Cassazione Penale, Sentenza n. 21889/2026 del 12/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che, con effetto dal 4 novembre 2025, aveva revocato l'affidamento in prova al servizio sociale concesso il 14 febbraio 2023. La revoca si fondava sul fatto che il 14 agosto 2025 l'affidato era stato sorpreso nel comune di Mondragone, fuori dal comune di residenza, alla guida di un'autovettura privo di patente, mentre faceva uso del telefono cellulare e non portava le cinture di sicurezza. Il ricorrente contestava la decisione per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo la non gravità della violazione (portare i figli al mare alla vigilia di Ferragosto) e chiedendo che, in alternativa alla revoca, si fosse disposta la conversione nell'affidamento domiciliare, richiesta che la difesa affermava di aver formulato in udienza.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima la discrezionalità del Tribunale di sorveglianza nel revocare l'affidamento, evidenziando che la revoca non dipende dalla mera violazione di prescrizioni ma dalla valutazione motivata che le condotte contestate dimostrano un allontanamento dalle finalità rieducative dell'istituto. La Corte ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale, che ha considerato i comportamenti (fuori comune senza autorizzazione, guida senza patente, uso del cellulare e assenza di cinture) come indice di indifferenza al rispetto delle regole e di inidoneità della misura alternativa a garantire la risocializzazione. Quanto alla conversione in detenzione domiciliare, la Corte ha rilevato che la difesa non ha prodotto il verbale d'udienza da cui risultasse la richiesta subordinata, violando il principio di autosufficienza del ricorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Indice le censure dedotte in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione) e disciplina l'ambito di sindacato della Corte di cassazione nelle impugnazioni.
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Richiamato in relazione ai limiti di riproduzione del motivo nella esposizione del ricorso per cassazione; norma procedurale di carattere formale sull'atto di impugnazione.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali è rimessa alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza e non scatta automaticamente per ogni violazione: è necessario che il giudice motivi perché le condotte costituiscono indice di allontanamento dalle finalità rieducative dell'istituto.
- Non tutte le violazioni sono ugualmente rilevanti: il giudice valuta la gravità, la contesto e la pregnanza delle condotte rispetto alla capacità della misura alternativa di perseguire la risocializzazione.
- Condotte che evidenziano indifferenza sistematica alle regole del vivere civile (es. uscire fuori del luogo di residenza senza autorizzazione, guidare senza patente, comportamenti pericolosi) possono giustificare la revoca perché indicano la non idoneità della misura alternativa.
- La richiesta di conversione della misura (per esempio in detenzione domiciliare) va formulata e documentata in modo autosufficiente; in sede di impugnazione in Cassazione la mancata produzione del verbale o di idonea prova della domanda in primo grado può precludere l'esame di tale alternativa.
- In Cassazione il sindacato è principalmente di legalità e motivazione: le censure che sollevano questioni di merito fattuale vengono spesso rigettate se implicano rivalutazioni probatorie o riformulazioni non consentite del quadro fattuale già valutato dal giudice di merito.
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