Cassazione Penale, Sentenza n. 24283/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna pronunciata in appello e in primo grado per il reato di rapina impropria (artt. 110, 628 c.p.). MAHBOUBI ha denunciato la mancanza, contraddittorieta e illogicita della motivazione, lamentando l'affidamento esclusivo sul riconoscimento fotografico del testi-mone (CURTINOVIS), la mancata prova dell'impossessamento dei beni e l'asserita estrazione del coltello in legittima difesa. ET TAMINI ha dedotto l'assenza di nesso causale e di contributo eziologico ai sensi dell'art.116 c.p., sostenendo che si era allontanato prima dell'estrazione del coltello e che non era presente al momento della minaccia; ha inoltre censurato l'applicazione dell'aggravante dell'uso dell'arma chiedendo che non fosse ritenuta la sua consapevolezza della presenza del coltello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i motivi comeccessivamente aspecifici e, in larga parte, mera ripetizione delle doglianze già svolte in appello senza confronto puntuale con le argomentazioni della corte territoriale. Sul merito dei profili sollevati, la Corte territoriale era stata adeguata: il riconoscimento della persona offesa e la sua corrobora-zione con le immagini delle telecamere sono stati valutati congruamente; l'impossessamento dei beni e la sproporzionata reazione con coltello sono stati ritenuti acquisiti; l'art.116 c.p. è stato correttamente applicato in termini di concorso anomalo perché l'uso di violenza/minaccia era ritenuto uno sviluppo prevedibile del furto; l'aggravante per uso dell'arma è stata estesa al compartecipe sulla base della sua consapevolezza o colpa. Sono state altresi' condannate le parti al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati a versare euro tremila alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Regola il concorso di persone nel reato: i ricorrenti sono stati imputati come partecipi del medesimo reato e la responsabilita' e' valutata anche con riferimento alla collaborazione morale e materiale tra i correi
art. 628, comma secondo e terzo, n.1 cod. pen.
Norma sulla rapina (e rapina impropria): la Corte ha ritenuto integrato l'elemento materiale (impossessamento dei beni) e la condotta minacciosa con coltello come strumento funzionale a garantire l'impunita', quindi rapina impropria
art. 116 cod. pen.
Disciplina il concorso anomalo: applicata per ritenere l'ET TAMINI responsabile della rapina impropria commessa dal coautore quando il reato piu' grave era un sviluppo logicamente prevedibile del furto concordato
art. 59 cod. pen.
Regola le circostanze aggravanti, incluso l'uso dell'arma: la Corte territoriale ha esteso l'aggravante anche al compartecipe che era a conoscenza della disponibilita' dell'arma o che ha ignorato tale circostanza per colpa
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la possibilita' di infliggere ammende in caso di ricorso infondato o determinazione colposa all'inammissibilita'; applicato per imporre il pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende
Principio di specificita' del motivo in Cassazione (giurisprudenza consolidata)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni censura e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice di merito; la mera riproposizione dei motivi di merito determina inammissibilita'
Massime di principio
- In cassazione il ricorso deve esporre criticamente e specificamente i vizi di diritto e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; la ripetizione pedissequa delle doglianze di grado inferiore espone all'inammissibilita'
- Il riconoscimento operato dalla persona offesa (fotografico o diretto) e' utilizzabile e puo' essere decisivo se valutato con congruità e, se possibile, corroborato da elementi oggettivi (es. immagini di videosorveglianza)
- L'impossessamento dei beni puo' ritenersi provato anche se la persona offesa se ne accorge successivamente; il momento della percezione non esclude necessariamente l'elemento materiale del reato
- L'estrazione o l'uso di un'arma dopo un furto puo' trasformare il reato in rapina impropria quando l'arma e' utilizzata per sottrarsi alle conseguenze del reato o per garantirsi l'impunita'; la legittima difesa deve essere proporzionata e adeguatamente provata
- In tema di concorso anomalo (art.116 c.p.) e' penalmente rilevante la prevedibilita' del reato piu' grave come sviluppo del delitto concordato; la responsabilita' del compartecipe sussiste salvo che il fatto nuovo sia atipico e del tutto imprevedibile
- L'aggravante per uso dell'arma puo' estendersi al compartecipe se questi era a conoscenza della disponibilita' dell'arma o ha ignorato tale circostanza per colpa
- Ricorsi manifestamente aspecifici o fondati su mera rivalutazione probatoria sono destinati al rigetto e possono comportare condanne alle spese e sanzioni per la cassa delle ammende
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