provvedimento è sufficiente quando consente di comprendere la ragione ostativa e questa sia stata previamente esplicitata nel preavviso di rigetto, mettendo l’interessato nella condizione di acquisire e contestare gli elementi istruttori.
art. 873 c.c.
La disposizione è stata richiamata dal Comune quale ulteriore ragione ostativa, per la violazione delle distanze tra costruzioni; tale profilo è stato assorbito in quanto il diniego risultava già sorretto dalla mancanza dell’autorizzazione sismica.
art. 905 c.c.
La disposizione è stata richiamata dal Comune quale ulteriore ragione ostativa, per la realizzazione di affacci diretti; il relativo esame è stato assorbito.
art. 79 c.p.a.
La richiesta di sospensione del giudizio è stata respinta perché la controversia amministrativa poteva essere decisa senza attendere la definizione dei giudizi civili.
art. 295 c.p.c.
Non ricorrevano i presupposti per la sospensione necessaria, poiché l’esito dei giudizi civili sulle distanze non era indispensabile per definire il ricorso amministrativo.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più motivazioni autonome, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere il dispositivo e rende superfluo l’esame delle ulteriori censure rivolte alle altre ragioni motivazionali.
- La mancata produzione dell’autorizzazione sismica richiesta per un intervento edilizio può costituire, autonomamente, ragione ostativa al rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
- Il difetto di motivazione sulla necessità dell’autorizzazione sismica non sussiste quando tale necessità sia stata previamente indicata nel preavviso di rigetto e l’interessato sia stato posto nella condizione di conoscere l’istruttoria, acquisire gli atti e contestare specificamente la richiesta.
- La mancata contestazione sostanziale dell’assenza dell’autorizzazione sismica, accompagnata dalla mancata richiesta del titolo all’autorità competente e dalla sua mancata produzione, rende infondata la censura generica di difetto di istruttoria e motivazione.
- La pendenza davanti al giudice civile di controversie relative a distanze legali o diritti reali non impone la sospensione del giudizio amministrativo quando il provvedimento impugnato sia comunque definibile sulla base di un’autonoma ragione amministrativa.
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