Sentenza n. 695/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 02370/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, n. 2370/2025, che ha annullato il diniego del trasferimento temporaneo richiesto ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992
Esito
Favorevole al resistente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il militare aveva chiesto il 3 giugno 2024 il trasferimento temporaneo presso una sede più vicina ai genitori, entrambi riconosciuti in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992, per prestare loro assistenza. Il diniego del 20 febbraio 2025 era fondato sulla grave carenza organica del reparto di provenienza e sulla presenza nella località dei genitori di due fratelli e una sorella, ritenuti in grado di assisterli. Il TAR ha annullato il diniego per difetto di istruttoria e motivazione. Le amministrazioni hanno appellato sostenendo che la rappresentazione del deficit organico fosse sufficiente, che la presenza degli altri familiari non fosse stata adeguatamente valorizzata e che il TAR avesse imposto un eccessivo rigore motivazionale. L'appellato ha chiesto il rigetto, producendo documenti relativi a trasferimenti di altri militari verso la sede richiesta, al Piano nazionale degli impieghi 2026 e all'aggravamento delle condizioni di salute dei genitori e di un fratello indicato come possibile caregiver.
La decisione
Il CGARS respinge tutti i motivi d'appello e conferma la sentenza del TAR. La carenza organica del reparto di provenienza è rilevante, ma non può giustificare il diniego in modo automatico o mediante il solo richiamo a dati numerici: l'Amministrazione doveva spiegare perché la posizione del richiedente non fosse temporaneamente sostituibile e valutare anche la situazione della sede richiesta, il ruolo e il grado del militare. La documentazione di trasferimenti recenti di militari dello stesso ruolo verso la medesima sede, inclusa la determinazione del febbraio 2026, non impone una parità automatica, ma conferma l'incoerenza e la fragilità del diniego non sorretto da una valutazione concreta e da ragioni plausibili di distinzione. È respinta anche la censura relativa agli altri familiari: la loro presenza non basta in astratto, dovendo l'Amministrazione accertarne concretamente idoneità e disponibilità rispetto alle necessità assistenziali. La documentazione sanitaria sopravvenuta rafforza tale conclusione, ma il Collegio precisa di non fondare su di essa la decisione. È infondato infine il motivo sull'eccessivo rigore motivazionale: l'ordinanza cautelare non vincola il giudizio di merito e il TAR ha correttamente richiesto una motivazione concreta. L'Amministrazione conserva il potere di rideterminarsi, ma dovrà svolgere un effettivo bilanciamento, evitare la mera reiterazione delle ragioni già disattese e motivare specificamente le eventuali differenze rispetto ai trasferimenti analoghi. Le amministrazioni appellanti sono condannate in solido alle spese del grado, liquidate in € 2.000, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
La clausola «ove possibile» comporta un bilanciamento tra l'interesse del dipendente, funzionale alla tutela del disabile, e le esigenze organizzative dell'Amministrazione.
Il diritto alla scelta della sede più vicina al domicilio dell'assistito è condizionato alla possibilità organizzativa, da valutare attraverso un bilanciamento concreto tra interesse assistenziale ed esigenze dell'Amministrazione.
art. 981 d.lgs. 66/2010
Ciò vale in modo particolare per il personale militare, per il quale l'art. 981 d.lgs. n. 66/2010 collega la fruibilità del beneficio alle posizioni organiche vacanti nella sede di destinazione.
Per il personale militare la valutazione del trasferimento deve considerare le posizioni organiche vacanti nella sede richiesta, insieme alle esigenze della sede di provenienza e alle caratteristiche del richiedente.
Massime di principio
- Nel valutare una domanda di trasferimento ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992, l'Amministrazione deve bilanciare concretamente l'interesse assistenziale del dipendente con le esigenze organizzative e di servizio; il richiamo generico a carenze organiche non è sufficiente a paralizzare la domanda.
- Il diniego fondato sulle esigenze della sede di provenienza deve indicare, in relazione al ruolo e al grado del richiedente, perché la sua posizione non sia temporaneamente sostituibile e quali conseguenze produca la sua assenza, considerando anche la situazione organica e le possibilità d'impiego nella sede richiesta.
- La presenza di altri familiari potenzialmente in grado di prestare assistenza non può essere assunta come ostativa in astratto: l'Amministrazione deve verificarne concretamente idoneità e disponibilità in rapporto alle necessità di cura, senza ripristinare requisiti di continuità o esclusività dell'assistenza.
- Trasferimenti disposti dall'Amministrazione in casi analoghi non determinano automaticamente un diritto alla parità di trattamento, ma possono evidenziare l'incoerenza del diniego e rendere necessaria una motivazione specifica sulle differenze tra le posizioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 ott 2026Sentenza n. 1987/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 20 ott 2026Sentenza n. 7639/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 20 ott 2026Sentenza n. 677/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Sentenza · 20 ott 2026Sentenza n. 678/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Sentenza · 20 ott 2026Sentenza n. 679/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Sentenza · 20 ott 2026Sentenza n. 680/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →