Cassazione Civile, Ordinanza n. 07978/2024 del 25/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite origina da un'intimazione di pagamento emessa a seguito di numerose cartelle di pagamento relative a Irpef, Irap, Iva, contributi previdenziali e sanzioni amministrative. Il giudice tributario provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente; in appello, la Corte tributaria regionale del Lazio aveva a sua volta accolto parzialmente l'impugnazione dell'agente della riscossione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione delle norme sulle notificazioni a mezzo posta e, in particolare, sostenendo che la notifica dell'atto di appello fosse inesistente o comunque nulla perché eseguita tramite operatore postale privato privo, al momento della notifica, del necessario titolo abilitativo/licenza individuale. Deduce inoltre profili ulteriori: incertezza sulla data di consegna dell'atto, irregolarità della ricevuta di accettazione, mancanza del timbro del licenziatario privato sugli avvisi di ricevimento, disconoscimento della propria firma e, in via eventuale, querela di falso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente al profilo centrale della notifica dell'appello. Ha affermato che, poiché la notificazione dell'atto di gravame era avvenuta nel 2018, quindi nel regime successivo alla legge n. 124 del 2017 ma anteriore al completo rilascio del titolo abilitativo regolamentato, la notificazione eseguita da un operatore postale privato privo della licenza individuale richiesta è nulla e non inesistente. Tale nullità, nel caso concreto, non risulta sanata perché il contribuente non si era costituito in appello. L'accoglimento di questo motivo ha assorbito gli ulteriori profili dedotti sulla ricevuta di accettazione, sugli avvisi di ricevimento, sul disconoscimento della firma e sulla querela di falso. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 137 e ss. c.p.c.
richiamati come disciplina generale delle notificazioni, in relazione alla dedotta violazione del sistema di notifica
art. 149 c.p.c.
richiamato quale norma sulle notificazioni a mezzo posta
art. 214 c.p.c.
richiamato per il disconoscimento della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento
art. 156 c.p.c.
richiamato in tema di sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale norma processuale tributaria sulle notificazioni
d.lgs. n. 261/1999, art. 4, comma 1
richiamato per la riserva in favore del fornitore del servizio universale delle notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari nel regime previgente
d.lgs. n. 261/1999, art. 5, comma 1
richiamato per l'esigenza di titolo abilitativo/licenza individuale dell'operatore postale
legge n. 890/1982
richiamata quale disciplina delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari
d.lgs. n. 261/1999
richiamato nel suo complesso per il sistema delle notificazioni postali e la riserva al servizio universale
d.lgs. n. 58/2011
richiamato come intervento normativo nel regime post direttiva UE e precedente alla liberalizzazione del 2017
legge n. 124/2017
ritenuta decisiva per la liberalizzazione dei servizi postali e per la nuova disciplina delle notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari
Delibera AGCOM 77/2018/CONS
richiamata come regolamento attuativo del rilascio delle licenze individuali
d.lgs. n. 261/1999, art. 1, comma 2, lett. o)
richiamato per la definizione di fornitore del servizio universale
d.lgs. n. 261/1999, art. 23, comma 2
richiamato per l'affidamento del servizio universale a Poste Italiane per un periodo determinato
d.lgs. n. 261/1999, art. 10
richiamato quanto al fondo di compensazione del servizio universale
legge delega n. 96/2010, art. 37, comma 2, lett. a)
richiamata per il principio di apertura al mercato e il divieto di diritti esclusivi o speciali
d.lgs. n. 58/2011, art. 1, comma 18
richiamato per il nuovo affidamento del servizio universale a Poste italiane
legge n. 124/2017, art. 1, commi 57 e 58
interpretati nel senso che la liberalizzazione non opera retroattivamente e che il rilascio della licenza per notificazioni giudiziarie è subordinato alla determinazione dell'AGCOM e a specifici requisiti
d.m. 19/07/2018
richiamato come atto pubblicato dopo l'approvazione del regolamento AGCOM, nel quadro attuativo della nuova disciplina
Massime di principio
- Nel regime delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari, l'attività compiuta da un operatore postale privato privo del titolo abilitativo richiesto dalla normativa vigente è nulla, non inesistente, poiché l'atto è astrattamente compatibile con il sistema normativo ma eseguito in violazione di vincoli specifici.
- La liberalizzazione dei servizi postali e la nuova disciplina sulle notificazioni giudiziarie non hanno efficacia retroattiva; la validità della notifica va verificata in base al regime vigente al momento del perfezionamento della notifica.
- La mancanza della licenza individuale impedisce di attribuire all'operatore privato poteri certificativi equivalenti a quelli del fornitore del servizio universale, con conseguente impossibilità di riconoscere fede privilegiata alla data di consegna dell'atto all'operatore.
- La nullità della notificazione eseguita da operatore privato non munito di titolo può essere sanata solo se la controparte si costituisce e l'atto raggiunge il suo scopo; in mancanza di costituzione della parte destinataria, la nullità resta rilevante e impone la verifica della tempestività dell'impugnazione.
- Se il motivo di ricorso investe in via principale la validità della notifica dell'atto processuale, l'accoglimento di tale censura assorbe le ulteriori doglianze riguardanti irregolarità accessorie della spedizione e degli avvisi di ricevimento.
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