Sentenza del 04/10/2020 n. 810 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sulla tassazione gravante sugli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Trasporto su strada - Disposizioni tributarie - Direttiva 1999/62/CE - Tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture - Pedaggio - Obbligo degli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive - Ammenda forfettaria - Principio di proporzionalità - Applicabilità diretta della direttiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione di una sanzione amministrativa (ammenda forfettaria) irrogata per circolazione su tratto autostradale a pedaggio senza titolo valido. La ricorrente sostiene che l'importo fisso della sanzione è eccessivo e viola il requisito di proporzionalità previsto dall'art. 9 bis della direttiva 1999/62/CE.
La decisione
La Corte di giustizia ha deciso che l'articolo 9 bis della direttiva 1999/62/CE (obbligo che le sanzioni siano "effettive, proporzionate e dissuasive") non ha effetto diretto: non può essere invocato direttamente dal singolo per ottenere automaticamente la riduzione della sanzione. Tuttavia il giudice nazionale è tenuto, nell'ambito del suo obbligo di attuazione del diritto dell'UE, a interpretare il diritto nazionale conformemente al principio di proporzionalità e, qualora un'interpretazione conforme sia impossibile (per esempio perché la norma nazionale fissa importi rigidi senza margine), deve disapplicare le disposizioni nazionali che, applicate nel caso concreto, porterebbero a un risultato contrario al diritto dell'Unione.
Norme richiamate
Direttiva 1999/62/CE (come modificata dalla direttiva 2011/76/UE) - articolo 9 bis
"Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive."
La Corte ha ritenuto che l'art. 9 bis impone agli Stati membri l'obbligo di prevedere un regime sanzionatorio conforme al principio di proporzionalità ma, poiché la norma richiede l'intervento degli Stati membri e conferisce loro un ampio margine discrezionale, non è sufficientemente precisa e incondizionata per avere effetto diretto.
Direttiva 2011/76/UE
È richiamata come atto modificativo della direttiva 1999/62; non altera la valutazione sulla non immediatezza dell'art. 9 bis.
Legge ungherese sulla circolazione stradale (legge n. I del 1988) - articolo 21, par. 2
"In caso di violazione ... è inflitta una sanzione amministrativa di importo compreso tra 10 000 e 300 000 fiorini (HUF)."
Norma nazionale che prevede l'ammissibilità di sanzioni per mancato pagamento del pedaggio e stabilisce limiti/criteri nazionali per l'irrogazione. La Corte ha rilevato che tale normativa e i decreti attuativi fissano importi rigidi senza prevedere la possibilità di tener conto della proporzionalità nel caso concreto.
Legge ungherese sui pedaggi stradali (legge n. LXVII del 2013) - articolo 14
"Il transito si considera non autorizzato qualora: a) il soggetto tenuto al pagamento del pedaggio non abbia acquistato, prima di percorrere il tratto stradale soggetto a pedaggio, il biglietto di ingresso ..."
Definisce quando il transito è non autorizzato e disciplina l'irrogazione della sanzione collegata; la Corte ha considerato che l'applicazione rigorosa di tali disposizioni può creare risultati potenzialmente sproporzionati.
Legge ungherese sui pedaggi stradali (legge n. LXVII del 2013) - articolo 15
"L'importo della sanzione è fissato in modo da incentivare i debitori a pagare il pedaggio richiesto."
Prevede la finalità deterrente delle sanzioni; la Corte ricorda comunque che la gravità della sanzione deve rispettare il principio di proporzionalità.
Decreto governativo ungherese n. 410/2007 - articolo 8/A e allegato 9
"Il soggetto responsabile dell'utilizzo del veicolo è obbligato a pagare un'ammenda il cui importo è fissato in funzione della classe del veicolo." (allegato 9: tabelle con importi fissi, ad es. HUF 165 000 per classe J4)
Regime attuativo che stabilisce ammende forfettarie e importi precisi; la Corte ha evidenziato che tali disposizioni possono impedire l'applicazione del criterio di proporzionalità se non consentono alcuna riduzione o valutazione caso per caso.
Decreto governativo ungherese n. 209/2013 - articoli 24 e 26
"Il biglietto d'ingresso stradale funge da titolo di autorizzazione ..."; "Prima di utilizzare un tratto stradale a pedaggio, il soggetto obbligato ... deve accertarsi di avere acquistato il biglietto di ingresso corrispondente al percorso..."
Disposizioni operative sul titolo di viaggio e sugli obblighi dell'utente; rilevanti per determinare se il comportamento costituisce transito non autorizzato.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - articolo 49 (par. 3) e articolo 52
"Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato."
La Corte ha richiamato la Carta per confermare che il principio di proporzionalità delle sanzioni è un principio generale dell'UE applicabile quando gli Stati membri attuano il diritto dell'Unione; tale principio orienta l'interpretazione conforme e la disapplicazione delle norme nazionali incompatibili.
Massime di principio
- L'art. 9 bis della direttiva 1999/62/CE non ha effetto diretto: non può essere invocato da un privato per ottenere automaticamente la riduzione di una sanzione fissata dal diritto nazionale.
- I giudici nazionali devono interpretare il diritto interno conformemente all'obiettivo dell'art. 9 bis (sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive") utilizzando tutti i metodi interpretativi ammessi dal diritto nazionale, tenendo conto del diritto dell'UE nel suo insieme.
- Se un'interpretazione conforme sarebbe contra legem o è materialmente impossibile (ad esempio perché la legge nazionale fissa ammende forfettarie senza margine di discrezionalità), il giudice nazionale deve disapplicare la norma nazionale che, applicata nel caso concreto, sarebbe incompatibile con il diritto dell'Unione.
- Il potere del giudice nazionale non può essere esercitato sostituendo il legislatore: non è compito del giudice creare nuovi criteri legislativi, ma può annullare l'applicazione di norme nazionali incompatibili con il principio di proporzionalità dell'UE.
- Il principio di proporzionalità richiede che la sanzione rifletta la gravità della violazione e tenga conto delle circostanze specifiche del caso (es. pagamento ex post, errori non dolosi, limitata rilevanza economica dell'infrazione).
- In prassi, chi contesta una sanzione nazionale e invoca la direttiva deve chiedere al giudice nazionale (i) di interpretare conformemente la norma nazionale o, se ciò non è possibile, (ii) di disapplicarla per violazione del diritto dell'UE; il risultato concreto dipenderà dall'assetto normativo interno e dalla possibilità di adeguare l'interpretazione senza travalicare ruoli legislativi.
- Le autorità nazionali e i giudici devono considerare anche i parametri giurisprudenziali europei (Carta dei diritti fondamentali e criteri della Corte EDU) nella valutazione della proporzionalità delle sanzioni pecuniarie.
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