Risposta n. 467 del 4/11/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo il contribuente, la variante del 2017 costituirebbe una nuova pratica edilizia autonoma, iniziata dopo il 1° gennaio 2017, e quindi rientrante nel perimetro agevolativo; inoltre, il deposito dell'asseverazione contestualmente al titolo edilizio sarebbe coerente con la ratio della disciplina.
Sisma bonus per soggetto non residente in un condominio minimo: rilevanza della data di inizio delle procedure autorizzatorie.
Il quesito
Il contribuente, iscritto all'AIRE e comproprietario di un edificio in zona sismica 3, chiede se possa accedere alle maggiori detrazioni del sisma bonus previste dalla legge n. 232/2016, nonostante il primo Permesso di Costruire sia stato richiesto e rilasciato nel 2016, mentre la variante al progetto e la Comunicazione di Inizio Lavori con asseverazione sono state presentate nel 2017.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che il contribuente non possa beneficiare della detrazione, perché la Comunicazione di Inizio Lavori è stata presentata in esecuzione del Permesso di Costruire originario del 2016 e non emerge un diverso avvio del procedimento autorizzatorio successivo al 1° gennaio 2017; pertanto, la sola variante del 2017 non basta a far decorrere ex novo i termini richiesti dalla norma, a prescindere dal momento di deposito dell'asseverazione.
Sisma bonus per soggetto non residente e variante a permesso di costruire già rilasciato
L'interpello riguarda l'applicazione della detrazione per interventi di riduzione del rischio sismico, prevista dall'art. 16, comma 1-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, a favore di un soggetto non residente iscritto all'AIRE. La questione nasce in relazione a interventi su un edificio ubicato in zona sismica 3, qualificato come "condominio minimo".
Fattispecie rappresentata
L'istante indica di essere, insieme a Tizio e Caio, comproprietario di un edificio composto da tre condòmini, ciascuno titolare di un'unità immobiliare residenziale e di un'ulteriore unità in comproprietà. In origine, il 1° aprile 2016 era stata presentata istanza di rilascio del Permesso di Costruire per un intervento di risanamento conservativo, poi concesso il 4 agosto 2016.
Successivamente, tenuto conto dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2017 della legge n. 232 del 2016, che ha rafforzato le detrazioni per interventi antisismici, i comproprietari hanno deciso di modificare il progetto, ampliando in modo significativo gli interventi inizialmente previsti. È stata quindi presentata un'istanza di Permesso di Costruire in variante il 14 aprile 2017, rilasciata dal Comune il 19 dicembre 2017.
L'istante precisa inoltre che il 27 luglio 2017 è stata presentata la Comunicazione di Inizio Lavori, con contestuale deposito del progetto delle strutture e dell'asseverazione di cui all'art. 3 del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, nel termine annuale di efficacia del Permesso di Costruire originario previsto dal d.P.R. n. 380 del 2001.
Quesito del contribuente
Il contribuente chiede se, nonostante le procedure autorizzatorie siano formalmente iniziate con un permesso originario del 2016, possa comunque accedere alle maggiori detrazioni introdotte dalla legge n. 232 del 2016, in quanto la variante e la documentazione tecnica sarebbero state presentate nel 2017.
Soluzione interpretativa proposta dall'istante
L'istante sostiene che il caso rientri nell'ambito applicativo della disciplina agevolativa, poiché:
- la pratica edilizia di variante è stata protocollata nel 2017;
- la variante riguarderebbe un progetto diverso da quello autorizzato nel 2016;
- alla data di presentazione della variante i lavori non erano ancora iniziati;
- i lavori sarebbero iniziati solo dopo l'approvazione della variante.
Secondo il contribuente, non sarebbe ostativa neppure la modalità di deposito dell'asseverazione della classe di rischio sismico, poiché nel caso di Permesso di Costruire l'inizio dei lavori va comunicato entro un anno dal rilascio del titolo, con contestuale deposito del progetto delle strutture. Pertanto, l'adempimento effettuato con la Comunicazione di Inizio Lavori sarebbe comunque coerente con la ratio della norma.
Normativa richiamata dall'Agenzia
L'Agenzia richiama innanzitutto l'art. 16, comma 1-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, come sostituito dalla legge n. 232 del 2016, che riconosce una detrazione del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, su edifici ubicati nelle zone sismiche 1 e 2, con estensione alle zone sismiche 3 per il periodo indicato dal comma 1-ter.
Richiama inoltre i commi 1-quater e 1-quinquies del medesimo art. 16, che prevedono aliquote maggiorate del 70% o 75% in caso di riduzione di una classe di rischio e dell'80% o 85% in caso di riduzione di due classi di rischio, secondo la classificazione disciplinata dal D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato dal D.M. 7 marzo 2017, n. 65.
Viene ricordato anche che la disciplina generale di riferimento è l'art. 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, mentre per le specifiche misure antisismiche si applicano le norme del decreto-legge n. 63 del 2013. L'Agenzia richiama infine l'art. 24, comma 3, del TUIR, in base al quale il beneficio spetta anche ai soggetti non residenti che possiedono o detengono l'immobile e hanno sostenuto le relative spese.
Indirizzi di prassi richiamati
L'Agenzia richiama la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, la circolare n. 7/E del 2018 e la circolare n. 13/E del 31 maggio 2019. Da tali documenti emerge che, a partire dal 1° gennaio 2017, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo tale data.
La stessa prassi chiarisce inoltre che, per l'accesso al beneficio, l'asseverazione del professionista deve essere presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. n. 58 del 2017.
Valutazione dell'Agenzia delle Entrate
Nel caso concreto, l'Agenzia osserva che:
- il Permesso di Costruire originario è stato richiesto e rilasciato nel 2016;
- l'istanza di Permesso di Costruire in variante è stata presentata il 14 aprile 2017 e il relativo permesso è stato rilasciato il 19 dicembre 2017;
- la Comunicazione di Inizio Lavori con deposito del progetto delle strutture e dell'asseverazione è stata presentata il 27 luglio 2017.
Tuttavia, dalla documentazione non emerge alcun parere dell'Ufficio tecnico comunale che attesti una data diversa e successiva di avvio del procedimento autorizzatorio rispetto a quello originario. Inoltre, la Comunicazione di Inizio Lavori risulta presentata in ottemperanza al Permesso di Costruire del 2016, a completamento e in sostanziale collegamento con tale titolo, piuttosto che come avvio autonomo di un nuovo procedimento.
Parere conclusivo dell'Agenzia
L'Agenzia conclude che l'istante non può beneficiare della detrazione di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013. La circostanza che la variante e l'asseverazione siano state presentate nel 2017 non è sufficiente, perché la procedura autorizzatoria rilevante è quella originariamente avviata nel 2016.
La decisione è quindi negativa e prescinde dal momento di presentazione dell'asseverazione, valorizzando invece il collegamento sostanziale tra la comunicazione di inizio lavori e il permesso originario già rilasciato prima del 1° gennaio 2017.
Conclusione operativa
Per l'Agenzia, ai fini del sisma bonus, ciò che conta è l'effettivo inizio delle procedure autorizzatorie riferite all'intervento agevolato. Se il titolo edilizio originario è precedente al 1° gennaio 2017 e la successiva variante non dà luogo a un nuovo e autonomo procedimento, la detrazione maggiorata non spetta, anche se la documentazione tecnica e la comunicazione di inizio lavori sono state depositate dopo tale data.
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