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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23995/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Cassazione ha condannato la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del fallimento controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società, soccombente nei gradi di merito sul reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell’art. 5 l. fall. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente valorizzato il calo del fatturato e l’esistenza di debiti verso fornitori, senza considerare che i ricavi coprivano i costi di esercizio, generavano utili e mostravano una posizione finanziaria netta positiva, con conseguente insussistenza dello stato di insolvenza. Con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 5 l. fall. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale non avesse attribuito rilievo alla continuità dell’attività commerciale, alla regolarità degli adempimenti normativi, amministrativi e fiscali, all’assenza di protesti, alla regolarità dei rapporti bancari e alla meritevolezza creditizia. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché cumulavano in modo promiscuo vizi eterogenei ex art. 360 c.p.c., confondevano la violazione di legge con la critica alla ricostruzione del fatto, e miravano in realtà a una nuova valutazione del merito circa la sussistenza dell’insolvenza, valutazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la Corte d’appello aveva correttamente applicato il principio secondo cui lo stato di insolvenza delle società non in liquidazione si desume dall’incapacità strutturale e non solo transitoria di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni, risultando irrilevante l’imputabilità delle cause del dissesto e la contestazione dell’effettiva esistenza o entità dei crediti insinuati, valutati solo incidenter tantum.

Norme richiamate

  • art. 5 r.d. n. 267 del 1942

    erroneamente indicato nelle rubriche dei motivi come r.d. n. 267 del 1924

    lo stato di insolvenza della società non in liquidazione va desunto dall’impossibilità di continuare ad operare proficuamente sul mercato, cioè da una situazione di impotenza strutturale e non meramente transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la denuncia di violazione di legge è inammissibile quando, sotto tale veste, si contesta in realtà la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione o la valutazione delle prove.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    è stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che cumuli e sovrapponga, in un unico motivo, censure eterogenee di violazione di legge e vizio di motivazione, senza distinguere chiaramente i diversi profili di doglianza.
  • La violazione di legge va distinta dall’erronea ricognizione della fattispecie concreta: la prima attiene all’interpretazione della norma astratta, la seconda alla valutazione delle risultanze di causa, che non può essere veicolata come vizio di falsa applicazione di legge.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non per contestare l’apprezzamento delle prove o la persuasività della motivazione del giudice di merito.
  • In tema di fallimento, per le società non in liquidazione l’insolvenza si identifica con un’impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali, desumibile dall’impossibilità di operare proficuamente sul mercato.
  • Nella verifica dello stato di insolvenza è irrilevante la questione dell’imputabilità delle cause del dissesto all’imprenditore o la contestazione dell’effettiva esistenza ed entità dei crediti esaminati solo in via incidentale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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