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Sentenza

Sentenza del 18/09/2015 n. 18393 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso della maggiore ritenuta IRPEF applicata, sulla somma liquidata nel 2000 in capitale a titolo di PIA, in misura superiore all'aliquota del 12,5%. Il contribuente ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso. La Corte ha invece esaminato prioritariamente la procedibilità, rilevando che l'Agenzia aveva dichiarato la sentenza non notificata, ma non aveva depositato nei termini la copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La sentenza era stata comunque notificata al precedente difensore presso l'Avvocatura dello Stato, sebbene tale notificazione fosse inidonea a far decorrere il termine breve, poiché l'Agenzia non si era avvalsa del patrocinio dell'Avvocatura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione. L'improcedibilità è stata dichiarata senza esaminare nel merito la questione fiscale relativa all'aliquota IRPEF applicabile al trattamento PIA. L'Agenzia delle entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 369, comma 2, n. 2, codice di procedura civile

    Insieme col ricorso, deve essere depositata, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta.

    La norma impone al ricorrente in cassazione di depositare, entro il termine previsto per il deposito del ricorso, la copia autentica della decisione impugnata corredata dalla relazione di notificazione quando la sentenza sia stata notificata. L'omissione comporta l'improcedibilità del ricorso, anche se la notificazione della sentenza non è valida ai fini della decorrenza del termine breve.

  • Art. 369, comma 1, codice di procedura civile

    Il deposito degli atti richiesti, compresa la sentenza impugnata con la relata quando necessaria, deve avvenire entro il termine previsto dalla norma; la mancata osservanza determina l'improcedibilità.

  • Art. 372, comma 2, codice di procedura civile

    La produzione successiva della relazione di notificazione può evitare l'improcedibilità solo se effettuata nei limiti e nei termini ammessi per il deposito di documenti in cassazione, comunque entro il termine previsto per il deposito del ricorso.

  • Art. 325, comma 2, codice di procedura civile

    La notificazione valida della sentenza fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione. Tuttavia, la verifica della validità della notificazione spetta alla Corte e non esonera il ricorrente dall'onere documentale previsto dall'art. 369 c.p.c.

  • Art. 327 codice di procedura civile

    Quando il ricorrente non allega che la sentenza sia stata notificata, il ricorso si presume proposto entro il termine lungo, salvo che dagli atti emerga l'esistenza di una notificazione. In tal caso resta comunque necessario depositare la copia della sentenza con la relata, se la notificazione è avvenuta.

  • Art. 91 codice di procedura civile

    La parte soccombente è condannata al pagamento delle spese di giudizio. Nel caso concreto l'Agenzia delle entrate, risultata soccombente per l'improcedibilità del ricorso, è stata condannata alle spese.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il deposito della sentenza impugnata con la relativa relata di notificazione è un adempimento essenziale quando una notificazione della sentenza sia comunque avvenuta, anche se si ritiene che essa sia invalida o inidonea a far decorrere il termine breve.
  • La mancata produzione della relata determina l'improcedibilità del ricorso e viene esaminata prima di eventuali questioni di tardività o del merito della controversia.
  • Il ricorrente non può sottrarsi all'onere documentale limitandosi ad affermare che la sentenza non è stata notificata, se dagli atti o dall'eccezione della controparte risulta che una notificazione è stata effettuata.
  • La validità della notificazione e la sua idoneità a far decorrere il termine breve devono essere valutate dalla Corte; non spetta alla parte ricorrente decidere unilateralmente che la notificazione sia irrilevante.
  • Una notificazione della sentenza effettuata presso un ufficio o un difensore non legittimato, come l'Avvocatura dello Stato quando l'amministrazione non se ne avvalga, può essere inidonea a far decorrere il termine breve, ma ciò non elimina automaticamente l'obbligo di depositare la relata.
  • In situazioni analoghe è prudente depositare tempestivamente sia la copia autentica della sentenza sia ogni relata o documentazione relativa alle notificazioni ricevute, anche quando si contesti la loro validità.

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