Cassazione Penale, Ordinanza n. 26182/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata era della Corte di appello di Trieste, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Udine nei confronti di un imputato ritenuto responsabile, in continuazione, del reato di omesso versamento di ritenute (fatti commessi a Udine fino al 16 dicembre 2017), con pena di anni 2 di reclusione ed euro 200 di multa. Nel ricorso per cassazione la difesa ha chiesto in via principale un rinvio per verificare lo stato di salute dell'imputato; in subordine l'annullamento della sentenza. I motivi di ricorso erano: 1) contestazione della conferma del giudizio di colpevolezza, sostanzialmente lamentando una diversa lettura delle prove; 2) analoghe censure sulla ricostruzione del fatto e della responsabilità; 3) eccezione di prescrizione del reato; 4) censura sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto; 5) doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta di rinvio, perché formulata in modo generico ed esplorativo. Ha dichiarato manifestamente infondati i primi due motivi, perché sollecitavano una rivalutazione del materiale probatorio estranea al giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta adeguata, anche quanto alla prova dell'elemento oggettivo e soggettivo e ai doveri connessi al ruolo operativo dell'imputato, che aveva anche ricevuto regolare diffida ad adempiere da parte dell'INPS. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il motivo sulla prescrizione, affermando che, per effetto della disciplina transitoria della sospensione del termine di prescrizione, il reato si prescriverà il 16 marzo 2027. Ha poi reputato infondati la doglianza sulla particolare tenuità del fatto, poiché la Corte territoriale aveva valorizzato la pluralità delle violazioni e l'importo complessivo non trascurabile delle somme sottratte all'Erario, e quella sulle attenuanti generiche, poiché la Corte d'appello aveva richiamato un precedente penale per bancarotta, la reiterazione della condotta e l'importo non irrisorio delle ritenute non versate. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato per qualificare la condotta come reato in continuazione
art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 638
base normativa della fattispecie incriminatrice contestata, in tema di omesso versamento di ritenute
art. 159 c.p.
la sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge stessa, con conseguente differimento del termine di prescrizione
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto è esclusa dalla pluralità delle violazioni e dal rilevante importo delle somme non versate
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese processuali e del versamento alla Cassa delle ammende
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1
ha introdotto la disciplina della sospensione del corso della prescrizione richiamata dalla Corte
legge 9 gennaio 2019, n. 3
non ha prodotto effetti retroattivi tali da elidere la disciplina previgente per i fatti commessi nel periodo considerato
legge 27 novembre 2021, n. 134
ha ridefinito a sistema la disciplina per i reati commessi dal 1 gennaio 2020
d.lgs. 74/2000
non citato espressamente come fonte della fattispecie nel testo, ma il reato descritto corrisponde all'omesso versamento di ritenute in materia tributaria
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa e meramente fattuale delle prove se la sentenza di merito offre una motivazione razionale, specifica e completa sulla responsabilità.
- La prescrizione va calcolata applicando la disciplina intertemporale vigente al momento di commissione del reato; la sospensione introdotta dalla legge n. 103/2017 opera per i reati commessi nel periodo di vigenza della disciplina stessa e non viene retroattivamente travolta dalle riforme successive.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta sia plurima e abbia determinato un pregiudizio economico non trascurabile, specialmente se vi è reiterazione delle violazioni.
- Le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate quando il giudice di merito valorizzi elementi negativi concreti, come precedenti penali, reiterazione della condotta e consistenza dell'importo evaso o non versato.
- La richiesta di rinvio del giudizio deve essere specifica e sorretta da allegazioni concrete: istanze generiche o esplorative non impongono alcun rinvio al giudice di legittimità.
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