Cassazione Civile, Ordinanza n. 29422/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla procedura fallimentare di una società subappaltatrice per il pagamento del saldo residuo del corrispettivo relativo a lavori di subappalto ultimati e accettati, comprensivo di somme trattenute dal committente a titolo di ritenute a garanzia (5% circa) per assicurare l’adempimento degli obblighi contributivi verso i lavoratori impiegati nell’appalto. La società committente proponeva opposizione sostenendo che il credito non fosse esigibile perché la subappaltatrice non aveva regolarizzato la posizione contributiva verso l’INPS e che tale inadempimento legittimasse la sospensione dei pagamenti anche nei confronti del fallimento. Il fallimento resisteva e, in appello, deduceva altresì l’inopponibilità alla procedura concorsuale della clausola di trattenuta in garanzia e l’irrilevanza della persistenza del debito contributivo, anche in ragione dell’intervenuta prescrizione del diritto dell’INPS di agire in sostituzione nei confronti del committente. In Cassazione la ricorrente denunciava violazione degli artt. 1353, 1453, 1460 c.c. e degli artt. 44, 110 e 113 l.fall., assumendo che la condizione di regolarità contributiva non fosse avverata e che, quindi, il saldo trattenuto restasse inesigibile e legittimamente sospeso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la clausola di garanzia collegata alla regolarità contributiva operi come condizione di esigibilità del credito solo quando il rapporto di appalto/subappalto sia ancora in bonis; invece, nel caso di fallimento della subappaltatrice, il contratto si scioglie ex lege con effetto ex nunc e il corrispettivo per le prestazioni già eseguite entra nella massa fallimentare. Di conseguenza, i crediti contributivi verso gli enti previdenziali devono essere trattati come crediti concorsuali e non possono giustificare la mancata corresponsione del saldo alla procedura. La Corte ha inoltre escluso la pertinenza dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., perché il contratto era ormai sciolto e l’opera risultava ultimata e accettata. Sono state quindi confermate le statuizioni di merito, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore importo ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 1353 c.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare l’avveramento della condizione di esigibilità del credito, ma ritenuto non ostativo nel caso di fallimento della subappaltatrice
art. 1453 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nella soluzione della controversia
art. 1460 c.c.
l’eccezione di inadempimento non è opponibile quando il contratto è già sciolto e l’opera è stata ultimata e accettata
art. 44 r.d. n. 267/1942
il pagamento successivo al fallimento verso un ente previdenziale, con denaro del fallito, sarebbe inefficace perché contrario alla par condicio creditorum
art. 81, primo comma, r.d. n. 267/1942
la dichiarazione di fallimento della subappaltatrice determina lo scioglimento ipso iure del contratto con efficacia ex nunc
art. 110 r.d. n. 267/1942
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme fallimentari invocate
art. 113 r.d. n. 267/1942
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme fallimentari invocate
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma del procedimento in camera di consiglio richiamata nel corso del giudizio
art. 380-bis c.p.c.
usata per la proposta di definizione del giudizio, ritenuta manifestamente infondata
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
applicato per la condanna ulteriore della parte soccombente, essendo il giudizio definito in conformità alla proposta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
disposta la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato
d.m. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015, art. 5, comma 2
richiamato dalla Corte d’appello come argomento sistematico a sostegno dell’equiparazione alla sospensione per disposizione legislativa
d.m. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 24 ottobre 2007, art. 5, comma 2, lett. b)
richiamato dalla Corte d’appello per affermare che la regolarità contributiva è attestabile in presenza di sospensioni dei pagamenti imposte da disposizioni legislative
Massime di principio
- La clausola contrattuale che subordina lo svincolo di ritenute a garanzia alla regolarità contributiva del contraente è operativa finché il rapporto è in corso; se interviene il fallimento del contraente, il contratto si scioglie ex lege e la condizione non può più essere opposta per negare il pagamento del saldo delle prestazioni già eseguite e accettate.
- Nel fallimento dell’appaltatore o subappaltatore, il corrispettivo maturato per opere già ultimate e accettate entra nella massa fallimentare; i crediti degli enti previdenziali restano crediti concorsuali da soddisfare secondo le regole del concorso e non possono essere pagati dal terzo committente fuori procedura.
- Il divieto di pagamento di crediti anteriori al fallimento al di fuori del concorso rende inefficace, ex art. 44 l.fall., l’eventuale pagamento del debito contributivo con somme appartenenti alla massa, sicché il committente non può trattenere indefinitamente il residuo corrispettivo invocando l’inadempimento contributivo del fallito.
- L’eccezione di inadempimento è inapplicabile quando il contratto si è già sciolto per effetto del fallimento e l’opera sia stata integralmente eseguita e accettata, mancando una reciproca prestazione ancora esigibile che possa giustificare il rifiuto del pagamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29337/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_civile · 6 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29345/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_civile · 6 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29350/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_civile · 6 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29352/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_civile · 6 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29354/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_civile · 6 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29356/2025 del 06/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →