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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00593/2026 del 10/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato nel corso di un giudizio civile. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione senza esaminarne il merito, dichiarando il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e ritenendo che il rimedio corretto fosse quello previsto dall’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, con conseguente legittimazione dell’Ufficio finanziario. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 170 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che l’opposizione contro la revoca dell’ammissione al patrocinio dovesse essere proposta ex art. 170 del medesimo testo unico e nei confronti del Ministero della Giustizia, unico soggetto passivamente legittimato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, il rimedio contro il provvedimento di revoca dell’ammissione adottato dal giudice civile è l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, non la disciplina di cui all’art. 99 del medesimo decreto. Ha inoltre ribadito che, in tale procedimento, il solo legittimato passivo è il Ministero della Giustizia, quale titolare del rapporto debitorio, mentre l’Agenzia delle Entrate svolge solo funzioni informative. Di conseguenza, l’opposizione avrebbe dovuto essere esaminata nel merito e non dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione passiva. L’ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Taranto per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    costituisce il rimedio generale per opporsi ai provvedimenti in materia di liquidazione e, in mancanza di espressa previsione, si estende anche all’opposizione contro la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dal giudice civile

  • art. 99 d.P.R. n. 115/2002

    non è la disciplina applicabile all’opposizione contro la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile

  • art. 136 d.P.R. 3 maggio 2002, n. 115

    la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile va impugnata con il rimedio individuato dalla giurisprudenza nell’art. 170, in assenza di espressa previsione specifica

  • art. 84 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il coordinamento sistematico dell’opposizione in materia di patrocinio a spese dello Stato

  • artt. 112 e 113 d.P.R. n. 115/2002

    richiamati come disciplina penalistica non ritenuta applicabile al caso di specie

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    il procedimento di opposizione va instaurato nei confronti del Ministero della Giustizia, unico legittimato passivo

Massime di principio

  • In assenza di una previsione espressa, l’opposizione contro la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile si propone secondo il rito speciale di cui all’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, che opera come rimedio generale nel sistema del testo unico.
  • Nel procedimento di opposizione contro la revoca del patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione passiva spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia, quale titolare del rapporto debitorio; non spetta all’Agenzia delle Entrate, che svolge soltanto funzioni di trasmissione dell’informativa reddituale.
  • Il giudice non può definire l’opposizione con una declaratoria di difetto di legittimazione passiva quando il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti del Ministero della Giustizia; in tal caso la domanda deve essere esaminata nel merito.
  • La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata nel processo civile non segue la disciplina penale del testo unico, ma il sistema di opposizione previsto per i provvedimenti di liquidazione e diniego di liquidazione

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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