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Interpello

Risposta n. 468 del 4/11/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante ritiene che i contributi abbiano natura puramente risarcitoria di danno emergente e non rilevino fiscalmente ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Tuir, in quanto destinati a reintegrare il patrimonio e non a compensare lucro cessante.

Regime fiscale dei contributi assistenziali erogati dalla Cassa per calamità naturali su immobili a uso promiscuo e compatibilità con le detrazioni edilizie

Il quesito

La Cassa chiede se i contributi erogati agli iscritti per danni da calamità/catastrofi naturali su immobili e beni strumentali, quando l’immobile è utilizzato promiscuamente per attività professionale e abitazione, siano fiscalmente imponibili e se, in caso di utilizzo per ricostruzione o interventi edilizi, siano compatibili con le detrazioni per recupero edilizio, riqualificazione energetica e antisismica.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che i contributi abbiano natura assistenziale e, quindi, non siano imponibili per gli iscritti, anche se pensionati. Se impiegati per ricostruire immobili strumentali, le spese sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo al netto del contributo percepito; per gli interventi su immobili a uso promiscuo, le detrazioni spettano solo sulle spese effettivamente rimaste a carico del contribuente, con le percentuali e i limiti previsti dalle singole discipline.

Contributi assistenziali per calamità su immobili a uso promiscuo

L’interpello riguarda il trattamento fiscale dei contributi erogati da una cassa di previdenza e assistenza ai propri iscritti a fronte di danni provocati da calamità e/o catastrofi naturali. Il caso è rilevante soprattutto quando l’immobile danneggiato è utilizzato in modo promiscuo, cioè sia per l’attività professionale sia per esigenze abitative.

Fattispecie e contesto

La Cassa eroga, oltre alle prestazioni previdenziali obbligatorie, anche prestazioni assistenziali previste dallo Statuto e dai regolamenti interni. In particolare, l’articolo 14, comma 1, lettera a3, del Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza prevede contributi per danni causati da calamità o catastrofi naturali agli immobili e/o ai beni strumentali.

Possono accedere al beneficio gli iscritti che:

  • siano in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa;
  • abbiano residenza e/o domicilio professionale, principale o secondario, in zona colpita da catastrofe o calamità naturale dichiarata dalle autorità competenti;
  • abbiano riportato, in conseguenza dell’evento, danni agli immobili e/o ai beni strumentali incidenti sull’attività professionale.

Il contributo consiste in una somma di denaro proporzionale al danno subito, deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa sulla base di criteri di volta in volta stabiliti; in casi particolari il Consiglio di Amministrazione può prevedere ulteriori provvidenze. Per gli eventi sismici del 24 agosto, 26-30 ottobre 2016 e successivi, la Giunta Esecutiva ha approvato criteri specifici nella seduta dell’11 ottobre 2017.

Ai fini del riconoscimento, il beneficiario deve allegare:

  • documentazione idonea a comprovare l’entità del danno;
  • attestazione del competente Consiglio dell’Ordine che confermi che, al momento dell’evento calamitoso, il richiedente aveva il domicilio professionale principale o secondario nell’immobile indicato.

Le richieste vengono valutate con punteggi attribuiti, tra l’altro, in base a inagibilità o inaccessibilità dello studio, disponibilità di un unico studio, inagibilità dell’abitazione di residenza se diversa dallo studio, reddito familiare medio del triennio precedente, monoredditualità del nucleo, numero di figli a carico e presenza di componenti disabili nel nucleo familiare.

Quesito del contribuente

La Cassa chiede se i contributi erogati in caso di calamità naturale, anche quando riferiti a immobili utilizzati promiscuamente, siano fiscalmente rilevanti oppure no. Chiede inoltre se, qualora tali somme siano destinate alla ricostruzione dell’immobile o ad altri interventi edilizi, esse siano compatibili con le detrazioni fiscali per:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • riqualificazione energetica;
  • interventi antisismici.

Soluzione interpretativa prospettata

Secondo l’istante, le provvidenze hanno natura esclusivamente risarcitoria e costituiscono ristoro di un danno emergente, poiché sono corrisposte in conseguenza dell’evento calamitoso e a fronte di danni ai beni patrimoniali e/o ai beni strumentali.

