Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 464 del 4/11/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Donazione di immobili situati in Italia a favore di soggetto residente in Danimarca e relativa tassazione dei redditi immobiliari.

Il quesito

Il contribuente, residente in Danimarca, chiede quali imposte si applichino alla donazione di immobili siti in Italia ricevuti dai genitori residenti in Italia e come vadano tassati in Italia e in Danimarca i redditi prodotti da tali immobili.

Soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente sostiene che, per effetto della convenzione Italia-Danimarca sulle successioni, gli immobili situati in Italia siano tassabili solo in Italia; ritiene inoltre applicabili le franchigie e, se dovute, le imposte ipotecaria e catastale, con regime "prima casa" se spettante. Per i redditi fondiari, ritiene che siano imponibili in Italia ma con credito d’imposta in Danimarca, e che non siano dovute imposte sui redditi se il reddito fondiario complessivo non supera 500 euro.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che, poiché il donante è residente in Italia, l’imposta sulle donazioni si applica secondo il principio della tassazione mondiale anche ai beni esistenti all’estero; per gli immobili situati in Italia si applicano quindi le regole del TUSD e del DL n. 262/2006, con aliquote e franchigie per rapporto di parentela, imposta ipotecaria al 2% e catastale all’1%, salvo agevolazione "prima casa" (200 euro ciascuna). Per i redditi fondiari, se il contribuente è fiscalmente residente in Danimarca, i redditi degli immobili siti in Italia sono imponibili anche in Italia ai sensi della convenzione e del TUIR, con eliminazione della doppia imposizione in Danimarca tramite credito d’imposta; resta ferma l’esenzione IRPEF se il reddito fondiario complessivo non supera 500 euro e la sostituzione dell’IRPEF con l’IMU per gli immobili non locati, nei limiti previsti dalla normativa interna.

Donazione di immobili in Italia a favore di residente all’estero

L’interpello riguarda gli effetti fiscali di una possibile donazione, da parte di genitori residenti in Italia, di beni immobili situati nel territorio italiano a favore del figlio residente in Danimarca e iscritto all’AIRE. Il chiarimento richiesto concerne sia l’imposizione indiretta sulla donazione sia la tassazione dei redditi prodotti dagli immobili dopo il trasferimento.

Fattispecie e contesto

L’istante rappresenta di essere residente in Danimarca e di voler ricevere in donazione immobili ubicati in Italia, in conto legittima e con dispensa di collazione. Il quesito prende in considerazione:

  • imposta di donazione;
  • imposte ipotecaria e catastale;
  • eventuale imposta di registro;
  • tassazione dei redditi prodotti dagli immobili in Italia e in Danimarca;
  • applicazione della convenzione tra Italia e Danimarca.

Quesito del contribuente

Il contribuente chiede, in sostanza, se la donazione di immobili siti in Italia a favore di un soggetto residente in Danimarca sia tassata esclusivamente in Italia o anche in Danimarca, e quali imposte siano dovute in sede di donazione. Chiede inoltre come vadano tassati i redditi fondiari derivanti dagli immobili italiani, tenendo conto della convenzione contro le doppie imposizioni e della normativa interna italiana.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Secondo l’istante, la convenzione italo-danese in materia di imposte sulle successioni stabilirebbe che i beni immobili situati in uno Stato siano tassati solo in tale Stato; pertanto, nel caso di immobili siti in Italia, la disciplina applicabile sarebbe quella italiana e non sarebbe dovuta imposta in Danimarca.

Quanto alla disciplina interna, il contribuente richiama il D.Lgs. n. 346 del 1990 e l’articolo 2, comma 49, del D.L. n. 262 del 2006, ritenendo che, se il valore complessivo dei beni donati non supera la franchigia di 1.000.000 di euro, non sia dovuta imposta di donazione, ma soltanto l’eventuale imposta di registro fissa e le imposte ipotecaria e catastale nella misura proporzionale del 2% e dell’1%.

Per le donazioni aventi ad oggetto la "prima casa", ritiene applicabili le agevolazioni previste per successioni e compravendite, con imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 200 euro.

In relazione ai redditi prodotti dagli immobili, l’istante richiama l’articolo 6 della convenzione Italia-Danimarca, sostenendo che i redditi immobiliari siano imponibili in Italia e che la Danimarca debba riconoscere il credito d’imposta per l’imposta pagata in Italia. Rileva inoltre che, ai sensi dell’articolo 11, comma 2-bis, del TUIR, se il reddito fondiario complessivo non supera 500 euro non sono dovute IRPEF e addizionali, restando comunque dovute le imposte locali.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama in particolare:

  • l’articolo 2 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUSD), in materia di territorialità dell’imposta sulle donazioni;
  • gli articoli 55 e seguenti del TUSD per gli atti di donazione immobiliari;
  • l’articolo 2, comma 49, del D.L. n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006, per aliquote e franchigie dell’imposta di donazione;
  • il DPR n. 131 del 1986 per la registrazione dell’atto in termine fisso;
  • la circolare n. 44 del 7 ottobre 2011, in tema di atti contenenti più disposizioni donative di valore inferiore alla franchigia;
  • la circolare n. 19/E del 2001, per le agevolazioni "prima casa";
  • gli articoli 25 e 26 del TUIR, per la tassazione dei redditi fondiari;
  • l’articolo 11, comma 2-bis, del TUIR, per l’esenzione in caso di redditi fondiari complessivamente non superiori a 500 euro;
  • l’articolo 8, comma 1, e l’articolo 9, comma 9, del D.Lgs. n. 23 del 2011, in tema di IMU e sostituzione dell’IRPEF sui redditi fondiari degli immobili non locati;
  • la Convenzione tra Italia e Danimarca contro le doppie imposizioni, richiamata dall’istante e, per i redditi, ratificata con legge 11 luglio 2002, n. 170.

