Cassazione Civile, Ordinanza n. 15356/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un furto avvenuto in un'abitazione privata, dopo che i proprietari avevano affidato a una società di vigilanza il collegamento radio-telefonico dell'impianto d'allarme. Gli attori di primo grado chiedevano il risarcimento del danno non coperto dall'assicurazione, sostenendo che la società di vigilanza avesse tenuto una condotta negligente nonostante le segnalazioni ricevute. La domanda era stata respinta in primo grado e poi in appello, perché i giudici di merito avevano ritenuto non provata sia la presenza dei preziosi nella cassaforte al momento del furto, sia l'esistenza di un danno ulteriore rispetto all'indennizzo già pagato dall'assicurazione. In cassazione l'erede di una delle originarie attrici proponeva due motivi: con il primo denunciava un travisamento della prova testimoniale, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ridotto a un solo gioiello il contenuto della testimonianza, mentre la teste avrebbe confermato anche altri preziosi; con il secondo censurava la valutazione delle presunzioni e della prova, sostenendo che gli elementi acquisiti (denuncia, vendite documentate dei gioielli, cura del sistema di allarme, pagamento dell'assicurazione) dimostrassero la presenza e il valore dei beni sottratti, superiore al massimale liquidato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, a fronte di una doppia conforme, il dedotto travisamento della prova non era scrutinabile nei termini prospettati; inoltre ha osservato che la Corte d'appello non aveva affatto affermato che la teste avesse visto soltanto un orologio, ma che aveva descritto con precisione solo uno dei preziosi. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, evidenziando che la valutazione del giudice di merito si era fondata su un apprezzamento complessivo di indizi e che la censura mirava solo a proporre una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Ne è seguita la conferma del rigetto della domanda risarcitoria e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore di entrambi i controricorrenti, oltre agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato come base del procedimento camerale e del deposito delle memorie illustrative
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
indicato come parametro del primo motivo di ricorso, fondato su nullità della sentenza e travisamento della prova
art. 115 c.p.c.
evocato dal ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe travisato il contenuto della prova testimoniale
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato dalla Corte per affermare che il travisamento del contenuto oggettivo della prova, se decisivo, è sindacabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, qui precluso dalla doppia conforme
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
applicato per escludere, in presenza di doppia conforme, la deducibilità del vizio di omesso esame di fatti decisivi
art. 2729 c.c.
richiamato per ribadire che la prova presuntiva richiede presunzioni gravi, precise e concordanti e che la censura in cassazione non può risolversi in una diversa ricostruzione fattuale
art. 1226 c.c.
evocato dal ricorrente per contestare la mancata valutazione equitativa del danno, ma la Corte ha escluso la possibilità di liquidazione equitativa in difetto di un adeguato supporto probatorio
art. 116 c.p.c.
richiamato dal ricorrente insieme all'art. 115 c.p.c. per criticare l'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il travisamento del contenuto oggettivo della prova non è sindacabile in cassazione come mero errore di lettura del materiale probatorio, ma solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se e nei limiti in cui tale vizio non sia precluso.
- La censura in cassazione non può consistere in una semplice alternativa ricostruzione del fatto o in una diversa lettura delle risultanze istruttorie rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata presenti coerenza logica e si fondi su un apprezzamento complessivo degli elementi probatori.
- La prova per presunzioni è correttamente formata solo quando gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; non è sufficiente opporre una possibile inferenza diversa da quella accolta dal giudice di merito, se la conclusione tratta dagli indizi è logicamente plausibile e supportata da un ragionamento complessivo.
- La liquidazione equitativa del danno non può supplire alla totale mancanza di prova dell'an e del quantum del pregiudizio ulteriore rispetto a quanto già indennizzato dall'assicuratore.
- Per ottenere il risarcimento di un danno da furto non basta dimostrare l'esistenza in passato di beni di valore o la loro pregressa vendita/acquisto: occorre fornire elementi idonei a provare che quei beni erano effettivamente presenti nel luogo e nel momento del sinistro e che il loro valore eccedeva eventuali indennizzi già percepiti.
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