Cassazione Penale, Sentenza n. 13465/2023 del 30/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, da parte della Corte di appello, delle condanne per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali aggravate, sostenendo: (1) illegittimo rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'escussione dell'unico teste (art. 438 c.p.p.); (2) errore nel ritenere la resistenza contemporanea all'atto d'ufficio, mentre i ricorrenti sostengono che la reazione sia avvenuta dopo il compimento dell'atto; (3) illegittima applicazione dell'aggravante ex art. 576, comma 1, n. 5-bis c.p. in concorso con il reato di resistenza, con presunta violazione del ne bis in idem; (4) insussistenza del concorso di Adam nelle lesioni adducendo che avrebbe agito solo successivamente e senza contribuire materialmente; (5) censura del trattamento sanzionatorio e del riconoscimento della recidiva nei confronti di Ayoub e del diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazioni principali: il primo motivo è inammissibile perché, dopo il rigetto dell'abbreviato condizionato, gli imputati hanno optato per l'abbreviato 'secco' e non potevano quindi riproporre la censura sull'esclusione della prova; il secondo motivo è infondato sia per divieto di riesame del fatto in Cassazione sia sul piano giuridico: l'art. 337 c.p. va interpretato in senso ampio e comprende le fasi immediatamente anteriori e successive all'atto d'ufficio quando funzionali alla sua completezza, sicché la resistenza è stata correttamente ritenuta contestuale; il terzo motivo è infondato perché la giurisprudenza ammette l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n.5-bis in concorso con la resistenza; il quarto motivo è infondato perché la Corte di merito ha ricostruito un contributo morale di Adam alle lesioni; il quinto motivo sul trattamento sanzionatorio e la recidiva è infondato in quanto adeguatamente motivato. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 438 cod. proc. pen.
Se, dopo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di prove, l'imputato opta per il rito abbreviato non condizionato, è preclusa la possibilità di contestare successivamente la legittimità del rigetto e la mancata ammissione delle prove richieste con l'abbreviato condizionato
art. 337 cod. pen.
La resistenza a pubblico ufficiale si considera commessa "mentre" è compiuto l'atto d'ufficio in senso temporale ampio: comprende anche le fasi immediate anteriori e successive funzionali al completamento dell'atto; qualsiasi condotta che impedisca, intralci o comprometta anche parzialmente il compimento dell'atto integri il reato
art. 393-bis cod. proc. pen.
La norma è stata richiamata dalla difesa come potenziale causa di non punibilità da dimostrare mediante escussione di un teste; tuttavia la mancata ammissione del rito abbreviato condizionato impediva di valorizzare tali elementi una volta optato per l'abbreviato 'secco'
art. 576, comma 1, n. 5-bis cod. pen.
L'aggravante per le lesioni commesse al fine di realizzare o favorire la commissione di un altro reato può essere applicata anche se le lesioni concorrono con il reato di resistenza: il disvalore non è automaticamente assorbito dalla resistenza
art. 61, n.2 cod. pen.
Richiamata in relazione all'esigenza di valutare il nesso teleologico tra condotta e fine, utilizzata per definire la sussistenza dell'aggravante contestata
art. 582 cod. pen.
Norma sulle lesioni personali cui si riferisce l'applicazione dell'aggravante e la determinazione del trattamento sanzionatorio; la Corte di merito ha computato la pena considerando la gravità complessiva e il concorso di reati
Massime di principio
- Se, dopo il rigetto di una richiesta di rito abbreviato condizionato all'assunzione di prove, l'imputato opta per l'abbreviato 'secco', perde la possibilità di riproporre in appello o in Cassazione la censura relativa alla mancata ammissione di quelle prove
- Il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) va interpretato in senso temporale ampio: la contemporaneità tra resistenza e atto d'ufficio include fasi preparatorie e conclusive direttamente funzionali al completamento dell'atto stesso
- L'aggravante per le lesioni commesse per realizzare un altro reato (art. 576, 1, n.5-bis) può convivere con il reato di resistenza; non sempre il disvalore della resistenza assorbe l'aggravante relativa alle lesioni
- Il concorso morale (minacce, incitazione, o comportamento che favorisce l'azione violenta di un altro) è idoneo a far concorrere un soggetto nella commissione di lesioni anche in assenza di un contributo materiale diretto
- Il riconoscimento della recidiva e la valutazione del trattamento sanzionatorio sono questioni di merito ancorate alla motivazione della Corte di appello e sono sindacabili in Cassazione solo in presenza di vizi di diritto o di motivazione illogica o insufficiente
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