Sentenza n. 179/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 389/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 04.04.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 389/2024 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 389/2024 del Tribunale di Bologna. La pronuncia presupposta è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria in data 11 aprile 2025, ed è stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. Il ricorso è stato proposto ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per conseguire l'esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza definitiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza presupposta, la rituale notificazione al Ministero e la perdurante inerzia dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 389/2024 entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, provvederà in sostituzione del Ministero, entro i successivi 90 giorni, il commissario ad acta già nominato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, disponendo, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia presupposta, della sua notificazione all'amministrazione e della decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione, unito alla perdurante inerzia dell'amministrazione, giustifica l'accoglimento della domanda e l'ordine giudiziale di esecuzione.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento dell'amministrazione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento.
- Nell'esecuzione del giudicato devono essere detratte le somme eventualmente già corrisposte dall'amministrazione.
Come è indicizzato
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