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Sentenza

Sentenza n. 204/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 455/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro (R.G. n. 663/2022), pubblicata in data 23.08.2024, notificata in data 30.10.2024 e passata in giudicato; nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202503134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, che aveva liquidato somme in favore del ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, con pagamento delle somme liquidate a titolo di capitale e interessi legali. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. La sentenza civile era stata notificata al Ministero il 30 ottobre 2024 e, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha contestato l’inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato al Ministero in copia conforme e, prima dell’avvio del giudizio, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni applicabile alle azioni esecutive contro le amministrazioni. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, le somme liquidate nel giudicato, comprensive degli interessi legali, con esclusione delle spese liquidate direttamente al difensore antistatario. Ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di sessanta giorni in caso di persistente inadempimento. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora, fissandola nella misura degli interessi legali sulle somme dovute in forza del giudicato, in aggiunta agli interessi già riconosciuti dal titolo. La penalità decorre dalla notificazione della sentenza e cessa con l’adempimento, oppure con il momento dal quale diviene efficace la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della serialità delle inottemperanze relative a condanne per la reiterazione illegittima di contratti a termine del personale docente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede un termine dilatorio per l’avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni; il TAR ne ha ritenuto l’applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile è stata considerata idoneamente attestata conforme all’originale; alla luce della riformulazione operata dal d.lgs. 149/2022, non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l’art. 475 c.p.c., eliminando la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva, con decorrenza indicata dal giudice al 28 febbraio 2023.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    È richiamato in combinato disposto con l’art. 475 c.p.c. quanto alla non necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, una volta notificato il titolo e decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.
  • Ai fini dell’ottemperanza di una sentenza civile nei confronti della pubblica amministrazione è sufficiente la produzione di una copia attestata conforme all’originale e notificata all’amministrazione soccombente; non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva dopo l’entrata in vigore della disciplina richiamata dal giudice.
  • In presenza dell’inottemperanza dell’amministrazione a un giudicato civile, il giudice amministrativo può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a operare in caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute in base al giudicato e opera in aggiunta agli interessi legali già riconosciuti dal titolo, in ragione della sua funzione sanzionatoria e sollecitatoria.
  • La penalità di mora decorre dalla notificazione della sentenza che la dispone e cessa con l’adempimento, anche tardivo, del giudicato oppure, in caso di persistente inadempimento, dal momento in cui diviene efficace la nomina del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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