Sentenza n. 3773/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di -OMISSIS- di “revisione della patente di guida cat. CE n. -OMISSIS-”, prot. del 05/03/2026, notificato il 6.3.2026, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Motorizzazione civile che disponeva la revisione della patente di guida ai sensi dell'art. 128, comma 1, Codice della strada
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui, a seguito di un sinistro stradale, era stata disposta la revisione della patente. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell'art. 128, comma 1-ter, Codice della strada, sostenendo che la revisione fosse illegittima per l'assenza di lesioni gravi alle persone, requisito ritenuto necessario insieme all'incidente e a una violazione comportante la sospensione della patente. Ha inoltre dedotto la violazione del principio di legalità e del divieto di applicazione analogica, assumendo che l'Amministrazione avesse sostituito il requisito delle lesioni gravi con una generica valutazione di pericolosità. Sono stati prospettati anche eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, poiché l'Amministrazione avrebbe omesso una completa ricostruzione della dinamica del sinistro, non avrebbe considerato il comportamento dell'altro conducente e si sarebbe limitata a qualificare la condotta come estremamente pericolosa. In via subordinata, il ricorrente ha contestato la sussistenza dei presupposti dell'art. 128, comma 1, sostenendo che il mero coinvolgimento in un incidente non fosse sufficiente a fondare un dubbio effettivo sull'idoneità tecnica e psicofisica alla guida. Infine, ha dedotto sviamento di potere, ritenendo che la revisione fosse stata utilizzata come ulteriore misura afflittiva per fatti già oggetto di contestazione e sanzione. Ha chiesto anche la sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto fondato su un presupposto erroneo: il provvedimento non era stato adottato ai sensi dell'art. 128, comma 1-ter, ma ai sensi del comma 1, che consente di disporre la revisione quando sorgano dubbi sulla permanenza dei requisiti di idoneità tecnica o psicofisica alla guida. Il comma 1-ter disciplina invece un'ipotesi distinta di revisione obbligatoria, subordinata alla ricorrenza congiunta di incidente, lesioni gravi e violazione comportante la sospensione della patente. Le ulteriori censure sono state respinte perché la revisione ex art. 128, comma 1, ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria: non richiede l'accertamento definitivo della responsabilità del conducente né la certezza dell'inidoneità, essendo sufficiente un ragionevole dubbio sulla permanenza dei requisiti. Anche un singolo episodio, se particolarmente grave, può integrare tale presupposto. Nel caso concreto, il verbale della Polizia Municipale, richiamato per relationem, descriveva una condotta di guida gravemente imprudente, con sorpasso in curva, circolazione contromano, doppia striscia continua, rischio di collisione frontale e necessità per il veicolo proveniente in senso opposto di uscire dalla carreggiata. Tali elementi oggettivi e specifici erano stati ritenuti sufficienti a fondare il dubbio sull'idoneità tecnica e psicofisica alla guida e adeguatamente richiamati nella motivazione, sicché non sussistevano difetto di istruttoria o di motivazione. È stata esclusa anche la censura di sviamento, poiché la misura perseguiva la finalità preventiva di tutela della sicurezza della circolazione e non una finalità afflittiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00.
Norme richiamate
art. 128, comma 1, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
revisione della patente quando sorgano dubbi sulla permanenza dei requisiti di idoneità tecnica o psicofisica alla guida
La disposizione attribuisce all'Amministrazione un potere cautelare e preventivo esercitabile anche sulla base di un singolo episodio particolarmente grave e di un ragionevole dubbio, senza necessità di accertare definitivamente la responsabilità o l'inidoneità del conducente.
art. 128, comma 1-ter, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
incidente stradale, lesioni gravi alle persone e violazione comportante la sospensione della patente
Prevede un'ipotesi distinta di revisione obbligatoria, subordinata alla ricorrenza congiunta dei presupposti indicati; tale disciplina non si applica quando il provvedimento è adottato ai sensi del comma 1.
art. 60 c.p.a.
definire il giudizio in via immediata nel merito con sentenza in forma semplificata
Ha consentito al Collegio di definire immediatamente nel merito il giudizio inizialmente chiamato per la domanda cautelare, previa comunicazione alle parti.
Massime di principio
- La revisione della patente prevista dall'art. 128, comma 1, Codice della strada è una misura cautelare e preventiva, non una sanzione amministrativa, finalizzata a verificare la permanenza dell'idoneità tecnica e psicofisica del conducente a tutela della sicurezza della circolazione.
- Per disporre la revisione ai sensi dell'art. 128, comma 1, Codice della strada non occorre l'accertamento definitivo della responsabilità del conducente né la certezza della sua inidoneità: è sufficiente che gli elementi acquisiti facciano sorgere un ragionevole dubbio sulla permanenza dei requisiti di guida.
- Anche un singolo episodio di guida, ove caratterizzato da particolare gravità e da elementi oggettivi e specifici, può giustificare la revisione della patente ai sensi dell'art. 128, comma 1, Codice della strada.
- L'ipotesi di revisione obbligatoria disciplinata dall'art. 128, comma 1-ter, Codice della strada, richiede la ricorrenza congiunta di incidente stradale, lesioni gravi alle persone e violazione comportante la sospensione della patente; tali presupposti non sono necessari per la revisione disposta in via cautelare ai sensi del comma 1.
- La motivazione del provvedimento di revisione è sufficiente quando richiama per relationem verbali e accertamenti di polizia contenenti elementi oggettivi e specifici idonei a fondare il dubbio sulla permanenza dell'idoneità alla guida.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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