Risposta n. 466 del 4/11/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante ritiene che il portafoglio clienti costituisca un ramo d'azienda, poiché funzionalmente autonomo e idoneo a consentire l’attività di procacciamento di contratti di noleggio, e che quindi l’operazione debba scontare l’imposta di registro proporzionale del 3%.
Cessione della lista clienti: se sia ramo d'azienda o singolo bene ai fini IVA e registro
Il quesito
Il contribuente chiede se la cessione del proprio portafoglio clienti a una Joint Venture italiana debba essere qualificata come cessione di ramo d'azienda, con imposta di registro proporzionale, oppure come cessione di singolo bene, con applicazione dell'IVA.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate conclude che la mera cessione della lista clienti non integra un ramo d’azienda, ma la cessione di un singolo bene autonomamente valutabile; pertanto l’operazione è soggetta a IVA e l’imposta di registro si applica in misura fissa.
Cessione della lista clienti e qualificazione fiscale
L’interpello riguarda la corretta qualificazione, ai fini delle imposte indirette, della cessione di un portafoglio clienti da parte di una società operante nel noleggio di beni mobili a favore di una stabile organizzazione italiana inserita in una Joint Venture. Il punto centrale è stabilire se la cessione integri un ramo d’azienda oppure un singolo bene, con conseguenze diverse in termini di IVA e imposta di registro.
Contesto fattuale
La società istante opera nel settore del noleggio di beni mobili ed è indirettamente controllata da una capogruppo estera. Nell’ambito di un progetto globale nel settore del noleggio, la sub-holding del gruppo, BETA, ha avviato una partnership con il gruppo GAMMA per sostenere iniziative strategiche, in particolare nel noleggio di asset ICT e nel remarketing dei beni a fine locazione.
Il progetto prevede il coinvolgimento di una stabile organizzazione italiana, definita anche Joint Venture, nella quale confluiranno i contributi dei due gruppi. La Joint Venture opererà in coordinamento con l’istante e svolgerà due attività principali:
- procacciamento della conclusione di contratti di noleggio di beni ICT, con percezione di una fee di intermediazione;
- remarketing dei beni a fine noleggio.
In tale contesto, l’istante intende cedere alla Joint Venture il proprio portafoglio clienti, ritenuto funzionalmente autonomo e idoneo a consentire lo svolgimento dell’attività di intermediazione nella conclusione dei contratti di noleggio, che saranno poi formalmente sottoscritti e gestiti dalla stessa istante.
Quesito del contribuente
Il quesito riguarda la qualificazione giuridico-tributaria dell’operazione di cessione del portafoglio clienti. Più precisamente, il contribuente chiede se tale trasferimento configuri:
- la cessione di un ramo d’azienda, con applicazione dell’imposta di registro proporzionale del 3%; oppure
- la cessione di un singolo bene, con conseguente assoggettamento a IVA ordinaria al 22%.
L’istanza richiama, a tal fine, gli articoli 2 e 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e il DPR 26 aprile 1986, n. 131.
Soluzione interpretativa prospettata
Secondo la società istante, il portafoglio clienti ceduto alla Joint Venture costituisce un ramo d’azienda, poiché sarebbe idoneo, da solo, a consentire l’attività di procacciamento dei contratti di noleggio nel settore ICT. Di conseguenza, l’operazione dovrebbe essere assoggettata all’imposta di registro con aliquota proporzionale del 3%, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 9 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 131 del 1986.
Normativa e principi richiamati dall’Agenzia
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 2555 del codice civile, che definisce l’azienda come il complesso dei beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
Sul piano interpretativo, l’Amministrazione evidenzia che:
- la nozione di azienda va intesa in senso ampio, includendo anche i complessi aziendali relativi a singoli rami;
- tuttavia, la cessione deve riguardare l’azienda o il complesso aziendale nel suo insieme, cioè una universitas di beni materiali, immateriali e rapporti giuridico-economici idonea a consentire l’esercizio dell’attività d’impresa, e non i singoli beni che la compongono;
- la giurisprudenza di legittimità sottolinea che l’elemento essenziale è l’organizzazione del complesso dei beni e la sua attitudine a consentire l’inizio o la prosecuzione dell’attività imprenditoriale.
L’Agenzia richiama inoltre la prassi e la giurisprudenza secondo cui, ai fini della cessione di azienda o di ramo d’azienda, è necessario che il complesso ceduto sia organicamente finalizzato all’esercizio dell’attività di impresa e autonomamente idoneo a consentire l’esercizio o la continuazione di quella attività da parte del cessionario.
Soluzione interpretativa fornita dall’Agenzia
Applicando tali principi al caso concreto, l’Agenzia osserva che l’oggetto della cessione è il solo portafoglio clienti. Tale elemento, da solo, non è sufficiente a integrare una struttura organizzativa aziendale, poiché si tratta di un singolo asset patrimoniale e non di un’organizzazione complessivamente idonea allo svolgimento di un’attività produttiva.
La clientela rappresenta infatti una componente del valore dell’avviamento e può essere trasferita separatamente dall’azienda, avendo autonoma valutazione economica. Tuttavia, ciò non basta a farne un ramo d’azienda, se manca un complesso organizzato di beni e rapporti funzionalmente coordinati.
Pertanto, sulla base dei fatti rappresentati nell’istanza, l’operazione viene qualificata come cessione di un singolo bene e non come cessione di ramo d’azienda.
Parere conclusivo dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ritiene che, nella fattispecie descritta, non sia applicabile l’esclusione da IVA prevista dall’articolo 2 del DPR n. 633 del 1972 per le cessioni d’azienda o di ramo d’azienda.
Di conseguenza:
- l’operazione è soggetta a IVA;
- l’imposta di registro si applica in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del DPR n. 131 del 1986.
L’Agenzia evidenzia anche la coerenza della propria conclusione con l’orientamento giurisprudenziale nazionale e unionale, secondo cui la cessione del c.d. pacchetto clientela può essere considerata cessione di ramo d’azienda solo se il portafoglio clienti, considerato nel suo insieme, costituisce un complesso organico dotato di autonoma potenzialità produttiva.
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