Cassazione Civile, Ordinanza n. 00593/2026 del 10/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato nel corso di un giudizio civile. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione senza esaminarne il merito, dichiarando il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e ritenendo che il rimedio corretto fosse quello previsto dall’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, con conseguente legittimazione dell’Ufficio finanziario. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 170 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che l’opposizione contro la revoca dell’ammissione al patrocinio dovesse essere proposta ex art. 170 del medesimo testo unico e nei confronti del Ministero della Giustizia, unico soggetto passivamente legittimato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, il rimedio contro il provvedimento di revoca dell’ammissione adottato dal giudice civile è l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, non la disciplina di cui all’art. 99 del medesimo decreto. Ha inoltre ribadito che, in tale procedimento, il solo legittimato passivo è il Ministero della Giustizia, quale titolare del rapporto debitorio, mentre l’Agenzia delle Entrate svolge solo funzioni informative. Di conseguenza, l’opposizione avrebbe dovuto essere esaminata nel merito e non dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione passiva. L’ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Taranto per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
costituisce il rimedio generale per opporsi ai provvedimenti in materia di liquidazione e, in mancanza di espressa previsione, si estende anche all’opposizione contro la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dal giudice civile
art. 99 d.P.R. n. 115/2002
non è la disciplina applicabile all’opposizione contro la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile
art. 136 d.P.R. 3 maggio 2002, n. 115
la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile va impugnata con il rimedio individuato dalla giurisprudenza nell’art. 170, in assenza di espressa previsione specifica
art. 84 d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il coordinamento sistematico dell’opposizione in materia di patrocinio a spese dello Stato
artt. 112 e 113 d.P.R. n. 115/2002
richiamati come disciplina penalistica non ritenuta applicabile al caso di specie
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
il procedimento di opposizione va instaurato nei confronti del Ministero della Giustizia, unico legittimato passivo
Massime di principio
- In assenza di una previsione espressa, l’opposizione contro la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile si propone secondo il rito speciale di cui all’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, che opera come rimedio generale nel sistema del testo unico.
- Nel procedimento di opposizione contro la revoca del patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione passiva spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia, quale titolare del rapporto debitorio; non spetta all’Agenzia delle Entrate, che svolge soltanto funzioni di trasmissione dell’informativa reddituale.
- Il giudice non può definire l’opposizione con una declaratoria di difetto di legittimazione passiva quando il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti del Ministero della Giustizia; in tal caso la domanda deve essere esaminata nel merito.
- La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata nel processo civile non segue la disciplina penale del testo unico, ma il sistema di opposizione previsto per i provvedimenti di liquidazione e diniego di liquidazione
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00569/2026 del 10/01/2026
- ordinanza_civile · 10 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00570/2026 del 10/01/2026
- ordinanza_civile · 10 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00571/2026 del 10/01/2026
- ordinanza_civile · 10 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00575/2026 del 10/01/2026
- ordinanza_civile · 10 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00576/2026 del 10/01/2026
- ordinanza_civile · 10 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00577/2026 del 10/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →