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Sentenza

Sentenza del 05/10/2020 n. 2789 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Irap - Soggetto contribuente - Attività sceneggiatore - Collaborazione figure professionali - Consulente fiscale-commerciale - Non rileva - Studi legali - Non rileva - Ente impositore - Elevato reddito dichiarato - Non rileva - Compensi corrisposti terzi - Non rileva - Autonoma organizzazione - Esclusione - Rimborso Irap - Illegittimità silenzio rifiuto - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

il contribuente chiedeva il rimborso dell'IRAP versata sostenendo di non esercitare un'attività con autonoma organizzazione ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 446/1997; l'Amministrazione ha formato silenzio (rifiuto) senza motivare o produrre elementi a sostegno della sussistenza dell'autonoma organizzazione. Tra le collaborazioni del ricorrente figuravano un consulente fiscale-commerciale e alcuni studi legali

La decisione

il giudice ha ritenuto illegittimo il silenzio-rifiuto formatosi per inerzia dell'Amministrazione e ha dato ragione al contribuente: l'Amministrazione, non avendo fornito elementi rilevanti, non poteva ritenere presuntivamente sussistente l'autonoma organizzazione sulla base del solo elevato reddito dichiarato o dell'elevato ammontare dei compensi corrisposti a terzi; ne consegue la tutela favorevole al ricorrente (conseguente riconoscimento dell'illegittimità del diniego e della possibilità di ottenere il rimborso o il riesame)

Norme richiamate

  • d.lgs. 446/1997

    l'art. 2 individua la nozione di soggetto passivo IRAP richiedendo, per alcune categorie, la presenza di autonoma organizzazione; nella decisione si interpreta che tale autonoma organizzazione non possa essere presunta sulla base di elementi generici (reddito elevato, pagamenti a terzi o ricorso a consulenti/avvocati) senza specifiche evidenze organizzative

Massime di principio

  • Per l'applicazione dell'IRAP è determinante la presenza di 'autonoma organizzazione': occorrono elementi concreti e specifici (strutture organizzative, personale stabile, coordinamento e direzione dell'attività altrui, mezzi organizzativi), non semplici rapporti con professionisti esterni
  • La mera concorrenza di consulenti fiscali, studi legali o l'affidamento di prestazioni a terzi non prova di per sé l'esistenza di autonoma organizzazione ai fini IRAP
  • L'elevato ammontare del reddito dichiarato dal contribuente non è di per sé indice sufficiente di autonoma organizzazione; l'Amministrazione deve fornire prove positive della struttura organizzativa
  • L'onere di dimostrare la sussistenza dell'autonoma organizzazione grava sull'ente impositore: in mancanza di prove, le presunzioni basate su dati economici generici non sono decisive
  • Il silenzio dell'Amministrazione su istanze di rimborso costituisce silenzio-rifiuto e può essere impugnato: il giudice può dichiararne l'illegittimità e disporre i conseguenti rimedi (riepilogo, rimborso o rinnovazione dell'atto)
  • In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe documentare la mancanza di elementi organizzativi ovvero impugnare tempestivamente il silenzio per ottenere il controllo giudiziale dell'Amministrazione

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