Sentenza del 05/10/2020 n. 4496 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 213/2020 PROCESSO TRIBUTARIO - decisione di primo grado su avviso di accertamento emesso nei confronti di societa' di persone - mancata riunione dei ricorsi presentati dai singoli soci in unico procedimento - nullita' della sentenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguardava la mancata riunione del procedimento instaurato dalla società con gli ulteriori ricorsi presentati dai singoli soci. Tale mancata riunione ha determinato la violazione della disciplina del litisconsorzio prevista dall'art. 14 del d.lgs. 546/92: essendo i singoli soci portatori di diritti riconducibili allo stesso contenzioso, era necessario che tutti i soggetti interessati fossero parte nello stesso processo (applicazione dell'istituto della riunione) per evitare eventuali contraddittorietà tra diversi giudicati.
La decisione
La sentenza pronunciata in primo grado nei soli confronti della società è stata dichiarata nulla per violazione dell'obbligo di riunione/necessario litisconsorzio. In pratica il mancato accorpamento dei procedimenti ha reso nullo il decisionale limitato alla sola società, con conseguente incapacità della sentenza di produrre effetti nei confronti della società stessa fino alla corretta instaurazione del contraddittorio con tutti i soggetti interessati.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992, art. 14
L'art. 14 impone la disciplina del litisconsorzio nei processi tributari e legittima la riunione dei procedimenti quando più soggetti hanno interessi coincidenti o derivanti dallo stesso fatto; la sua violazione (mancata riunione) comporta la nullità della decisione per l'insufficiente composizione del contraddittorio, al fine di evitare giudicati confliggenti.
Massime di principio
- Quando più ricorsi riguardano rapporti sostanzialmente collegati (es. società e soci per lo stesso avviso di accertamento), il giudice deve assicurare la riunione dei procedimenti o valutare il litisconsorzio necessario per evitare contrasti tra decisori.
- La mancata riunione, se determina che non tutti i soggetti portatori dello stesso interesse siano parte nel medesimo processo, costituisce vizio procedurale idoneo a dichiarare la nullità della sentenza emessa nei confronti di chi è stato escluso dal contraddittorio.
- La parte privata (società o singolo socio) che rilevi la mancata riunione può eccepirne la nullità; è opportuno sollevare l'eccezione tempestivamente nel processo o, se la sentenza è già stata resa, impugnare per vizio procedurale/annullabilità/nullità secondo i rimedi processuali disponibili.
- Il giudice, anche d'ufficio, dovrebbe valutare l'opportunità di riunire i procedimenti quando l'unitarietà della questione sostanziale rende necessario il simultaneus processus, per preservare la coerenza dei giudicati e l'effettività del contraddittorio.
- In fase di difesa è consigliabile richiedere espressamente la riunione o l'intervento dei soggetti interessati (es. soci), oppure proporre un unico ricorso coordinato, per evitare il rischio di nullità delle pronunce.
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