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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24265/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, nel frattempo, le somme sequestrate erano state oggetto di confisca e devolute alla Cassa delle Ammende per sentenza; ciò ha reso impossibile ottenere, con il ricorso, la restituzione del denaro, determinando la mancanza di interesse ad impugnare. Non è stata disposta condanna alle spese né il versamento alla Cassa per le ammende, per la peculiare novità della questione.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto di perquisizione e sequestro di somme contestate in relazione al reato ex art. 73 DPR 309/90. Il ricorrente deduceva vizio ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p. e motivazione apparente, lamentando l'assenza di relazione di immediatezza tra il denaro sequestrato e il reato e chiedendo chiarimenti sul richiamo a "indagini di carattere tecnico"; censurava altresì la violazione dell'art. 253 c.p.p. (presunto divieto di sequestro di denaro come corpo di reato) e sosteneva l'irrilevanza della sopravvenuta confisca disposta in appello.

Norme richiamate

  • art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata come vizio dedotto dal ricorrente (censura della motivazione/violazione di legge) nell'impugnazione in Cassazione

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Riferimento all'impugnazione ex articolo 322 c.p.p. del provvedimento di rigetto della richiesta di riesame

  • art. 73 DPR 309/90

    Norma sostanziale che disciplina il reato contestato (detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti)

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di sequestro di cose pertinenti al reato; la questione riguarda la possibilità di qualificare il denaro come "corpo di reato" o come bene soggetto a misure ablative

  • art. 619 comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte quale strumento che consente la correzione della motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 1473 del 02/04/1997 (cfr. Pacifico)

    Principio citato secondo cui l'interesse ad impugnare si identifica con l'interesse al risultato utile dell'impugnazione

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 (cfr. Emmanuele)

    Richiamata per affermare che le argomentazioni giuridiche infondate non determinano vizio di legittimità della decisione e per il possibile ricorso all'art. 619 c.p.p. per correggere la motivazione

Massime di principio

  • Se nel frattempo interviene una confisca giudiziale e devoluzione delle somme, il ricorso volto a ottenere la restituzione del denaro può diventare privo di interesse e quindi inammissibile.
  • L'interesse a impugnare richiede la possibilità di ottenere un risultato concreto (vantaggio oggettivo): se l'impugnazione non può modificare gli effetti pratici del provvedimento impugnato, essa può essere dichiarata inammissibile.
  • Le censure sulla motivazione del giudice (motivazione apparente o carente relazione di immediatezza) devono essere tali da poter incidere effettivamente sugli effetti del provvedimento; altrimenti la loro rilevanza in Cassazione è limitata, soprattutto se esistono strumenti procedurali di rettifica (es. art. 619 c.p.p.).
  • Quando si contesta il sequestro di denaro in materia di stupefacenti, va valutato se il denaro è stato qualificato come corpo del reato o come provento/strumento: la distinzione incide sui rimedi disponibili e sul tipo di impugnazione da proporre.
  • Se l'atto decisivo è la sentenza di confisca, il rimedio efficace è l'impugnazione di quella sentenza (appello/cassazione), non necessariamente il ricorso contro il provvedimento di sequestro precedente, quando la confisca sia sopravvenuta.
  • In caso di inammissibilità dovuta a circostanze nuove e non prevedibili, il giudice può non irrogare condanne alle spese per non ravvisare colpa nella parte ricorrente.

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