Cassazione Civile, Ordinanza n. 13037/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo all'ICI 2011 concernente un albergo sito nel Comune di Forio, la cui rendita catastale, proposta con DOCFA dal precedente proprietario, era stata rettificata dall'amministrazione a euro 77.922,00. L'immobile era pervenuto in comproprietà a tre sorelle per effetto di un patto di famiglia. La contribuente ha impugnato l'avviso sostenendo, in sostanza, che la rendita rettificata non fosse efficacemente utilizzabile perché non le era mai stato notificato il relativo atto di classamento, e che su tale profilo si fosse formato giudicato in un precedente contenzioso sull'annualità 2010. In cassazione ha dedotto la violazione dell'art. 74, comma 1, L. 342/2000, assumendo che le rendite catastali abbiano efficacia solo dalla notificazione e che la CTR avesse erroneamente escluso l'efficacia preclusiva del giudicato esterno sul tema della mancata notifica e della conoscenza legale dell'atto.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, ha reputato fondato il motivo e ha cassato la sentenza impugnata. In applicazione del principio per cui la rendita catastale modificata dopo il 1 gennaio 2000 non può essere utilizzata ai fini dell'ICI prima della sua notificazione, ma una volta notificata è comunque utilizzabile anche per annualità anteriori ancora accertabili, la Corte ha rilevato che nel caso concreto era incontestata la mancata notificazione alla contribuente e ai suoi danti causa del provvedimento di classamento rettificativo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente contro l'avviso di accertamento. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato solidalmente i resistenti alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 74, comma 1, L. 342/2000
dal 1 gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali producono effetti solo dalla loro notificazione; la norma impedisce l'utilizzo della rendita prima della notifica, ma non ne esclude l'applicazione, una volta notificata, anche a periodi d'imposta anteriori ancora accertabili
art. 74, comma 2, L. 342/2000
richiamato per escludere l'irrogazione di interessi e sanzioni in assenza di effettiva conoscenza dell'atto attributivo o modificativo della rendita
art. 74, comma 3, L. 342/2000
nel periodo intermedio la notificazione dell'atto rende pienamente conoscibile la rendita e legittima l'impugnazione anche della determinazione della rendita stessa
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale evocata come parametro del vizio di violazione di legge denunciato nel ricorso
art. 327 c.p.c.
richiamato per verificare la tempestività del ricorso per cassazione in difetto di notificazione della sentenza
art. 149 c.p.c.
menzionato nel richiamo alla giurisprudenza costituzionale sulla perfezione della notificazione per il notificante
art. 4, comma 3, L. 890/1982
richiamato nel medesimo contesto della notificazione a mezzo posta, quanto al momento di perfezionamento per il notificante
d.lgs. 472/1997
evocato come fonte dei principi generali in tema di sanzioni tributarie, subordinati alla prova dell'effettiva conoscenza dell'atto
Massime di principio
- In materia di ICI e rendite catastali, l'efficacia della rendita modificata decorre dalla notificazione dell'atto, sicché l'amministrazione non può utilizzarla prima di tale momento per determinare la base imponibile.
- La notificazione dell'atto di classamento non coincide con il momento cui la rendita è riferibile sul piano sostanziale: una volta notificata, la rendita può essere applicata anche ad annualità anteriori alla notifica, purché successive alla variazione catastale e ancora suscettibili di accertamento o liquidazione.
- La mancata notificazione dell'atto di rettifica della rendita impedisce di considerare validamente opponibile al contribuente la nuova rendita ai fini impositivi e, in mancanza di ulteriori accertamenti di fatto, consente la decisione nel merito in favore del contribuente.
- La conoscenza di fatto del classamento non è equiparabile, ai fini dell'efficacia dell'atto, alla notificazione richiesta dalla legge; neppure la consultazione di visure catastali o l'impugnazione di atti successivi sostituiscono la notifica del provvedimento di rettifica.
- In tema di notificazione del ricorso per cassazione, ai fini della tempestività rileva la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario entro il termine finale, restando irrilevante la successiva ricezione da parte del destinatario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12936/2024 del 13/05/2024
- ordinanza_civile · 13 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12937/2024 del 13/05/2024
- ordinanza_civile · 13 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12940/2024 del 13/05/2024
- ordinanza_civile · 13 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12941/2024 del 13/05/2024
- ordinanza_civile · 13 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12942/2024 del 13/05/2024
- ordinanza_civile · 13 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12944/2024 del 13/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →