Cassazione Civile, Ordinanza n. 21329/2022 del 06/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cittadino)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da un privato contro un Comune per i danni riportati a seguito di una caduta in strada, causata da una buca piena d'acqua, non segnalata e non visibile. Il giudice di pace aveva accolto la domanda ma aveva attribuito al danneggiato una concorrente colpa paritaria, liquidando quindi solo una parte del pregiudizio. Il privato aveva appellato la decisione chiedendo il riconoscimento dell'esclusiva responsabilità del Comune e la liquidazione della somma residua. Il Tribunale ha rigettato l'appello e ha liquidato le spese del grado applicando uno scaglione di valore più alto. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il soccombente in appello ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., della legge professionale forense, dell'art. 13 del d.m. 55/2014 e degli artt. 2, 4 e 116 CEDU, sostenendo che la liquidazione delle spese fosse avvenuta in base a un valore della causa errato e superiore al dovuto, e che comunque non dovesse essere conteggiata alcuna fase di trattazione, non essendosi svolte attività riconducibili a tale fase.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo errata la determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese di appello. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rideterminato le spese del giudizio di secondo grado nello scaglione corrispondente alla sola somma ancora richiesta in appello, escludendo la fase di trattazione. Ha quindi liquidato le spese di appello in euro 440,00 oltre accessori. Quanto al giudizio di legittimità, ha condannato il Comune, risultato soccombente in cassazione, alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore del ricorrente. È stato altresì dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente originario in appello, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di norme sul regime delle spese processuali e sulla liquidazione dei compensi
artt. 91 e 92 c.p.c.
richiamati dal ricorrente in tema di condanna e regolazione delle spese di lite
L. 31 dicembre 2012, n. 247
citata nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina dei compensi forensi
art. 13 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55
la Corte lo interpreta nel senso che, nei giudizi di pagamento di somme o liquidazione di danni, il criterio del valore di regola si collega alla somma attribuita, ma nel caso di appello solo per l'importo ancora controverso si guarda alla differenza tra quanto richiesto e quanto già riconosciuto
art. 2 CEDU
citato nel motivo di ricorso, senza ulteriore sviluppo decisorio specifico nel testo
art. 4 CEDU
citato nel motivo di ricorso, senza ulteriore sviluppo decisorio specifico nel testo
art. 116 CEDU
citato nel motivo di ricorso, senza ulteriore sviluppo decisorio specifico nel testo
art. 281-sexies c.p.c.
richiamato per escludere che il mero rinvio ad altra udienza per gli adempimenti della decisione possa integrare attività di trattazione ai fini della liquidazione dei compensi
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando non occorrano ulteriori accertamenti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
serve quale parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto
art. 350 c.p.c.
richiamato per escludere, nel caso concreto, lo svolgimento di attività di trattazione in appello
art. 4, comma 5, lett. c), d.m. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato per escludere la spettanza del compenso per la fase di trattazione in mancanza delle relative attività
art. 5, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
la Corte ne valorizza la funzione di calmierare le liquidazioni quando la pretesa sia eccessiva rispetto al dovuto
Massime di principio
- Quando l'impugnazione riguarda soltanto una parte della decisione, il valore della causa nel grado di appello è limitato al solo importo ancora controverso, secondo il criterio del disputatum; il criterio del decisum opera invece solo se l'impugnazione viene accolta parzialmente.
- Nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme o la liquidazione di danni, il richiamo al criterio della somma attribuita alla parte vincitrice rispetto a quella domandata non consente di riferire il valore del giudizio di appello all'intero importo già riconosciuto in primo grado se quella parte non è più in discussione.
- Se l'appello mira esclusivamente a ottenere una maggiore somma rispetto a quella già riconosciuta, ai fini della liquidazione delle spese del grado occorre considerare solo la differenza tra quanto richiesto in appello e quanto già attribuito nel precedente grado.
- La fase di trattazione non è dovuta ai fini della liquidazione dei compensi se nel giudizio di appello non risultano svolte attività riconducibili a quella fase; il mero rinvio ad altra udienza per la decisione non basta a integrarla.
- Quando il ricorso è accolto e la causa può essere decisa nel merito senza ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e provvedere direttamente alla liquidazione delle spese dovute nel grado di merito riformato.
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