Cassazione Civile, Ordinanza n. 21527/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore, dipendente di un comune con inquadramento D e posizione D5, ha chiesto la disapplicazione di una delibera di giunta comunale del 2006 e il riconoscimento del diritto a mantenere o riottenere l'incarico apicale di responsabile di area, in via principale nell'area economico-finanziaria e, in subordine, nell'area amministrativo-contabile. Ha domandato la reintegra nelle mansioni, il pagamento delle differenze retributive, la progressione economica orizzontale da D5 a D6, le indennità di posizione e di risultato non corrisposte, nonché il risarcimento dei danni da demansionamento e asserito mobbing, comprensivi di danno morale/professionale, all'immagine e biologico. In cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 434 e 12 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che non si fosse formato giudicato interno sulla giurisdizione, poiché l'appello investiva implicitamente anche la questione di giurisdizione sulle domande relative alla revoca dell'incarico e alle conseguenze economiche; 2) violazione degli artt. 2087 c.c. e 52 d.lgs. 165/2001, per avere la Corte d'appello negato il danno biologico ritenendo necessario il mobbing; 3) omesso esame della consulenza medico-legale in relazione al danno biologico; 4) violazione degli artt. 112 e 414 c.p.c. per erronea interpretazione della domanda introduttiva e omessa pronuncia sul danno biologico, che secondo il ricorrente doveva ritenersi chiesto anche per il demansionamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la statuizione della Corte d'appello secondo cui sulla giurisdizione si sarebbe formato giudicato interno. Ha affermato che la controversia, avente ad oggetto un diritto soggettivo del dipendente pubblico privatizzato al corretto svolgimento delle mansioni e alla conservazione dell'incarico, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario anche se viene in rilievo un atto amministrativo presupposto, disapplicabile dal giudice del lavoro. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Latina in diversa composizione, anche per le spese. Ha rigettato gli altri tre motivi, ritenendo corretta la decisione di merito che aveva negato il danno biologico per difetto di specifica allegazione e prova del pregiudizio da demansionamento e per avere la domanda sul danno biologico riguardato, secondo l'interpretazione del giudice di merito, solo il mobbing non provato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
la formazione del giudicato interno richiede un capo autonomo e non meri passaggi argomentativi o presupposti di fatto; nel caso concreto non si era formato giudicato interno sulla giurisdizione
art. 434 c.p.c.
l'appello del lavoratore è stato letto come idoneo a devolvere implicitamente anche la questione di giurisdizione, perché la censura investiva il capo sostanziale sulla revoca dell'incarico e sulle conseguenze
art. 12 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nella prospettazione del motivo relativo alla giurisdizione
d.lgs. 165/2001, art. 63, comma 1
nelle controversie di lavoro dei dipendenti pubblici privatizzati appartiene al giudice ordinario la cognizione di tutte le controversie relative al rapporto, incluse quelle sul conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali; l'atto amministrativo presupposto può essere disapplicato
d.lgs. 165/2001, art. 52
richiamato in relazione alla doglianza sul demansionamento e sul diritto al risarcimento del danno
art. 2087 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la risarcibilità del danno biologico in connessione con la condotta datoriale
art. 2697 c.c.
il lavoratore deve allegare e provare il danno non patrimoniale e il nesso causale con l'inadempimento datoriale; il danno non è automatico
art. 112 c.p.c.
richiamato per denunciare omessa pronuncia e asserita erronea delimitazione della domanda
art. 414 c.p.c.
richiamato per sostenere che la domanda introduttiva andasse interpretata come comprensiva del danno biologico anche da demansionamento
art. 375, secondo comma, c.p.c.
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale richiamata per la trattazione camerale
art. 16, comma 6, L. 412/1991
richiamato per il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi secondo la disciplina applicata dalla Corte d'appello
art. 22, comma 36, L. 724/1994
richiamato per il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi secondo la disciplina applicata dalla Corte d'appello
art. 52 d.lgs. 165/2001
richiamato nel contesto del demansionamento del pubblico dipendente
art. 360, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge
art. 360, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia
art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di omesso esame di fatto decisivo o della CTU
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, le controversie che hanno ad oggetto diritti soggettivi del lavoratore e la gestione del rapporto di lavoro appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando la lesione derivi da un atto amministrativo presupposto di organizzazione, che può essere disapplicato dal giudice del lavoro.
- La questione di giurisdizione non diventa oggetto di giudicato interno quando l'impugnazione investe il capo sostanziale della decisione e la questione di giurisdizione è connessa al petitum e alla causa petendi, senza autonoma individualità rispetto al capo impugnato.
- Nel lavoro, il danno non patrimoniale da demansionamento non è automatico: il lavoratore deve allegare in modo specifico il pregiudizio subito e provarne l'esistenza e il nesso causale con l'inadempimento datoriale, anche mediante presunzioni, non essendo sufficiente la mera potenzialità lesiva della condotta.
- Il danno biologico o esistenziale non può essere riconosciuto in via equitativa in assenza di parametri oggettivi e di una prova concreta delle ricadute sulla vita e sulla persona del lavoratore.
- L'omesso richiamo esplicito a una consulenza tecnica non determina di per sé vizio decisivo se la consulenza, per quanto prodotta, non è idonea a smentire l'accertamento di merito sulla mancanza di prova del danno.
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