La Cassa richiama l’articolo 6, comma 2, del Tuir, sostenendo che sono imponibili solo le indennità dirette a risarcire il lucro cessante, mentre le somme destinate a reintegrare il patrimonio del soggetto non assumono rilevanza reddituale.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama innanzitutto i principi generali indicati nelle circolari del Ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997 e n. 55 del 4 marzo 1999, secondo cui il trattamento fiscale delle erogazioni degli enti o delle casse ai propri iscritti va determinato autonomamente in base alle regole generali sui redditi, con imponibilità solo se le somme rientrano in una delle categorie reddituali dell’articolo 6 del Tuir.

Viene poi richiamata la circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, che aveva già affrontato le erogazioni di enti privati di previdenza e assistenza per danni a immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale causati da calamità naturali. In tale documento l’Amministrazione aveva chiarito che:

  • tali contributi non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito;
  • la loro concessione ha finalità assistenziale, legata all’iscrizione all’ente previdenziale;
  • la natura assistenziale esclude la rilevanza fiscale sia per i professionisti in attività sia per quelli in pensione.

La stessa circolare 20/E aveva anche precisato che, se il contributo è utilizzato per la ricostruzione dell’immobile strumentale, le relative spese sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo secondo le ordinarie regole, al netto del contributo percepito.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia osserva che i contributi in esame, pur collocati regolamentarmente tra le “Prestazioni a sostegno della professione”, sono espressamente qualificati come contributi per “assistenza in caso di catastrofe o calamità naturali”. Essi sono corrisposti in relazione ai danni causati dall’evento agli immobili e/o ai beni strumentali incidenti sull’attività professionale.

Per tale ragione, l’Agenzia ritiene che tali somme abbiano natura assistenziale e, richiamando la circolare n. 20/E del 2011, afferma che non sono rilevanti fiscalmente. La non imponibilità vale anche quando il beneficiario è un professionista in pensione.

Quanto all’impiego delle somme per la ricostruzione di un immobile strumentale, l’Agenzia conferma che le spese sostenute sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo nella misura del 50 per cento, secondo le regole della categoria, ma solo per la parte effettivamente rimasta a carico del professionista, quindi al netto del contributo ricevuto.

Compatibilità con le detrazioni per interventi edilizi

L’Agenzia affronta poi il tema dell’interazione con le detrazioni fiscali quando il contributo sia utilizzato per interventi su immobile a uso promiscuo.

Per il recupero del patrimonio edilizio ex articolo 16-bis del Tuir, in assenza di una disciplina specifica che disponga diversamente, la detrazione spetta solo sulle spese rimaste effettivamente a carico dell’iscritto, cioè al netto del contributo, e viene ridotta al 50 per cento ai sensi del comma 5 dell’articolo 16-bis.

Per gli interventi antisismici, l’Agenzia distingue due ipotesi:

  • se si tratta degli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, valgono le stesse regole del recupero edilizio, con detrazione limitata alle spese effettivamente rimaste a carico e ridotta al 50 per cento;
  • se si tratta degli interventi di cui all’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, la detrazione, in mancanza di diversa previsione nella disciplina del contributo, spetta per intero anche per immobili residenziali e immobili in cui si svolge attività produttiva, ma sempre limitatamente alle spese effettivamente rimaste a carico dell’iscritto, quindi al netto del contributo.

Per la riqualificazione energetica ex articolo 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006, l’Agenzia conclude analogamente che, salvo diversa previsione del regolamento della Cassa, la detrazione compete per intero, ma solo sulle spese effettivamente sostenute dal contribuente, cioè al netto del contributo.

Conclusioni operative

In sintesi, l’Agenzia conferma che i contributi assistenziali erogati dalla Cassa per calamità naturali non costituiscono reddito imponibile. Se destinati a lavori su immobili strumentali o promiscuamente utilizzati, incidono sul calcolo delle spese deducibili o detraibili, che vanno considerate solo per la quota rimasta effettivamente a carico del beneficiario.

Per il professionista, ciò comporta che il contributo non è tassato, ma riduce la base di calcolo delle deduzioni o detrazioni eventualmente spettanti per gli interventi eseguiti sull’immobile.

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