Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14275/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva emesso rigettando, in data 1/12/2025, l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Corso Franco. Il ricorrente, tramite difensore, ha censurato la motivazione come carente e illogica perché fondata esclusivamente sulle iscrizioni del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, senza alcuna valutazione concreta e attuale della personalità e della condotta successiva; è stato inoltre rilevato che non era stata acquisita la relazione dell'UEPE, che avrebbe consentito una valutazione prognostica sulla pericolosità e sulla possibilità di dimostrare elementi positivi di reinserimento sociale. In seguito, il difensore ha depositato la relazione UEPE e documenti allegati (23/01/2026).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, stabilendo che la decisione del Tribunale di Sorveglianza si è basata esclusivamente sui precedenti penali e sui carichi pendenti, omettendo la necessaria valutazione della condotta successiva e di elementi positivi (domicilio, attività lavorativa, disponibilità a un percorso risocializzante). La causa è stata rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio che valuti compiutamente la personalità e la prognosi di rilevanza per l'affidamento in prova al servizio sociale.

Norme richiamate

  • Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Nicolai, Rv. 278174-01

    Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Nicolai, Rv. 278174-01

    Principio secondo cui, pur tenendo conto della natura e gravità dei reati come punto di partenza, per concedere l'affidamento in prova è necessaria la valutazione della condotta successiva del condannato e dei comportamenti attuali; vanno cercati elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole.

  • Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Rv. 287151-01

    Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Rv. 287151-01

    Chiarimento che la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza non possono di per sé essere decisivi in senso negativo; non è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato, ma almeno l'avvio di tale processo; il giudice deve valutare elementi positivi come assenza di nuove denunce, ripudio delle condotte devianti, attaccamento familiare, condotta di vita attuale, lavoro e prospettive risocializzanti.

  • Sez. 1, Sentenza n. 26232 del 07/07/2020, Rv. 279581-01

    Sez. 1, Sentenza n. 26232 del 07/07/2020, Rv. 279581-01

    Regola che il Tribunale di Sorveglianza, quando decide su istanza presentata da un condannato in stato di libertà, non è obbligato ad effettuare accertamenti ulteriori sulla personalità se la documentazione acquisita è già idonea a chiarire il quadro personale e a giustificare il rigetto dell'istanza; tuttavia, questa eccezione trova limite quando la documentazione non consente un giudizio prognostico completo.

Massime di principio

  • Il diniego dell'affidamento in prova non può basarsi esclusivamente sui precedenti penali e sui carichi pendenti: il giudice deve valutare anche la condotta successiva e la presenza di elementi positivi utili a una prognosi di esito favorevole.
  • La relazione UEPE e la documentazione che attestano domicilio stabile, attività lavorativa e assenza di nuove denunce sono elementi rilevanti e possono influenzare l'esito dell'istanza; la difesa dovrebbe tempestivamente produrli.
  • Se il condannato è in stato di libertà, il Tribunale non è obbligato a svolgere accertamenti supplementari se la documentazione già acquisita è esaustiva e dimostra l'inidoneità della misura; altrimenti l'omissione di tali accertamenti può rendere la motivazione insufficiente e determinare l'annullamento.
  • In caso di motivazione generica o carente (per es. valutazione solo dei precedenti), la Corte può annullare il provvedimento e rinviare per un nuovo giudizio con valutazione prognostica completa.
  • Per ottenere una guidance pratica: presentare sempre, insieme all'istanza di affidamento, la relazione UEPE (se disponibile) e prove di integrazione sociale (lavoro, domicilio, legami familiari), e contestualmente sollecitare al Tribunale l'esame concreto della condotta attuale del richiedente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.