Sentenza n. 783/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza alla Sentenza nr. 493/2024, pubblicata il 30.09.2024, RG 948/2024, resa a verbale (art. 127 ter c.p.c.) il 30.09.2024 dal Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, in data 30.09.2024, avente ad oggetto l’accertamento in favore del docente ricorrente del diritto al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, per la somma di € 500,00, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico di 500 euro previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ancona, passata in giudicato e regolarmente notificata all'Amministrazione, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per l'importo di 500 euro, con condanna del Ministero all'assegnazione delle somme e al pagamento delle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme dovute. Ha inoltre richiesto l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito solo formalmente e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza all'Amministrazione. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo non era stato eseguito e che l'Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva contestato la pretesa. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni su istanza del creditore. È stata invece respinta la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro, oltre IVA, CPA e spese generali.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha dichiarato l'inottemperanza, imposto l'esecuzione del giudicato e nominato un commissario ad acta. La richiesta di indennizzo prevista dal comma 4, lettera e), è stata respinta.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico di 500 euro riconosciuto al docente dal giudicato posto in esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce somme dovute da una pubblica amministrazione legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine di integrale adempimento, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza del creditore successiva all'inutile decorso del termine assegnato per adempiere.
- La sola nomina del commissario ad acta può essere ritenuta misura acceleratoria sufficiente a escludere, in assenza di particolari ragioni contrarie, il riconoscimento dell'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
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