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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07978/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite origina da un'intimazione di pagamento emessa a seguito di numerose cartelle di pagamento relative a Irpef, Irap, Iva, contributi previdenziali e sanzioni amministrative. Il giudice tributario provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente; in appello, la Corte tributaria regionale del Lazio aveva a sua volta accolto parzialmente l'impugnazione dell'agente della riscossione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione delle norme sulle notificazioni a mezzo posta e, in particolare, sostenendo che la notifica dell'atto di appello fosse inesistente o comunque nulla perché eseguita tramite operatore postale privato privo, al momento della notifica, del necessario titolo abilitativo/licenza individuale. Deduce inoltre profili ulteriori: incertezza sulla data di consegna dell'atto, irregolarità della ricevuta di accettazione, mancanza del timbro del licenziatario privato sugli avvisi di ricevimento, disconoscimento della propria firma e, in via eventuale, querela di falso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente al profilo centrale della notifica dell'appello. Ha affermato che, poiché la notificazione dell'atto di gravame era avvenuta nel 2018, quindi nel regime successivo alla legge n. 124 del 2017 ma anteriore al completo rilascio del titolo abilitativo regolamentato, la notificazione eseguita da un operatore postale privato privo della licenza individuale richiesta è nulla e non inesistente. Tale nullità, nel caso concreto, non risulta sanata perché il contribuente non si era costituito in appello. L'accoglimento di questo motivo ha assorbito gli ulteriori profili dedotti sulla ricevuta di accettazione, sugli avvisi di ricevimento, sul disconoscimento della firma e sulla querela di falso. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 137 e ss. c.p.c.

    richiamati come disciplina generale delle notificazioni, in relazione alla dedotta violazione del sistema di notifica

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato quale norma sulle notificazioni a mezzo posta

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato per il disconoscimento della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato in tema di sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale norma processuale tributaria sulle notificazioni

  • d.lgs. n. 261/1999, art. 4, comma 1

    richiamato per la riserva in favore del fornitore del servizio universale delle notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari nel regime previgente

  • d.lgs. n. 261/1999, art. 5, comma 1

    richiamato per l'esigenza di titolo abilitativo/licenza individuale dell'operatore postale

  • legge n. 890/1982

    richiamata quale disciplina delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari

  • d.lgs. n. 261/1999

    richiamato nel suo complesso per il sistema delle notificazioni postali e la riserva al servizio universale

  • d.lgs. n. 58/2011

    richiamato come intervento normativo nel regime post direttiva UE e precedente alla liberalizzazione del 2017

  • legge n. 124/2017

    ritenuta decisiva per la liberalizzazione dei servizi postali e per la nuova disciplina delle notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari

  • Delibera AGCOM 77/2018/CONS

    richiamata come regolamento attuativo del rilascio delle licenze individuali

  • d.lgs. n. 261/1999, art. 1, comma 2, lett. o)

    richiamato per la definizione di fornitore del servizio universale

  • d.lgs. n. 261/1999, art. 23, comma 2

    richiamato per l'affidamento del servizio universale a Poste Italiane per un periodo determinato

  • d.lgs. n. 261/1999, art. 10

    richiamato quanto al fondo di compensazione del servizio universale

  • legge delega n. 96/2010, art. 37, comma 2, lett. a)

    richiamata per il principio di apertura al mercato e il divieto di diritti esclusivi o speciali

  • d.lgs. n. 58/2011, art. 1, comma 18

    richiamato per il nuovo affidamento del servizio universale a Poste italiane

  • legge n. 124/2017, art. 1, commi 57 e 58

    interpretati nel senso che la liberalizzazione non opera retroattivamente e che il rilascio della licenza per notificazioni giudiziarie è subordinato alla determinazione dell'AGCOM e a specifici requisiti

  • d.m. 19/07/2018

    richiamato come atto pubblicato dopo l'approvazione del regolamento AGCOM, nel quadro attuativo della nuova disciplina

Massime di principio

  • Nel regime delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari, l'attività compiuta da un operatore postale privato privo del titolo abilitativo richiesto dalla normativa vigente è nulla, non inesistente, poiché l'atto è astrattamente compatibile con il sistema normativo ma eseguito in violazione di vincoli specifici.
  • La liberalizzazione dei servizi postali e la nuova disciplina sulle notificazioni giudiziarie non hanno efficacia retroattiva; la validità della notifica va verificata in base al regime vigente al momento del perfezionamento della notifica.
  • La mancanza della licenza individuale impedisce di attribuire all'operatore privato poteri certificativi equivalenti a quelli del fornitore del servizio universale, con conseguente impossibilità di riconoscere fede privilegiata alla data di consegna dell'atto all'operatore.
  • La nullità della notificazione eseguita da operatore privato non munito di titolo può essere sanata solo se la controparte si costituisce e l'atto raggiunge il suo scopo; in mancanza di costituzione della parte destinataria, la nullità resta rilevante e impone la verifica della tempestività dell'impugnazione.
  • Se il motivo di ricorso investe in via principale la validità della notifica dell'atto processuale, l'accoglimento di tale censura assorbe le ulteriori doglianze riguardanti irregolarità accessorie della spedizione e degli avvisi di ricevimento.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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