Ordinanza n. 1220/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Napoli che aveva accolto il ricorso di primo grado e annullato l'atto di quantificazione degli oneri di subconcessione
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante, già interventore ad opponendum nel giudizio di primo grado, ha proposto appello chiedendo incidentalmente la sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR. Dal testo emerge che l'istanza cautelare mirava a mantenere o ripristinare l'efficacia dell'atto amministrativo, annullato in primo grado, con il quale erano stati quantificati gli oneri di subconcessione. Il Consiglio di Stato ha rilevato, in primo luogo, l'assenza prima facie del periculum in mora, poiché la sospensione della sentenza avrebbe determinato soltanto il ripristino dell'efficacia dell'atto di quantificazione, senza arrecare alcun concreto vantaggio all'appellante. Ha inoltre osservato che la sentenza appellata non impediva all'appellante di continuare ad accedere alla propria cappella gentilizia, funzionalmente e strutturalmente autonoma rispetto a quella degli altri privati. Il Collegio ha infine espresso dubbi sulla legittimazione ad appellare, rilevando che l'appellante era stato interventore ad opponendum e appariva privo, nel caso concreto, di una posizione giuridica autonoma ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata ai sensi dell'art. 98 c.p.a. La domanda è stata ritenuta prima facie priva del periculum in mora: il mero ripristino dell'efficacia dell'atto di quantificazione degli oneri di subconcessione non avrebbe prodotto alcun beneficio concreto per l'appellante, e la sentenza non gli impediva l'accesso alla propria cappella gentilizia. Il Collegio ha anche evidenziato dubbi sulla legittimazione all'appello, in ragione della posizione di interventore ad opponendum privo, apparentemente, di autonoma posizione giuridica. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti per la peculiarità della controversia. L'ordinanza non definisce il merito dell'appello.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta in appello per la sospensione dell'esecutività della sentenza; l'istanza è stata respinta per l'assenza del periculum in mora.
art. 102, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato in relazione alla necessità che l'interventore disponga di una posizione giuridica autonoma, requisito del quale il Collegio ha dubitato con riferimento alla legittimazione ad appellare.
Massime di principio
- La sospensione cautelare della sentenza in appello richiede un concreto periculum in mora: l'istanza deve essere respinta quando il ripristino dell'efficacia dell'atto amministrativo annullato non procurerebbe alcun vantaggio effettivo alla parte appellante.
- Il periculum in mora non sussiste quando la sentenza impugnata non incide concretamente sulla facoltà sostanziale che l'appellante intende conservare o esercitare.
- La legittimazione dell'interventore ad opponendum a proporre appello presuppone, ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.a., la titolarità di una posizione giuridica autonoma; tale legittimazione può essere esclusa quando l'intervento non esprime un interesse giuridicamente autonomo rispetto a quello della parte adiuvata.
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