Risposta n. 463 del 4/11/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene che la residenza anagrafica abbia valore solo probatorio e non costitutivo del diritto di abitazione, e che la convivenza possa essere dimostrata anche con documenti o autocertificazioni; ritiene quindi possibile inserire la convivente superstite nella dichiarazione di successione, con vantaggi fiscali e senza dover procedere a una doppia trascrizione.
Dichiarazione di successione e riconoscimento del diritto di abitazione al convivente superstite
Il quesito
Il contribuente chiede se, per riconoscere al convivente more uxorio superstite il diritto di abitazione previsto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 76/2016, sia necessaria la residenza anagrafica nella casa del de cuius oppure se la convivenza possa essere provata con altri mezzi; chiede inoltre se tale diritto possa essere indicato nella dichiarazione di successione anche in assenza di residenza anagrafica al momento dell'apertura della successione.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia afferma che lo status di convivente può essere riconosciuto anche tramite autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, pur in assenza di iscrizione anagrafica, ma esclude che il diritto di abitazione ex art. 1, comma 42, L. n. 76/2016 debba essere indicato nella dichiarazione di successione, perché si tratta di un diritto personale di godimento attribuito al convivente superstite che non è erede né legatario.
Dichiarazione di successione e diritto di abitazione del convivente superstite
L’interpello riguarda il trattamento, ai fini successori, del diritto di abitazione spettante al convivente more uxorio superstite in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza. Il caso concreto attiene alla successione di un soggetto deceduto senza testamento, privo di figli, proprietario dell’immobile in cui conviveva da anni con la compagna.
Fattispecie e contesto
L’istante è erede, insieme alla sorella, del fratello deceduto ab intestato. Il de cuius non aveva figli e aveva coabitato dal 2008 con la compagna nell’abitazione a lui intestata interamente. La convivente aveva la residenza anagrafica in un comune limitrofo, ma secondo quanto riferito la sua residenza effettiva era stabilmente presso il convivente dal 2008.
Quesito posto all’Agenzia
Il contribuente chiede:
- se, per il riconoscimento del diritto di abitazione previsto dall’art. 1, comma 42, della legge n. 76/2016 a favore del convivente di fatto superstite, sia indispensabile la residenza anagrafica nella casa comune;
- se la convivenza possa essere provata con mezzi diversi dalla residenza anagrafica;
- se sia possibile inserire nella dichiarazione di successione anche la convivente superstite come titolare del diritto di abitazione, pur in assenza, al momento dell’apertura della successione, della residenza anagrafica presso l’immobile del de cuius.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che il requisito della residenza anagrafica abbia funzione solo probatoria e non costitutiva del diritto. A sostegno richiama la pronuncia del Tribunale di Milano, sez. IX, 31 maggio 2016, secondo cui la dichiarazione anagrafica sarebbe strumento privilegiato di prova della convivenza, ma non elemento costitutivo.
Secondo il contribuente, la convivenza potrebbe essere dimostrata:
- tramite bollette delle utenze intestate alla convivente e recapitate all’abitazione del de cuius;
- in mancanza, tramite dichiarazione degli eredi in forma di scrittura privata autenticata, con riconoscimento della convivenza ultrquinquennale.
L’istante ritiene inoltre vantaggioso indicare il diritto di abitazione nella dichiarazione di successione, poiché ciò comporterebbe uno sgravio fiscale per gli eredi e consentirebbe di evitare una doppia trascrizione nei registri immobiliari.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama innanzitutto la legge n. 76/2016 sulla disciplina delle unioni civili e delle convivenze.
In particolare:
- il comma 37 dell’art. 1 stabilisce che, ai fini dell’accertamento della stabile convivenza, si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’art. 13 del DPR 30 maggio 1989, n. 223;
- la circolare n. 7/2018, in tema di detrazioni per interventi di ristrutturazione, ha precisato che la stabile convivenza può risultare dai registri anagrafici oppure essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000.
Richiama inoltre il comma 42 dell’art. 1 della legge n. 76/2016, secondo cui, salvo quanto previsto dall’art. 337-sexies c.c., in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitarvi per due anni, o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, e comunque non oltre cinque anni.
È citata anche la sentenza della Corte di cassazione n. 10377 del 27 aprile 2017, che ha inquadrato la convivenza more uxorio come formazione sociale che può generare una detenzione qualificata dell’immobile, fondata sulla comunanza di vita e sulla destinazione dell’abitazione al programma di vita comune.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Sul profilo probatorio dello status di convivente, l’Agenzia ritiene che la qualità di convivente possa essere riconosciuta anche in assenza di risultanze nei registri anagrafici, sulla base di un’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000. Pertanto, nel caso esaminato, la mancanza di residenza anagrafica della convivente nella casa del de cuius non impedisce, di per sé, il riconoscimento dello status di convivente di fatto.
Tuttavia, con riguardo al diritto di abitazione, l’Agenzia osserva che il comma 42 dell’art. 1 della legge n. 76/2016 attribuisce al convivente superstite un diritto personale di godimento, volto a tutelare il diritto all’abitazione per un periodo ragionevolmente sufficiente a reperire una diversa soluzione abitativa.
Nel caso concreto, la convivente superstite non assume la qualifica di legataria dell’immobile, poiché manca una disposizione testamentaria che la istituisca tale ai sensi dell’art. 588 c.c.
Conclusioni operative
Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia conclude che:
- lo status di convivente può essere provato anche mediante autocertificazione, pur in assenza di residenza anagrafica nella casa del de cuius;
- il diritto di abitazione ex art. 1, comma 42, L. n. 76/2016 non deve essere indicato nella dichiarazione di successione;
- ciò perché il diritto è qualificato come diritto personale di godimento attribuito a un soggetto che non è erede né legatario.
L’Agenzia, quindi, non condivide la soluzione proposta dal contribuente di includere la convivente superstite tra i soggetti e i diritti da indicare in dichiarazione di successione.
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