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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5695/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Monza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena a suo carico, avendo il giudice dell'esecuzione ritenuto che fosse intervenuta nei suoi confronti una successiva sentenza di patteggiamento (12/07/2019) per un altro reato, fattispecie ritenuta ostativa alla sospensione perché commessa nel quinquennio anteriore alla condanna del 15/01/2021. Il ricorso per cassazione deduceva principalmente nullità procedurali per omessa fissazione di udienza in camera di consiglio (violazione degli artt. 674 e 666 c.p.p.), contrasto e illogicità della motivazione in ordine alla temporalità dei fatti, e erronea applicazione delle norme sostanziali sulla sospensione (artt. 164 n.4 e 168 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, dichiarando che il procedimento di revoca non ha rispettato le formalità previste dall'art. 674 c.p.p. e, richiamando la consolidata giurisprudenza, l'obbligo di osservare le disposizioni di cui all'art. 666 c.p.p. (salvo le ipotesi tassative in cui l'ordinanza possa essere emessa senza formalità). Poiché il giudice dell'esecuzione ha deciso senza fissare l'udienza in camera di consiglio e senza la necessaria partecipazione delle parti, l'ordinanza è affetta da nullità assoluta rilevabile d'ufficio (omessa citazione del condannato e assenza del difensore quando obbligatoria). Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Disciplina il procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva; secondo la Corte va svolto nel rispetto delle formalità previste per i procedimenti del giudice dell'esecuzione, richiamando l'art. 666 c.p.p.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Regola la forma dei procedimenti del giudice dell'esecuzione (es.: fissazione dell'udienza in camera di consiglio) e va applicata anche al procedimento di revoca della sospensione; solo le ipotesi tassativamente previste dagli artt. 667, 672 e 676 c.p.p. consentono provvedimenti senza le dette formalità.

  • art. 667, 672 e 676 cod. proc. pen.

    Sono richiamate come ipotesi tassative in cui il giudice dell'esecuzione può provvedere senza formalità; servono come limite e deroga all'obbligo di fissare udienza previsto dall'art. 666 c.p.p.

  • art. 164, n.4, e art. 168 cod. pen.

    Norme sostanziali relative alla concessione e revoca dei benefici (sospensione condizionale). Nel caso in esame la Corte non ha esaminato nel merito l'eventuale sussistenza delle cause ostative, poiché ha annullato l'atto per vizi procedurali che impediscono una decisione valida sulla loro applicabilità.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sul motivo di ricorso per cassazione (lette le lettere invocate); la Corte ha ritenuto fondato il motivo processuale denunciato ai sensi di questa disposizione.

Massime di principio

  • Nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena il giudice dell'esecuzione deve osservare le formalità previste dall'art. 666 c.p.p., salvo le ipotesi tassativamente indicate dalla legge: la decisione senza udienza può avvenire solo se espressamente previsto dagli artt. 667, 672 o 676 c.p.p.
  • L'omessa fissazione dell'udienza e la conseguente mancata partecipazione del condannato o del suo difensore (quando obbligatoria) costituiscono nullità assoluta dell'atto impugnato, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
  • Quando la revoca è richiesta per la commissione di un altro delitto, il giudice deve comunque rispettare le garanzie procedurali prima di decidere sulla sussistenza delle cause ostative al beneficio; questioni di merito sulla temporalità o sulla rilevanza della precedente condanna saranno valutate in un giudizio regolarmente svolto.
  • In situazioni analoghe conviene verificare preliminarmente la regolarità della procedura (convocazioni, udienze, partecipazione del difensore) prima di affrontare le questioni sostanziali relative alla revoca della sospensione.
  • La conseguenza della violazione procedurale grave è l'annullamento dell'atto impugnato e il rinvio per nuovo giudizio, con la necessità per il giudice dell'esecuzione di riesaminare sia le questioni procedurali sia quelle di merito.

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