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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04959/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile di appropriazione indebita in relazione a un veicolo non restituito. Con il primo e il secondo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sul dolo specifico, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenerlo desumibile dalle circostanze del caso. Con il terzo motivo censurava la motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla contestata aggravante, lamentando una valutazione illogica del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi indeducibili perché sostanzialmente ripetitivi delle doglianze già formulate in appello e privi di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre considerato manifestamente infondato il terzo motivo, poiché la Corte d'appello aveva dato una motivazione congrua e non illogica sul diniego, implicito, delle attenuanti generiche e sulla congruità della pena. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 646 c.p.

    La condotta di mancata restituzione del bene, unita ad altri elementi fattuali, è stata ritenuta idonea a integrare il dolo specifico dell'appropriazione indebita.

  • art. 62-bis c.p.

    La mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta legittima in presenza di una motivazione non manifestamente illogica e di indici di disvalore congruamente valorizzati dal giudice di merito.

  • art. 606 c.p.p.

    Le censure di legittimità devono essere specifiche e non possono risolversi nella mera reiterazione delle doglianze già respinte in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in modo pedissequo le stesse censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Nel delitto di appropriazione indebita, il dolo specifico può essere desunto da elementi fattuali univoci, quali la mancata restituzione del bene, l'irreperibilità dell'agente e ulteriori condotte incompatibili con la volontà di restituire.
  • Il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia assente o manifestamente illogica; è sufficiente una motivazione sinteticamente coerente fondata su indici di disvalore del fatto e della personalità dell'imputato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende secondo la disciplina codicistica.

Come è indicizzato

MaterieAppropriazione indebitaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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