Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25148/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato era stato dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova, in relazione a una contestazione per guida in stato di ebbrezza. Nel provvedimento di definizione del procedimento il Tribunale aveva disposto la trasmissione degli atti al Prefetto per i provvedimenti sulla patente, ma non aveva disposto la restituzione dell'autovettura sequestrata nel corso delle indagini preliminari, né aveva adottato alcuna statuizione sulla confisca del mezzo. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione degli artt. 323 e 262 c.p.p., sostenendo che, essendo la decisione assimilabile a una sentenza di proscioglimento, il giudice avrebbe dovuto ordinare la restituzione del veicolo in assenza di una confisca. Con il secondo motivo deduceva mancanza assoluta di motivazione sulla mancata restituzione del bene sequestrato, così integrando una violazione di legge.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, pur non contenendo un accertamento di responsabilità, deve essere assimilata, ai fini degli effetti restitutori, a una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. Di conseguenza, in mancanza di confisca obbligatoria e di altre ragioni ostative alla restituzione, il giudice deve disporre la restituzione del bene sottoposto a sequestro all'avente diritto. Poiché nel caso concreto non ricorreva alcuna confisca obbligatoria del veicolo né risultavano obbligazioni civili tali da giustificare il mantenimento del vincolo, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa restituzione dell'autovettura sequestrata, disponendone la restituzione a favore dell'avente diritto.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 1, lett. b), commi 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma incriminatrice contestata per guida in stato di ebbrezza; nel caso concreto la decisione di estinzione per messa alla prova non incide sulla contestazione originaria, ma solo sugli effetti restitutori del sequestro.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Censura di violazione di legge deducibile in cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione è stato ricondotto, nel caso concreto, alla denunciata omissione sul punto della restituzione del bene sequestrato.

  • art. 570 c.p.p.

    La sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova è impugnabile con gli strumenti ordinari, quindi con ricorso per cassazione per i vizi di cui all'art. 606, commi 1, lett. a)-c), c.p.p.

  • art. 168-bis c.p.

    La declaratoria di estinzione del reato per messa alla prova produce gli effetti preclusivi previsti dalla norma e va iscritta per estratto nel casellario giudiziale.

  • art. 464-septies c.p.p.

    La sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova è emessa ai sensi di questa disposizione e non equivale a una sentenza di condanna, ma ai fini restitutori va assimilata a proscioglimento o non luogo a procedere.

  • art. 323 c.p.p.

    Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere il giudice deve ordinare la restituzione dei beni sequestrati, salvo confisca obbligatoria; la Corte applica tale regola anche alla sentenza ex art. 464-septies c.p.p.

  • art. 240 c.p.

    La restituzione non va disposta se deve essere ordinata la confisca obbligatoria del bene.

  • art. 323 c.p.p.

    La restituzione del bene sequestrato può essere esclusa ove il giudice disponga il mantenimento del sequestro a garanzia dei crediti ex art. 316 c.p.p.

  • art. 316 c.p.p.

    Richiamato quale parametro per il sequestro conservativo e i crediti che possono giustificare il mantenimento del vincolo.

  • art. 262, comma 4, c.p.p.

    Analogamente prevede la restituzione del bene oggetto di sequestro probatorio, pur in un quadro che presuppone il passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 168-ter c.p.

    Richiamato dalla giurisprudenza citata per escludere che la messa alla prova esprima un accertamento di penale responsabilità assimilabile a una condanna.

  • art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001

    Usato in precedenti richiamati per escludere l'adozione dell'ordine di demolizione in sede di messa alla prova, poiché manca una sentenza di condanna.

  • art. 474-bis, comma 4, c.p.

    Richiamato in giurisprudenza per affermare che la confisca prevista da tale norma non può essere disposta con sentenza ex art. 464-septies c.p.p. perché non è una condanna.

Massime di principio

  • La sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova non contiene un accertamento di responsabilità penale equivalente a una condanna, ma ciò non impedisce l'applicazione delle regole processuali sugli effetti restitutori del sequestro.
  • Ai fini della restituzione dei beni sequestrati, la decisione ex art. 464-septies c.p.p. va assimilata a una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere: in assenza di confisca obbligatoria o di specifiche ragioni ostative, il giudice deve ordinare la restituzione all'avente diritto.
  • La mancata pronuncia sulla restituzione di un bene sequestrato, quando non esiste un contenuto necessariamente predeterminato o una mera correzione materiale, integra un vizio deducibile in cassazione e può condurre all'annullamento senza rinvio limitatamente al punto omesso.
  • La sentenza di estinzione del reato per messa alla prova non radica la competenza del giudice dell'esecuzione se non contiene statuizioni suscettibili di esecuzione, sicché gli effetti del provvedimento vanno valutati nel giudizio definitorio e non rinviati alla fase esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.