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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07908/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per tentato furto è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentativo di furto. Il ricorso è stato proposto tramite difensore, ma l'unico motivo è stato ritenuto intrinsecamente generico: non conteneva una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione né specifici riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre osservato, in via concorrente, che la Corte territoriale aveva comunque risposto ai motivi di appello con motivazione esauriente e logica.

Norme richiamate

  • artt. 56 e 624 c.p.

    Richiamati come base normativa della condanna confermata nei gradi di merito per il reato di tentato furto.

  • art. 616 c.p.p.

    Implicitamente applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una specifica e puntuale enunciazione delle ragioni di diritto a sostegno dell'impugnazione e un confronto effettivo con la motivazione della decisione impugnata; in mancanza, esso è inammissibile.
  • La doglianza generica, priva di riferimenti congrui alla motivazione della sentenza gravata, non consente il sindacato di legittimità.
  • Quando la sentenza di merito abbia comunque fornito una motivazione esauriente e logicamente coerente in risposta ai motivi di appello, tale ulteriore rilievo rafforza la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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