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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27260/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Simoncelli era stato condannato per diffamazione (art. 595, commi 1 e 2 c.p.) per una lettera inviata al Comune e ad altre amministrazioni nella quale contestava la regolarità e l'autorizzazione dei controlli effettuati da CBF Servizi s.r.l. sull'acqua potabile del Comune di Stimigliano. In cassazione deduceva, tra l'altro: (i) l'erronea esclusione dell'aggravante «a mezzo stampa ovvero con strumenti equipollenti» (art. 595, comma 3) in relazione alla presunta diffusione preventiva di volantini; (ii) la veridicità delle affermazioni alla luce del d.lgs. n. 31/2001 (parametro indicatore per i colibatteri) e di profili procedurali relativi all'affidamento e ai laboratori; (iii) l'esimente putativa prevista dall'art. 47 c.p. (errore su legge) e (iv) l'esercizio del diritto di critica (art. 51 c.p.) nella forma putativa, per aver basato le proprie affermazioni su una lettura normativa e su risultati di altri laboratori che indicavano non potabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Rieti per nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno ritenuto inammissibile il primo motivo già trattato e, quanto ai restanti motivi, hanno ritenuto carente la motivazione della Corte d'appello in ordine al requisito della verità (anche nella forma putativa) necessario per riconoscere l'esimente dell'esercizio del diritto di critica ex art. 51 c.p. La Corte ha osservato che la Corte territoriale non ha valutato adeguatamente la presunta conformità o difformità rispetto al d.lgs. n. 31/2001, non ha verificato l'attendibilità dei testi della parte civile e non ha accertato se il ricorrente avesse svolto le verifiche e le indagini necessarie per fondare la sua convinzione. Per tali carenze la sentenza è stata annullata e la causa rimessa per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    «offesa arrecata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una autorità costituita in collegio»

    La Corte ha confermato che l'aggravante prevista dai commi (es. comma 3 e comma 5) non era contestata nei fatti dell'imputazione e che la circostanza dell'offesa era riferita alla missiva e non alla diffusione di volantini. Ha inoltre osservato che l'aggravante del quinto comma non è applicabile al legale rappresentante di una società privata.

  • d.lgs. n. 31/2001

    «parametro indicatore» per i colibatteri fosse zero

    La Corte ha rilevato che il ricorrente fondava le proprie doglianze sulla lettura normativa (parametro zero per colibatteri) e che la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato perché un valore tecnico (ad es. 1) debba essere considerato equivalente allo zero previsto dalla norma, né ha esaminato le evidenze scientifiche e procedurali relative agli accertamenti analitici e all'affidamento dei controlli.

  • art. 596 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla veridicità delle notizie diffuse; la Corte ha valutato la questione nell'ambito del necessario approfondimento sulla verità/putativa verità delle affermazioni, riscontrando carenza motivazionale nella sentenza impugnata.

  • art. 47 cod. pen.

    Invocata come esimente putativa (errore su legge diversa dalla legge penale). La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia verificato se il ricorrente avesse effettivamente agito in errore sulla normativa tecnica dopo aver adempiuto all'onere di verifica e controllo.

  • art. 51 cod. pen.

    Rilevante per la tesi difensiva: la scriminante dell'esercizio del diritto di critica richiede, tra l'altro, verità o verità putativa (diligenza nella verifica). La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse insufficiente nel valutare il requisito della verità putativa e la diligenza investigativa del ricorrente.

  • art. 6 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in rapporto alla competenza e alle aggravanti; la Corte ha ritenuto che la contestazione dell'aggravante non fosse fatta in fatto nell'imputazione, incidendo sulla inammissibilità della relativa doglianza.

Massime di principio

  • Per riconoscere la scriminante dell'esercizio del diritto di critica (art. 51 c.p.) il giudice deve valutare l'interesse pubblico, la contenuto del linguaggio e soprattutto la verità o la verità putativa: quest'ultima richiede che l'autore abbia adempiuto all'onere di esaminare, controllare e verificare le informazioni prima di diffonderle.
  • Se la difesa invoca l'errore su norme tecniche (es. d.lgs. n. 31/2001), il giudice deve motivare espressamente sulla conformità delle affermazioni alle norme tecniche e verificare le evidenze scientifiche e procedurali a supporto; l'assenza di tali valutazioni può determinare annullamento per insufficiente motivazione.
  • Le aggravanti previste dall'art. 595 (es. diffusione tramite stampa/strumenti equipollenti o offesa a organi/autorità) devono essere contestate espressamente nel capo di imputazione: se non sono indicate nei fatti contestati, non possono essere applicate.
  • Quando la presunta diffamazione coinvolge valutazioni tecniche, il giudice deve compiere un esame critico delle fonti tecniche (laboratori, protocolli, significato dei valori numerici) e dell'indipendenza/attendibilità dei testi di parte civile, pena carenze motivazionali rilevabili in Cassazione.
  • L'accoglimento del ricorso in Cassazione può comportare l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio se le carenze sono di motivazione; ciò non equivale automaticamente ad assoluzione, ma impone un nuovo esame approfondito dei profili tecnico-giuridici e probatori.

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