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Ordinanza

Ordinanza n. 11293/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’esecuzione del giudicato formatosi sull’ordinanza di assegnazione del 24-25.03.2021, corretta con provvedimenti dell''8.04.2021 e dell''11.06.2021, pronunciata dal Tribunale Civile di Roma, Sezione III Civile Esecuzioni Mobiliari, in esito alla procedura r.g.e. n.8869/2020, promossa per l''esecuzione del decreto della Corte d''Appello di Perugia n. cronol. 402/2016 del 19.10.2016, pubblicato il 20.10.2016.

Giustizia amministrativa202201153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ordinanza resa nel giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi sull'ordinanza di assegnazione del Tribunale civile di Roma, con richiesta di chiarimenti al commissario ad acta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza relativo all'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale civile di Roma nell'ambito di una procedura esecutiva mobiliare, il commissario ad acta ha chiesto al TAR se, per le somme dovute a due beneficiari deceduti, fosse applicabile la decadenza prevista dall'art. 9 del d.l. 117/2025, convertito dalla l. 3 ottobre 2025, n. 148. Il commissario aveva riferito che tutti i beneficiari erano stati pagati, ad eccezione dei due creditori deceduti, e che non era riuscito a ottenere dal difensore la documentazione necessaria per procedere al pagamento agli eredi. Il difensore dei ricorrenti ha successivamente precisato che uno dei beneficiari era deceduto e l'altro non aveva fornito documenti aggiornati e il nuovo codice IBAN.

La decisione

Il TAR ha fornito chiarimenti al commissario ad acta, escludendo che l'amministrazione possa limitarsi ad attendere la documentazione dagli eredi dei beneficiari deceduti o applicare automaticamente la decadenza. In base all'art. 5-sexies, comma 12-bis, della l. 89/2001, come modificato dall'art. 9 del d.l. 117/2025, i creditori devono presentare, a pena di decadenza, una dichiarazione contenente le informazioni richieste per la riscossione; tuttavia, con riguardo ai beneficiari deceduti, l'amministrazione, e per essa il commissario ad acta, deve attivarsi direttamente nei confronti degli eredi, chiedendo loro la documentazione necessaria per la liquidazione delle somme dovute. Non sono state disposte spese, trattandosi di chiarimenti richiesti dall'ausiliario del giudice.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fornire chiarimenti sulle modalità di esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 7, c.p.a.

    Rilevante per i poteri del giudice dell'ottemperanza nella fase esecutiva e nei rapporti con il commissario ad acta.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001

    una dichiarazione attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere e la modalità di riscossione prescelte

    Prevede, a pena di decadenza, la presentazione da parte dei creditori delle dichiarazioni necessarie alla riscossione delle somme liquidate a titolo di equa riparazione.

  • art. 5-sexies, comma 1, l. 89/2001

    Prevede che, decorsi due anni dalla dichiarazione già resa, l'amministrazione possa chiederne il rinnovo.

  • art. 9, d.l. 117/2025, convertito dalla l. 3 ottobre 2025, n. 148

    Ha modificato la disciplina dell'art. 5-sexies della l. 89/2001, introducendo o disciplinando la decadenza connessa agli adempimenti dichiarativi dei creditori.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il commissario ad acta chieda chiarimenti sulle modalità di pagamento di somme dovute a un creditore deceduto, l'amministrazione deve attivarsi direttamente nei confronti degli eredi per richiedere la documentazione necessaria alla liquidazione, senza applicare automaticamente la decadenza per mancata presentazione della documentazione da parte del creditore originario.
  • La decadenza prevista per la mancata presentazione delle dichiarazioni necessarie alla riscossione di somme liquidate a titolo di equa riparazione presuppone che l'amministrazione abbia posto il creditore, o gli aventi causa individuati, nella concreta condizione di adempiere all'obbligo documentale; in caso di decesso del creditore, l'amministrazione deve rivolgersi agli eredi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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