Parere dell’Agenzia delle Entrate sulla donazione

L’Agenzia chiarisce che il presupposto della territorialità dell’imposta sulle donazioni è disciplinato dall’articolo 2 del TUSD: se il donante è residente in Italia, l’imposta è dovuta per tutti i beni e diritti trasferiti, anche se esistenti all’estero. Si applica quindi il principio della tassazione mondiale.

Nel caso esaminato, poiché il donante è residente in Italia, la donazione di immobili si assoggetta alla disciplina degli articoli 55 e seguenti del TUSD. L’imposta di donazione va determinata secondo l’articolo 2, comma 49, del D.L. n. 262 del 2006, applicando le aliquote e le franchigie in funzione del rapporto di parentela tra donante e beneficiario.

L’atto di donazione deve essere registrato secondo le regole del DPR n. 131 del 1986. L’Agenzia precisa inoltre che non è dovuta imposta per la registrazione di atti che contengono più disposizioni donative di valore inferiore alla franchigia, richiamando la circolare n. 44 del 2011.

Quanto alle imposte indirette connesse al trasferimento immobiliare, l’atto sconta:

  • imposta ipotecaria nella misura del 2% del valore dell’immobile;
  • imposta catastale nella misura dell’1% del valore dell’immobile.

Se il donatario possiede i requisiti per l’agevolazione "prima casa", le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa pari a 200 euro ciascuna. L’Agenzia precisa che l’agevolazione può essere fruita anche da cittadini italiani residenti all’estero in specifiche ipotesi, richiamando la circolare n. 19/E del 2001.

Parere dell’Agenzia delle Entrate sulla tassazione dei redditi

Per le imposte dirette, l’Agenzia osserva preliminarmente che il quesito è formulato in termini generici e limita quindi le considerazioni ai principi applicabili ai soli redditi fondiari prodotti in Italia.

L’istante dichiara di essere cittadino italiano, residente in Danimarca e iscritto all’AIRE. Nel presupposto che sia effettivamente fiscalmente residente in Danimarca, valutazione che l’Agenzia evidenzia non poter essere oggetto di interpello, trova applicazione la convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Danimarca ratificata con legge n. 170 del 2002.

Ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell’altro Stato sono imponibili in quest’ultimo Stato. Ne deriva una tassazione concorrente nello Stato di residenza e nello Stato della fonte, cioè nello Stato in cui si trova l’immobile.

La doppia imposizione è eliminata dalla Danimarca mediante il credito d’imposta previsto dall’articolo 24, paragrafo 3, della Convenzione, che consente la detrazione dell’imposta pagata in Italia.

Sotto il profilo interno, gli articoli 25 e 26 del TUIR stabiliscono che i redditi fondiari dei terreni e dei fabbricati situati in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo del possessore, indipendentemente dalla percezione. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 11, comma 2-bis, del TUIR, se il reddito fondiario complessivo non supera 500 euro, l’imposta non è dovuta.

L’Agenzia conclude che, se l’istante non è fiscalmente residente in Italia, in relazione agli immobili italiani che acquisirà per donazione dovrà corrispondere l’imposta sul reddito e presentare la dichiarazione dei redditi come soggetto non residente, salvo il caso di redditi fondiari complessivi non superiori a 500 euro e salvo che operi la sostituzione dell’IRPEF con l’IMU per gli immobili non locati.

Si ricorda infine che, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2011, l’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, IRPEF e addizionali sui redditi fondiari relativi ai beni non locati; restano invece soggetti a imposte sui redditi gli immobili esenti IMU, secondo l’articolo 9, comma 9, del medesimo decreto.

Conclusioni operative

L’interpello conferma, in sintesi, che:

  • la donazione di immobili in Italia da parte di un donante residente in Italia è tassata in Italia secondo le regole ordinarie dell’imposta sulle successioni e donazioni;
  • si applicano aliquote e franchigie previste dalla normativa interna, con imposte ipotecaria e catastale proporzionali, salvo agevolazione "prima casa";
  • la tassazione dei redditi fondiari degli immobili italiani segue la convenzione contro le doppie imposizioni e la disciplina del TUIR;
  • la Danimarca riconosce il credito per l’imposta pagata in Italia;
  • restano ferme le regole interne sull’esenzione per redditi fondiari non superiori a 500 euro e sulla sostituzione dell’IRPEF con l’IMU per gli immobili non locati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.