Cassazione Penale, Sentenza n. 37689/2025 del 19/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha dichiarato la nullità dell'ordinanza di convalida per violazione del termine a difesa e del contraddittorio (art. 178 lett. c) c.p.p.), ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 07/03/2025 limitatamente all'obbligo di presentazione. Ha inoltre disposto che la cancelleria comunichi il provvedimento al Questore.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge (art. 6, L. n. 401/1989): il provvedimento del Questore (obbligo di presentazione) è stato notificato il 15/03/2025 alle ore 11:30; il GIP ha depositato l'ordinanza di convalida il 17/03/2025 alle ore 10:56, prima della scadenza del termine di 48 ore previsto dalla legge e prima che la memoria difensiva, regolarmente depositata a mezzo PEC alle ore 10:59 del 17/03/2025, potesse essere esaminata, determinando la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
Norme richiamate
Legge n. 401 del 1989
Il termine di 48 ore previsto per la richiesta di convalida da parte del P.M. fissa anche il limite temporale entro cui l'interessato può depositare memorie/deduzioni e il giudice deve rispettare tale termine prima di convalidare; la convalida anticipata rispetto allo scadere delle 48 ore lesiona il diritto di difesa
Codice di procedura penale
La nullità prevista dall'art. 178 c.p.p. opera quando è violato il contraddittorio o il diritto di difesa; qui è stata invocata per l'omessa valutazione della memoria difensiva depositata entro il termine
Massime di principio
- Il termine di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore è perentorio: il giudice deve rispettarlo prima di emettere la convalida.
- La produzione di memorie o deduzioni a mezzo PEC entro il termine di 48 ore è idonea a instaurare il contraddittorio e deve essere valutata dal giudice.
- Se la convalida è emessa prima che sia decorso il termine di 48 ore o prima che la memoria difensiva pervenga alla cancelleria, l'ordinanza è nulla per violazione del diritto di difesa.
- La Cassazione può annullare senza rinvio l'ordinanza e dichiarare l'inefficacia del provvedimento impugnato, almeno limitatamente alla parte controversa (qui: obbligo di presentazione).
- In situazioni analoghe, conservare e allegare le ricevute di accettazione/consegna PEC con data/ora e confrontare i timestamp del deposito con quelli dell'atto di convalida; tali prove sono decisive per un ricorso.
- È opportuno che il difensore depositi immediatamente le deduzioni via PEC e richieda l'attestazione formale dell'orario di ricezione dalla cancelleria; in caso di convalida anticipata, valutare impugnazione per nullità ex art. 178 c.p.p.
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