Sentenza n. 1382/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza quanto al ricorso n. 2299 del 2025: della sentenza n. 242/2024, emessa dal Tribunale di Como in funzione di Giudice del Lavoro; quanto al ricorso n. 2670 del 2025: della sentenza n. 242/2024, emessa dal Tribunale di Como in funzione di Giudice del Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como n. 242/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per gli anni di servizio a tempo determinato
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti, suddivise in due ricorsi poi riuniti per la connessione soggettiva e oggettiva, avevano ottenuto dal Tribunale di Como, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto all’assegnazione della carta del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, nella misura di € 500,00 per ciascun anno scolastico indicato nella sentenza, per importi complessivi individuali rispettivamente pari a € 3.000,00, € 2.500,00, € 2.000,00 e € 2.500,00. Dopo la formazione del giudicato e la notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 29 gennaio 2025, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Le ricorrenti hanno quindi proposto ricorsi per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina preventiva di un commissario ad acta. La documentazione prodotta comprendeva copia asseverata della sentenza e attestazione del passaggio in giudicato. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riunito i due ricorsi perché diretti all’esecuzione della medesima sentenza e connessi sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, e ha accertato l’inadempimento del Ministero, rimasto incontestato. Poiché l’an e il quantum dei crediti risultavano definiti dalla sentenza passata in giudicato, ha ordinato al Ministero di rilasciare alle ricorrenti, entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le rispettive carte elettroniche del docente e di accreditare su di esse gli importi riconosciuti. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale è stato ritenuto connesso ai doveri d’istituto e quindi non remunerabile. Il Ministero è stato condannato alle spese dei giudizi riuniti, liquidate complessivamente in € 800,00 oltre accessori, contributi unificati e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
€ 500,00 per ciascun anno
La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla carta del docente riconosciuto alle ricorrenti dal giudice ordinario e posto a base dell’esecuzione in sede di ottemperanza.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di proporre il giudizio di ottemperanza per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale del giudizio di ottemperanza definito dal TAR.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il ricorso per l’esecuzione nei confronti di un’amministrazione è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, la produzione della copia asseverata del titolo, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della sua notificazione consente di verificare il presupposto formale dell’azione e il rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento né fornisce elementi sull’esecuzione, e l’an e il quantum dell’obbligazione risultano determinati dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente l’adempimento secondo le modalità e gli importi stabiliti nel titolo esecutivo.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inottemperanza, individuando anche un termine per l’esercizio dei poteri sostitutivi.
- La riunione dei ricorsi per ottemperanza è giustificata quando essi riguardano il medesimo titolo giudiziale e presentano connessione soggettiva e oggettiva.
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