Sentenza n. 1178/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.35127 Comunicazione: CP700-4485336-P notificata all'azienda agricola in data 06 ottobre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2002/03; - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (indicato, non allegato e non conosciuto) e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare latte per il periodo 2002/2003, connessa all'aggiornamento del Registro nazionale dei debiti
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione AGEA notificata nell'ottobre 2022, con la quale era stato ricalcolato il prelievo supplementare relativo all'annata lattiero-casearia 2002/2003, nonché gli atti connessi, presupposti o conseguenti, compreso l'eventuale aggiornamento del Registro nazionale dei debiti. Il ricalcolo era stato adottato in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3552 del 5 maggio 2022. Dal testo non emergono specifici motivi di illegittimità articolati nel ricorso, poiché il giudizio è stato definito in ragione del successivo annullamento amministrativo dell'atto impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. AGEA, in vista dell'udienza, ha depositato una relazione attestando di avere annullato tutte le comunicazioni di ricalcolo adottate prima dell'11 agosto 2023, compresa quella impugnata. Il giudice ha ritenuto tale intervento integralmente satisfattivo della pretesa della ricorrente, consistente nell'annullamento della comunicazione, poiché il bene della vita perseguito è stato conseguito in via extragiudiziale sulla base della medesima situazione originaria. Le spese di giudizio sono state compensate, anche considerando che l'annullamento è stato determinato da una disposizione normativa sopravvenuta rispetto all'adozione e alla notificazione dell'atto impugnato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la definizione del giudizio mediante cessazione della materia del contendere.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito nella l. n. 103/2023
tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
Ha privato di effetto le comunicazioni di ricalcolo anteriormente notificate da AGEA, determinando l'annullamento dell'atto impugnato e la sua sostituzione secondo la disciplina sopravvenuta.
art. 8-ter l. n. 33/1999
Richiamato con riferimento all'aggiornamento del Registro nazionale dei debiti presso AGEA, indicato tra gli atti connessi impugnati.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, coincidente con il bene della vita perseguito, sia stata integralmente soddisfatta in via extragiudiziale mediante un successivo provvedimento favorevole dell'amministrazione, adottato sulla base della medesima situazione originaria.
- L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato può determinare la cessazione della materia del contendere quando elimini integralmente l'atto lesivo e realizzi il risultato richiesto dal ricorrente, senza necessità di una pronuncia di merito sulla legittimità originaria dell'atto.
- La sopravvenienza di una disciplina normativa che privi di effetto determinate comunicazioni amministrative può comportare l'annullamento amministrativo degli atti già adottati e, se l'annullamento soddisfa integralmente la domanda, la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 ago 2026Sentenza n. 14354/2026 - Roma, Sezione 2
- Sentenza · 25 ago 2026Sentenza n. 14355/2026 - Roma, Sezione 2
- Sentenza · 25 ago 2026Sentenza n. 14356/2026 - Roma, Sezione 2
- Sentenza · 25 ago 2026Sentenza n. 2539/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 25 ago 2026Sentenza n. 2540/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 25 ago 2026Sentenza n. 2541/2026 - Palermo, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →